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Il cambiamento dello
scenario competitivo internazionale, l‘introduzione di nuove
tecnologie nei processi produttivi nonché l‘accresciuta
professionalità e qualificazione dei lavoratori impongono anche al
sindacato una revisione della propria strategia di rappresentanza sul
posto di lavoro. Nelle singole realtà aziendali risultano sempre più
necessari nuovi e specifici sistemi d’inquadramento, adatti all’evoluzione
tecnologico-produttiva ed in grado di evidenziare i punti di forza e
di debolezza professionale del lavoratore, in funzione della sua
formazione e dei suoi futuri percorsi di carriera.
È ormai evidente che le trasformazioni dell’impresa ed i
relativi mutamenti nell’organizzazione del lavoro, secondo schemi di
crescente autonomia nell’adempimento della prestazione, spingono
sempre più le direzioni aziendali a ricercare con i propri dipendenti
un rapporto di tipo collaborativo e partecipativo.
Entro questo nuovo scenario il ruolo del sindacato muta
radicalmente. Se da una parte evolve verso modelli collaborativi
cercando di recuperare un certo ruolo nella nuova organizzazione
aziendale, dall’altra continua ad esercitare ruolo di tipo
tradizionale, soprattutto in quei settori e comparti in cui continuano
a valere le logiche del sistema di produzione taylorista. Anche per il
sindacato risulta quindi necessario diversificare la propria strategia
contrattuale in funzione delle diverse realtà aziendali.
La contrattazione aziendale come scambio
tra flessibilità ed incrementi retributivi
Nel caso dei sistemi fordisti-tayloristi, con limitate possibilità
di programmazione e controllo della produzione da parte dei
lavoratori, la contrattazione aziendale si prospetta più che altro
come uno scambio fra il maggior utilizzo del capitale tecnico
(macchinari ed attrezzature aziendali) e miglioramenti retributivi.
Gli schemi di partecipazione al risultato forniscono, secondo quest’impostazione,
non tanto l’incentivo ad un generico aumento dell’impegno dei
lavoratori quanto piuttosto la contropartita retributiva all’accettazione
dei cambiamenti organizzativi e tecnologici destinati ad aumentare la
produttività aziendale.
In alcune imprese le recenti modifiche nell’organizzazione del
lavoro riguardano soprattutto la costituzione di squadre di lavoro,
ovvero gruppi di persone che si avvicendano ad una stessa macchina o
nelle medesime mansioni. La crescita della produttività degli addetti
consiste soprattutto nella capacità di lavorare su più macchinari,
favorendo processi di mobilità interna da contrattare a livello
aziendale quale ulteriore elemento di flessibilità. In tali imprese,
infatti, il riferimento a forme di lavoro di gruppo è in realtà da
intendersi in termini di costituzione di squadre necessarie per
coprire i diversi turni di lavoro. Diviene quindi molto significativa
anche la contrattazione degli orari di lavoro finalizzata a saturare
la capacità produttiva degli impianti. In questi casi la presenza sul
posto di lavoro e la flessibilità degli orari diventano le variabili
preponderanti che influenzano la produttività in azienda, sia perché
l’impresa non deve sostenere i costi aggiuntivi relativi ai primi
giorni di assenza per malattia, sia perché un elevato assenteismo
potrebbe causare l’inattività di una parte degli impianti
disponibili.
Da valutare è quanto la crescita di produttività ottenuta dall’aumento
dell’utilizzo degli impianti è stata ripagata attraverso un aumento
della busta paga, anche se sono ancora tutti da comprendere gli
effetti "sociali" dei nuovi tipi di turnazione.
La contrattazione aziendale come strumento
per l’innovazione organizzativa
In altri casi, come ad esempio negli assemblaggi, le attività di
programmazione e controllo della produzione risultano più decentrate
favorendo strategie organizzative orientate verso professionalità
individuali.
In queste imprese ci troviamo di fronte ad un’automazione che
richiede ai lavoratori di acquisire quelle professionalità necessarie
a sfruttare pienamente le potenzialità da essa offerte in termini di
aumento della produttività. Si tratta di aziende che promuovono nuove
e più efficienti organizzazioni del lavoro, valorizzano le capacità
professionali ed attenuano la parcellizzazione del lavoro.
Uno degli aspetti più importanti di un nuovo modello organizzativo
è quello collegato alla sua implementazione con il sistema degli
incentivi. Un’incentivazione che non è solo salariale, ma può
riguardare anche le possibilità di crescita professionale, di
carriera e di esperienza (apprendimento).
In altre parole, le caratteristiche del compito richiesto implicano
un impegno che non è misurabile a priori, ma che può essere valutato
solamente ex post attraverso la valutazione dei risultati ottenuti. In
tal senso si esce dalla tradizionale figura dell’operaio fordista,
in quanto ad esso si richiede non solo una maggiore preparazione
professionale ma anche una maggiore capacità di coordinare diverse
fasi della lavorazione, di elaborare le soluzioni più efficaci (problem
solving), oltre ad un autocontrollo dei risultati del suo lavoro.
In questi casi i contratti collettivi aziendali dovrebbero premiare
anche l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze del lavoratore.
A tal fine servirebbe un sistema d’inquadramento aziendale adatto
agli sviluppi tecnologico- produttivi, mentre le attuali
"declaratorie professionali" dei contratti collettivi
nazionali sono ancora troppo ancorate alle modalità di produzione
della catena di montaggio.
In realtà, i contratti nazionali consentono alla contrattazione
integrativa aziendale la possibilità di individuare certe qualifiche
non negoziate al primo livello, ma dall’analisi dei contratti
aziendali stipulati è facile notare che questa possibilità tende a
rimanere più che altro sulla carta.
Slittamento salariale e inadeguatezza
della contrattazione aziendale
L’esistenza di un sistema di inquadramento con "griglie
salariali" nelle quali distribuire i lavoratori sembra aver
spinto verso un’ampia uniformità nei trattamenti che ha favorito il
fenomeno dello slittamento salariale, inteso come la discrepanza
esistente tra retribuzioni contrattuali e retribuzioni di fatto. I
superminimi individuali vengono infatti maggiormente utilizzati per i
livelli/qualifiche superiori ed hanno spesso proprio il compito di
riconoscere l’apprendimento e l’elevata professionalità di alcuni
lavoratori. Talvolta il superminimo ad personam può avere anche lo
scopo di surrogare il passaggio di livello, quando questo non è
sufficiente a remunerare adeguatamente la prestazione. Spesso i
superminimi hanno anche il compito di remunerare una maggiore
responsabilità e/o flessibilità (anche temporale) nell’erogazione
della prestazione lavorativa.
La molteplicità delle situazioni possibili, dovute alle mutate
necessità delle imprese, sta lentamente determinando una negoziazione
salariale tendente verso una sorta di personalizzazione retributiva
nella quale vengono valorizzate al meglio le competenze specifiche di
ciascun lavoratore. Il pericolo è quello di un sistema dove la
gestione delle risorse umane avviene attraverso meccanismi diretti e
fuori dal controllo sindacale.
La contrattazione collettiva aziendale rimane comunque un ottimo
strumento per accompagnare le innovazioni organizzative e più
riuscirà a tenere conto di queste specificità tanto meno si
verificherà il fenomeno delle relazioni dirette e dello slittamento
salariale.
Risultano quindi necessari sistemi di valutazione delle conoscenze
professionali che tengano anche conto della qualità, puntualità ed
impegno nell’esecuzione della prestazione di lavoro, delle capacità
dei lavoratori di agire in autonomia, di relazionare con gli altri e
di risolvere i problemi. Rimane comunque strategico un sistema di
incentivazione dei risultati produttivi e qualitativi (premio di
risultato) ma, congiuntamente ad esso, dovrebbe essere predisposto
anche un nuovo sistema d’inquadramento aziendale. Quest’ultimo
avrebbe il compito di evidenziare i punti di forza e di debolezza
professionale del lavoratore in funzione della sua formazione e dei
futuri percorsi di carriera.
La contrattazione dell’inquadramento: i "casi
altoatesini".
I dati disponibili si riferiscono al solo settore metalmeccanico ma
parlano già chiaro. In Alto Adige, sono 30 le aziende industriali di
tale settore che nel periodo 1996-2001 sono state interessate da
accordi aziendali, per un totale di 96 contratti collettivi. Tuttavia,
solo in sei di queste aziende la negoziazione ha riguardato l’inquadramento.
Considerando poi il fatto che due di questi sei contratti (Site SpA;
Sirti SpA) sono stati negoziati in altre regioni (rispettivamente
Lombardia ed Emilia Romagna), rimane veramente gran poco.
Le quattro esperienze "altoatesine" meritano attenzione
se non altro per la loro esclusività sul nostro territorio. Ciò non
toglie comunque che dalle esperienze descritte qui di seguito non si
possano trarre utili suggerimenti per la stesura di una "bozza
contrattuale":
In seguito alla mutata organizzazione tecnico produttiva di
stabilimento, il contratto aziendale del Gruppo SIS Srl (oggi SICE),
stipulato il 27 maggio 1998 tra azienda e RSU, stabilisce movimenti
economici e passaggi di categoria di tre specifici lavoratori dell’organico.
È da valutare senz’altro positivo il fatto che si tratta di una
negoziazione collettiva di passaggi individuali di categoria, che ha,
quindi, il merito di rendere trasparenti le decisioni aziendali
inerenti alla mobilità verticale di alcuni lavoratori dell’organico.
D’altro canto va comunque detto che un diverso inquadramento
contrattuale apparirebbe maggiormente giustificato se ancorato ad
espliciti ed oggettivi criteri classificatori, quali l’anzianità di
inquadramento nel livello inferiore, la partecipazione a corsi di
aggiornamento, la maggiore professionalità, ecc.
Con il "contratto Speedline" del 26 luglio 2000 le parti
concordano, invece, di effettuare incontri semestrali, nel corso dei
quali l’azienda deve comunicare i dati relativi all’inquadramento
professionale. In tale occasione la RSU può proporre modifiche e/o
integrazioni relativamente alle quali l’azienda deve fornire in
tempi brevi una motivata risposta.
Il "contratto Elektrisola" del 30 marzo 2000 ha invece il
merito di stabilire dei diversi percorsi di carriera per le diverse
qualifiche professionali. Per alcune di queste sono previsti anche
fino a due scatti di livello, sia in funzione dell’anzianità
aziendale sia in seguito al superamento di un test d’idoneità all’avanzamento
di carriera.
Molto innovativo risulta anche il "contratto Ninz" per il
quale l’inquadramento aziendale produce i suoi effetti retributivi
non sulla paga base ma sull’ammontare del premio di produzione (tra
il resto molto consistente). In altri termini, il premio è
parametrato su tre livelli d’inquadramento aziendale, ai quali
corrispondono tre diversi gradi di responsabilità, anzianità e
professionalità. Per il singolo dipendente, il passaggio al livello
superiore (e/o l’aumento del premio) viene negoziato una volta l’anno
tra azienda e RSU. Il premio e la categoria restano poi fissi per un
anno intero e sono possibili trattative intermedie solo in caso di
cambio di incarico. La RSU e il dipendente in questione propongono l’aumento
di livello (e/o del premio) dimostrando su chiare basi l’acquisita
capacità dello stesso. Poiché il premio viene, per sua stessa
natura, pagato qualora vengano rispettati gli obiettivi produttivi e
comunque subordinato alla congiuntura favorevole, è facile rilevare
che si tratta di un sistema d’inquadramento aziendale molto
flessibile, in quanto permette anche una mobilità verticale verso il
basso, senza alcuna violazione dell’articolo 13 dello Statuto dei
Lavoratori.
Le novità del contratto nazionale dei chimici
Quest’esigenza di flessibilità (mobilità verticale verso l’alto
e/o verso il basso) è già stata affrontata in modo molto innovativo
ed efficace con il contratto collettivo nazionale dei chimici del 1994
(CCNL 19 marzo 1994). Tale contratto rivede completamente il sistema
classifficatorio delle mansioni, prevedendo un’unica scala suddivisa
in sei categorie. In ogni categoria sono classificate le
professionalità aventi mansioni contrattualmente equivalenti; esse
sono poi articolate in diverse "posizioni organizzative".
Volendo sintetizzare, tale sistema permette passaggi a "posizioni
organizzative" superiori ed inferiori senza modificare in alcun
modo il livello d’inquadramento del lavoratore. Viene così
salvaguardato, in modo indiretto ma quanto mai ingegnoso, il principio
dell’irriducibilità della retribuzione.
Inquadramento aziendale e riparametrazione
del Premio di Risultato (PdR)
Prendendo spunto da quest’idea del contratto dei chimici ma anche
dai quattro "casi altoatesini" sopra descritti, verrà di
seguito esposta una piattaforma contrattuale sull’inquadramento che,
pur essendo ancora in una fase embrionale, rappresenta senza dubbio un
buon punto di partenza per un processo negoziale.
Secondo tale impostazione ogni categoria del CCNL sarebbe suddivisa
in tre "posizioni organizzative". Sia ben inteso che si
tratta solo di uno schema esemplificativo e che tali "sottolivelli"
potrebbero anche essere di numero differente. Le "posizioni
organizzative", appartenendo alla medesima categoria del CCNL,
avrebbero la peculiarità di non incidere sulla paga base ma solo
sulla parte variabile della retribuzione, ovvero sull’ammontare del
premio di risultato (PdR) del singolo lavoratore (in proposito si
vedano congiuntamente le tre colonne della tabella qui riportata).
Non si tratta di uno stravolgimento del meccanismo risultante dall’accordo
del 23 luglio 1993 che, anzi, viene qui riproposto e rivalutato
collegandolo semmai alla questione mai risolta dell’inquadramento.
La redistribuzione della produttività e la ripartizione del
rischio economico, insiti nel concetto di retribuzione variabile, non
verrebbero messi in discussione. Tali "posizioni
organizzative" sarebbero, infatti, solo una parametrazione
individuale del premio collettivo. Rimarrebbero quindi in essere i
vigenti indicatori per la determinazione dei premi di risultato,
mentre il "fondo" complessivo verrebbe ridistribuito ai
singoli dipendenti parametrandolo ai diversi livelli d’inquadramento
ed alle diverse "posizioni organizzative".
In tal modo, verrebbero premiati non solo i risultati collettivi
ottenuti (PdR) ma anche l’apprendimento e lo sviluppo delle
competenze del singolo lavoratore.
Mutamenti organizzativi e nuovi criteri d’inquadramento
Ogni anno il dipendente, assistito dalla RSU, rinegozierebbe la
propria "posizione organizzativa" (e/o livello parametrale
del PdR). Tale negoziazione avverrebbe sulla base delle mansioni
esercitate, della qualificazione e/o responsabilità richiesta, ma
anche in funzione della capacità di risolvere i problemi (problem
solving) e della partecipazione a corsi d’aggiornamento, il tutto in
funzione della strategia organizzativa che l’impresa intende
perseguire. Tale sistema, infatti, non ha solo il merito di non
violare il principio dell’irriducibilità della retribuzione ma
anche quello di essere facilmente plasmabile alle nuove strutture
organizzative derivanti dai mutamenti tecnologico-produttivi in corso.
Si potrebbe anche ipotizzare un automatico passaggio alla categoria
superiore del CCNL dopo un certo numero di anni trascorsi nella più
alta "posizione organizzativa" della categoria inferiore. A
titolo esemplificativo ed aiutandoci con la tabella si potrebbe
stabilire che dopo tre anni passati nella 3a posizione organizzativa
della 4a categoria si ha diritto ad accedere alla 1a posizione
organizzativa della 5a categoria.
È chiaro a tal punto che affinché il sistema sia realmente
incentivante bisogna che l’importo del PdR sia cospicuo nel suo
importo in modo che il lavoratore percepisca realmente lo
"status" ed il valore economico insiti in una certa
"posizione organizzativa".
Il sistema avrebbe quindi il merito di evidenziare i punti di forza
e di debolezza professionale del lavoratore in funzione della sua
formazione e dei futuri percorsi di carriera.
Per le aziende diventerebbe inoltre conveniente e meno rischioso l’investimento
in formazione e qualificazione delle risorse umane in quanto il
lavoratore sarebbe meno "tentato" a rimettersi sul mercato
una volta cresciuto professionalmente. Ciò ha ancora più rilevanza
in Alto Adige dove la situazione di piena occupazione rende alto il
rischio "turn over" dei lavoratori maggiormente qualificati.
I futuri rinnovi contrattuali nelle aziende più innovative ci
diranno se tale meccanismo possa fare breccia nei sistemi di
classificazione aziendale o se sia destinato a rimanere sulla carta
fino a quando non saranno i contratti nazionali a rivedere un sistema
d’inquadramento ormai troppo ancorato alle modalità di produzione
della catena di montaggio.
Per il sindacato questa costituirebbe una possibilità di
attribuirsi un nuovo ruolo di soggetto che partecipa attivamente alla
regolazione del processo di innovazione organizzativa. Anche se il
"nuovo" lavoratore sembrerebbe tutelarsi da sé grazie al
proprio potere contrattuale, il sindacato può offrire comunque
qualche forma di ausilio se non di tutela vera e propria. Lo scenario
nel quale il sindacato recupera la propria capacità di raccogliere
consensi implica tuttavia l’elaborazione e l’acquisizione di
capacità ed abilità nuove ed una parziale revisione della propria
struttura organizzativa ancora troppo ancorata al sistema di
produzione di massa.
Tabella. Ipotesi d’inquadramento aziendale dei lavoratori
|
Posizioni organizzative negoziate a livello
aziendale |
Parametrazione PdR in funzione della
posizione organizzativa del singolo lavoratore |
Livelli d’inquadramento
(CCNL metalmeccanico)
|
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3a posizione |
120 % |
|
|
2a posizione |
100 % |
7a categoria |
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1a posizione |
80 % |
|
|
3a posizione |
120 % |
|
|
2a posizione |
100 % |
6a categoria |
|
1a posizione |
80 % |
|
|
3a posizione |
120 % |
5a categoria (superiore) |
|
2a posizione |
100 % |
|
1a posizione |
80 % |
|
3a posizione |
120 % |
|
|
2a posizione |
100 % |
5a categoria |
|
1a posizione |
80 % |
|
|
3a posizione |
120 % |
|
|
2a posizione |
100 % |
4a categoria |
|
1a posizione |
80 % |
|
|
3a posizione |
120 % |
|
|
2a posizione |
100 % |
3a categoria |
|
1a posizione |
80 % |
|
|
3a posizione |
120 % |
|
|
2a posizione |
100 % |
2a categoria |
|
1a posizione |
80 % |
|
|
3a posizione |
120 % |
|
|
2a posizione |
100 % |
1a categoria |
|
1a posizione |
80 % |
|
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