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Camera / La legge delega sul mercato del lavoro

Sempre meno garanzie

di Claudio Treves
Coordinatore dipartimento Politiche attive del lavoro Cgil

Non tutte le cose che leggiamo sono destinate a farci piacere, ma a volte è necessario fare uno sforzo. L’esempio più banale è rappresentato dai foglietti illustrativi delle medicine: sono scritti con caratteri piccolissimi, ma spesso bisogna sforzarsi per capire se ci sono controindicazioni. La legge delega sul mercato del lavoro, votata dalla Camera dei deputati il 30 ottobre e rinviata in terza lettura al Senato rientra nei casi di cui sopra, con la piccola differenza che non si riescono a immaginare conseguenze spiacevoli da evitare, ma solo disastri, alcuni dei quali  purtroppo inevitabili.

I servizi all'impiego
Contratti a causa mista
Socio lavoratore
Servizi ispettivi
Part time e nuove tipologie d'impiego
La certificazione



I servizi all’impiego
È l’articolo più corposo del testo, peraltro arricchito, nel passaggio alla Camera, da deleghe aggiuntive a quelle pur numerose approvate in proposito dal Senato. Si sono, infatti, aggiunte le deleghe al governo in merito al trasferimento di ramo d’azienda, nonché alla facoltà di intermediare domanda e offerta di lavoro da parte dei consulenti.

Cominciamo da queste “aggiunte”: il trasferimento di ramo d’azienda, così come attualmente normato (dlgs 18/01), prevede che preesista un’autonomia funzionale del ramo d’azienda oggetto di cessione, che prosegua anche dopo. Ragione di ciò è che si vuole evitare di “costruire ad hoc” un ramo d’azienda, magari costituito da lavoratori “scomodi” per qualsiasi motivo, per cederlo a terzi. Il testo, che deriva dal patto per l’Italia, richiede che l’autonomia funzionale esista “al momento” del trasferimento, e non prima. Allora, se si vuole costituire un ramo d’azienda fittizio, o comunque privo delle caratteristiche oggettive richieste dall’attuale legislazione, lo si può fare, e quindi è aperta la via alle terziarizzazioni anche non giustificate oggettivamente.

S’incontra qui una filosofia di base, rintracciabile dal Libro Bianco in poi e che pervade tutti i provvedimenti di questo governo, e cioè che esiste un punto di vista assoluto, da assumere come tale: quello delle imprese, la cui convenienza determina per effetto obbligato le conseguenze di maggiori opportunità per le persone in cerca di lavoro. In questa filosofia è anche importante rendere molto ampio il flusso d’informazioni sul mercato del lavoro cui possa attingere il disoccupato, attuale o potenziale; principio del tutto condivisibile, al quale peraltro la stessa legislazione dei governi dell’Ulivo si era ispirata (dlgs 469/97 e legge 144/98), cui invece l’attuale governo aggiunge la furia ideologica di smontare ogni parvenza di presidio pubblico.

Per questo i servizi all’impiego vengono attaccati in molti modi: • rendendo possibile l’intermediazione anche ai consulenti del lavoro (il che determinerà il ripristino di una figura già conosciuta come “caporale”; • rendendo possibile che enti bilaterali svolgano tutta la gamma dei servizi all’impiego; • privando le agenzie interinali dell’obbligo dell’oggetto esclusivo per lo svolgimento della propria attività, ossia in pratica rendendo loro possibile allargare il loro spettro d’attività anche al collocamento privato senza ripetere l’iter burocratico d’autorizzazione; • immaginando che anche “enti locali” (sic!) o università possano facilitare l’incontro tra domanda e offerta.

Credo non sfugga a nessuno l’ampiezza e la gravità della delega in questione: sarà davvero interessante misurarsi con il governo quando si dovrà passare ai decreti delegati. Da oggi ancora di più è necessario per la Cgil stabilire con rigore i compiti e i limiti della propria presenza negli organismi bilaterali, che in nessun modo potrà esplicarsi in forme, esplicite o meno, di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Ma ancora di più il tema diverrà delicato nella prossima stagione di rinnovi contrattuali, che inizia in presenza di una delega al governo in via di approvazione, ma non ancora produttrice di effetti.

L’altro versante su cui si opera lo smantellamento delle garanzie è quello degli appalti: qui si vuole procedere all’introduzione di una fantasiosa distinzione tra interposizione lecita e illecita di manodopera, dalla cui esistenza il legislatore ha fatto derivare la trovata dello “staff leasing”, ovverosia la facoltà per un’impresa di farsi fornire l’occupazione necessaria da un’impresa terza, anche a tempo indeterminato. Cosa ci sia di moderno e di funzionale in un sistema siffatto è cosa dubbia, ma intanto si vuole segnare un risultato politico di qualche rilievo, ossia la progressiva frantumazione della catena del comando nel rapporto di lavoro, alla cui ricomposizione si frappongono ostacoli crescenti. Ma la cosa importante, e grave, del testo è che nella delega non si trovano riscontri oggettivi cui la legislazione delegata possa attestarsi per la distinzione tra interposizione lecita e illecita salvo un rinvio a un “meccanismo certificatorio” di cui a un successivo articolo. 


Contratti
a causa mista

La passata legislatura aveva consegnato un’incompiuta, rappresentata dal disposto della delega del 1999 che prevedeva di semplificare unificando le tipologie del contratto di formazione e lavoro e dell’apprendistato, con una forte valorizzazione della formazione esterna al luogo di lavoro, in stretto raccordo tra parti sociali e Regioni. Di tutto ciò, nel testo attuale è rimasto assai poco, con una sottolineatura del ruolo della formazione in azienda. Di più in merito è difficile dire, salvo osservare che qui s’incrociano temi complessi, dalla riforma Moratti dei cicli scolastici alla definizione degli standard formativi su cui positivamente si è concluso un accordo in agosto tra le Confederazioni e i presidenti delle Regioni che però attende di essere implementato, e infine le disposizioni dei contratti nazionali di lavoro in proposito. Pertanto, ancora una volta la scadenza dei rinnovi si presenta come importante e delicata.


Socio
-lavoratore

Anche la forma è sostanza, a volte. Presentare un emendamento governativo alle 19 di sera, e fissare il termine per i sub-emendamenti alle 9 della mattina dopo è indice del rispetto per il Parlamento di questo governo. Ma anche il merito reclama la sua parte: qui si vuole semplicemente smontare l’equilibrio raggiunto con la legge 142/01 con l’introduzione della molteplicità di rapporti in capo al socio lavoratore, con la salvaguardia conseguente dei suoi diritti come dipendente. Detto fatto: basta chiedere per delega che la distinzione di rapporti non esista più, e che debbano prevalere quello associativo, con i disastri che molti nostri settori ben conoscono, fino alla beffa di assemblee fantomatiche che decidono riduzioni di retribuzioni, a questo punto non più vincolate ai contratti nazionali, per l’esistenza di crisi aziendali non esplicitate correttamente. Conseguentemente, il contenzioso eventuale non è più competenza del giudice del lavoro. Su questo capitolo va anche segnalata un’altra chicca: i diritti del socio delle cooperative sociali si definiscono non più con il contratto nazionale, ma con accordi territoriali applicativi del medesimo. Forse qui l’ardore riformatore ha travalicato la logica, ma lo stesso governo, nel Libro Bianco e a più riprese, ha dichiarato che gli assetti della contrattazione sono di pertinenza delle parti sociali. Va anche detto con altrettanta chiarezza che suona sgradevole il silenzio, sull’intero capitolo, delle Centrali cooperative.


Servizi
ispettivi

Altro giro, altra delega. Qui si ipotizza la creazione di una Direzione dei servizi ispettivi, alle cui determinazioni debbano uniformarsi anche i servizi ispettivi degli enti previdenziali, e la cui attività sia ispirata alla tutela “dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale”. La citazione è meritevole di un commento: in nessun luogo normativo, costituzionale, contrattuale si è mai definito un livello essenziale riguardo ai diritti civili e sociali. Se ne deduce che gli ispettori potranno decidere se e in che misura siano da rispettare a seconda se rientrino o meno nel corredo di livelli essenziali. Ogni commento è superfluo.


Part
time e nuove tipologie d'impiego
La normativa sul part-time è da sempre un equilibrio assai difficile tra la natura individuale del rapporto e la dimensione collettiva nella quale si cala: i dlgs 61/00 e 100/01 della passata legislatura hanno rappresentato passi avanti significativi in questa direzione, riservando alla contrattazione il ruolo di salvaguardare spazi ed equilibri tra le esigenze dei singoli e le esigenze delle imprese. La delega si propone espressamente di scalzare quell’equilibrio, mascherando tale proposito con l’adempimento alle disposizioni europee che suggeriscono di incrementare il ricorso all’istituto per aumentare l’occupazione. Ancora una volta, il legislatore traduce questi dettami in abbassamento delle tutele, per invogliare così l’impresa a incrementare l’utilizzo dell’istituto.

In particolare, si abolisce il consenso del singolo alla prestazione supplementare, lasciandolo soltanto qualora non esista una contrattazione collettiva di riferimento; e si spinge verso la “flessibilizzazione” della prestazione. Questo tema era già contenuto nella normativa in vigore con il rinvio alla contrattazione collettiva nella determinazione delle “clausole elastiche”, attraverso le quali il lavoratore poteva sottoscrivere una variazione, con diritto al ripensamento, e cioè al ritorno a orario predefinito e fisso, e a fronte di un corrispettivo che la contrattazione collettiva doveva determinare. Adesso, con un singolare pasticcio, si dispone che la clausola elastica sia propria dei part-time “verticale o misto” (ossia svolto a giornate intere e con un misto di giornate intere e prestazioni parziali in altri giorni o periodi dell’anno), quando tutta l’esperienza di negoziazione dice che l’esigenza delle imprese è stata rivolta proprio a introdurre le clausole elastiche al posto di prestazioni parziali fisse.

Non solo: si dispone che i lavoratori part-time valgano pro quota per ogni istituto: ciò significa, come è ovvio per chiunque, che anche le soglie quali i 15 dipendenti o il numero dei dipendenti per la determinazione del monte ore di permessi sindacali o per le soglie riguardanti il ricorso alla Cig possono essere significativamente alzati a seconda del peso che in quell’impresa ha o avrà il part-time. Infine, si dispone la generalizzazione di tutte le innovazioni anche ai part-time assunti a termine, peggiorando una norma preesistente che distingueva opportunamente fra part-time assunti a tempo indeterminato e non per l’attivazione possibile delle clausole elastiche, demandando l’eventuale estensione alla contrattazione collettiva.

Altra convinzione espressa nel Libro Bianco, cui il testo fa riferimento, è che per combattere il lavoro nero sia necessario introdurre tipologie d’impiego, subordinato e non, tali da incrociare la domanda di flessibilità di prestazione delle imprese e contro cui è arduo tutelarsi in giudizio: ecco quindi fiorire una gamma del tutto incredibile di “rapporti di lavoro” a disposizione delle imprese, pronti per ogni esigenza.

Ecco  il lavoro a chiamata, fulgido esempio di lavoratore che in cambio di una maggiorazione si piazza vicino al telefono per precipitarsi eventualmente al lavoro; oppure il lavoro ripartito, oggetto ugualmente misterioso con cui due o più lavoratori si organizzano la propria prestazione suddividendosi un orario contrattuale pieno, ma che nulla dice sul tipo di tutele di cui godranno. O ancora il lavoro a progetto anch’esso per ora nebulosa evoluzione delle collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro occasionale, che non ha il privilegio di una definizione nella delega, ma che viene offerto a famiglie e enti come prestazioni retribuibili con la tecnica del “buono servizi”(altra fattispecie debitamente da certificare).


La certificazione

E’ il cuore nascosto del provvedimento: allo scopo di eliminare il contenzioso legale, soprattutto riguardo alla “qualificazione del rapporto” (se cioè si è forzata la volontà del potenziale lavoratore facendogli firmare ad esempio un contratto non subordinato) si istituisce una commissione paritetica, sperimentale, che renda valida la qualificazione del rapporto, con ciò impedendo poi al lavoratore di poter adire in giudizio: ognuno intende la portata devastante di una norma del genere. Se poi si ripercorre la frequenza con cui tale meccanismo viene utilizzato dal legislatore nel corso del provvedimento si ha chiaro che l’effetto voluto è quello descritto sopra: introdurre meccanismi in cui le parti sociali dirimano ex ante i possibili contenziosi, facendo figurare come uguali dei ruoli che per definizione pari non sono. Ognuno intende perfettamente che grado di difesa delle proprie ragioni, se confliggenti con il futuro datore di lavoro, può sostenere il lavoratore che ha la prospettiva di venire assunto.

E quindi viene a profilarsi un sistema in cui il ruolo delle parti sociali viene a subire un’alterazione essenziale: non più rappresentanti in virtù di un mandato o un’adesione esplicita e verificabile, ma erogatori di servizi per il complesso delle occasioni che si possono venire a determinare lungo l’arco della vita lavorativa, dalla ricerca d’impiego alla qualificazione giuridica dello stesso, dalla necessità di formarsi e riqualificarsi a (prossimamente) esigenze di copertura sanitaria o previdenziale. Il tutto, si badi bene, senza mai passare dal momento contrattuale, che fonda, almeno per la storia del sindacalismo confederale dopo la Costituente, la rappresentatività dell’organizzazione.

(Rassegna sindacale, n. 41, 12 novembre 2002)

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