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Camera / La legge delega sul mercato del
lavoro
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Sempre meno garanzie
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di Claudio Treves
Coordinatore dipartimento
Politiche attive del lavoro Cgil
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Non tutte le cose che leggiamo sono destinate a
farci piacere, ma a volte è necessario fare uno sforzo. L’esempio
più banale è rappresentato dai foglietti illustrativi delle
medicine: sono scritti con caratteri piccolissimi, ma spesso bisogna
sforzarsi per capire se ci sono controindicazioni. La legge delega sul
mercato del lavoro, votata dalla Camera dei deputati il 30 ottobre e
rinviata in terza lettura al Senato rientra nei casi di cui sopra, con
la piccola differenza che non si riescono a immaginare conseguenze
spiacevoli da evitare, ma solo disastri, alcuni dei quali
purtroppo inevitabili.
I servizi all'impiego
Contratti a causa mista
Socio lavoratore
Servizi ispettivi
Part time e nuove tipologie d'impiego
La certificazione
I servizi all’impiego
È l’articolo più corposo del testo, peraltro arricchito, nel
passaggio alla Camera, da deleghe aggiuntive a quelle pur numerose
approvate in proposito dal Senato. Si sono, infatti, aggiunte le
deleghe al governo in merito al trasferimento di ramo d’azienda,
nonché alla facoltà di intermediare domanda e offerta di lavoro da
parte dei consulenti.
Cominciamo da queste “aggiunte”: il
trasferimento di ramo d’azienda, così come attualmente normato (dlgs
18/01), prevede che preesista un’autonomia funzionale del ramo
d’azienda oggetto di cessione, che prosegua anche dopo. Ragione di
ciò è che si vuole evitare di “costruire ad hoc” un ramo
d’azienda, magari costituito da lavoratori “scomodi” per
qualsiasi motivo, per cederlo a terzi. Il testo, che deriva dal patto
per l’Italia, richiede che l’autonomia funzionale esista “al
momento” del trasferimento, e non prima. Allora, se si vuole
costituire un ramo d’azienda fittizio, o comunque privo delle
caratteristiche oggettive richieste dall’attuale legislazione, lo si
può fare, e quindi è aperta la via alle terziarizzazioni anche non
giustificate oggettivamente.
S’incontra qui una filosofia di base,
rintracciabile dal Libro Bianco in poi e che pervade tutti i
provvedimenti di questo governo, e cioè che esiste un punto di vista
assoluto, da assumere come tale: quello delle imprese, la cui
convenienza determina per effetto obbligato le conseguenze di maggiori
opportunità per le persone in cerca di lavoro. In questa filosofia è
anche importante rendere molto ampio il flusso d’informazioni sul
mercato del lavoro cui possa attingere il disoccupato, attuale o
potenziale; principio del tutto condivisibile, al quale peraltro la
stessa legislazione dei governi dell’Ulivo si era ispirata (dlgs
469/97 e legge 144/98), cui invece l’attuale governo aggiunge la
furia ideologica di smontare ogni parvenza di presidio pubblico.
Per questo i servizi all’impiego vengono
attaccati in molti modi: • rendendo possibile l’intermediazione
anche ai consulenti del lavoro (il che determinerà il ripristino di
una figura già conosciuta come “caporale”; • rendendo possibile
che enti bilaterali svolgano tutta la gamma dei servizi all’impiego;
• privando le agenzie interinali dell’obbligo dell’oggetto
esclusivo per lo svolgimento della propria attività, ossia in pratica
rendendo loro possibile allargare il loro spettro d’attività anche
al collocamento privato senza ripetere l’iter burocratico
d’autorizzazione; • immaginando che anche “enti locali” (sic!)
o università possano facilitare l’incontro tra domanda e offerta.
Credo non sfugga a nessuno l’ampiezza e la
gravità della delega in questione: sarà davvero interessante
misurarsi con il governo quando si dovrà passare ai decreti delegati.
Da oggi ancora di più è necessario per la Cgil stabilire con rigore
i compiti e i limiti della propria presenza negli organismi
bilaterali, che in nessun modo potrà esplicarsi in forme, esplicite o
meno, di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Ma ancora di
più il tema diverrà delicato nella prossima stagione di rinnovi
contrattuali, che inizia in presenza di una delega al governo in via
di approvazione, ma non ancora produttrice di effetti.
L’altro versante su cui si opera lo
smantellamento delle garanzie è quello degli appalti: qui si vuole
procedere all’introduzione di una fantasiosa distinzione tra
interposizione lecita e illecita di manodopera, dalla cui esistenza il
legislatore ha fatto derivare la trovata dello “staff leasing”,
ovverosia la facoltà per un’impresa di farsi fornire
l’occupazione necessaria da un’impresa terza, anche a tempo
indeterminato. Cosa ci sia di moderno e di funzionale in un sistema
siffatto è cosa dubbia, ma intanto si vuole segnare un risultato
politico di qualche rilievo, ossia la progressiva frantumazione della
catena del comando nel rapporto di lavoro, alla cui ricomposizione si
frappongono ostacoli crescenti. Ma la cosa importante, e grave, del
testo è che nella delega non si trovano riscontri oggettivi cui la
legislazione delegata possa attestarsi per la distinzione tra
interposizione lecita e illecita salvo un rinvio a un “meccanismo
certificatorio” di cui a un successivo articolo. |
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Contratti a causa mista
La passata legislatura aveva consegnato un’incompiuta, rappresentata
dal disposto della delega del 1999 che prevedeva di semplificare
unificando le tipologie del contratto di formazione e lavoro e
dell’apprendistato, con una forte valorizzazione della formazione
esterna al luogo di lavoro, in stretto raccordo tra parti sociali e
Regioni. Di tutto ciò, nel testo attuale è rimasto assai poco, con
una sottolineatura del ruolo della formazione in azienda. Di più in
merito è difficile dire, salvo osservare che qui s’incrociano temi
complessi, dalla riforma Moratti dei cicli scolastici alla definizione
degli standard formativi su cui positivamente si è concluso un
accordo in agosto tra le Confederazioni e i presidenti delle Regioni
che però attende di essere implementato, e infine le disposizioni dei
contratti nazionali di lavoro in proposito. Pertanto, ancora una volta
la scadenza dei rinnovi si presenta come importante e delicata.
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Socio-lavoratore
Anche la forma è sostanza, a volte. Presentare un emendamento
governativo alle 19 di sera, e fissare il termine per i
sub-emendamenti alle 9 della mattina dopo è indice del rispetto per
il Parlamento di questo governo. Ma anche il merito reclama la sua
parte: qui si vuole semplicemente smontare l’equilibrio raggiunto
con la legge 142/01 con l’introduzione della molteplicità di
rapporti in capo al socio lavoratore, con la salvaguardia conseguente
dei suoi diritti come dipendente. Detto fatto: basta chiedere per
delega che la distinzione di rapporti non esista più, e che debbano
prevalere quello associativo, con i disastri che molti nostri settori
ben conoscono, fino alla beffa di assemblee fantomatiche che decidono
riduzioni di retribuzioni, a questo punto non più vincolate ai
contratti nazionali, per l’esistenza di crisi aziendali non
esplicitate correttamente. Conseguentemente, il contenzioso eventuale
non è più competenza del giudice del lavoro. Su questo capitolo va
anche segnalata un’altra chicca: i diritti del socio delle
cooperative sociali si definiscono non più con il contratto
nazionale, ma con accordi territoriali applicativi del medesimo. Forse
qui l’ardore riformatore ha travalicato la logica, ma lo stesso
governo, nel Libro Bianco e a più riprese, ha dichiarato che gli
assetti della contrattazione sono di pertinenza delle parti sociali.
Va anche detto con altrettanta chiarezza che suona sgradevole il
silenzio, sull’intero capitolo, delle Centrali cooperative.
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Servizi ispettivi
Altro giro, altra delega. Qui si ipotizza la creazione di una
Direzione dei servizi ispettivi, alle cui determinazioni debbano
uniformarsi anche i servizi ispettivi degli enti previdenziali, e la
cui attività sia ispirata alla tutela “dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti sul territorio nazionale”. La citazione è meritevole di
un commento: in nessun luogo normativo, costituzionale, contrattuale
si è mai definito un livello essenziale riguardo ai diritti civili e
sociali. Se ne deduce che gli ispettori potranno decidere se e in che
misura siano da rispettare a seconda se rientrino o meno nel corredo
di livelli essenziali. Ogni commento è superfluo.
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Part time e nuove tipologie
d'impiego
La normativa sul part-time è da sempre un equilibrio assai
difficile tra la natura individuale del rapporto e la dimensione
collettiva nella quale si cala: i dlgs 61/00 e 100/01 della passata
legislatura hanno rappresentato passi avanti significativi in questa
direzione, riservando alla contrattazione il ruolo di salvaguardare
spazi ed equilibri tra le esigenze dei singoli e le esigenze delle
imprese. La delega si propone espressamente di scalzare
quell’equilibrio, mascherando tale proposito con l’adempimento
alle disposizioni europee che suggeriscono di incrementare il ricorso
all’istituto per aumentare l’occupazione. Ancora una volta, il
legislatore traduce questi dettami in abbassamento delle tutele, per
invogliare così l’impresa a incrementare l’utilizzo
dell’istituto.
In particolare, si abolisce il consenso del
singolo alla prestazione supplementare, lasciandolo soltanto qualora
non esista una contrattazione collettiva di riferimento; e si spinge
verso la “flessibilizzazione” della prestazione. Questo tema era
già contenuto nella normativa in vigore con il rinvio alla
contrattazione collettiva nella determinazione delle “clausole
elastiche”, attraverso le quali il lavoratore poteva sottoscrivere
una variazione, con diritto al ripensamento, e cioè al ritorno a
orario predefinito e fisso, e a fronte di un corrispettivo che la
contrattazione collettiva doveva determinare. Adesso, con un singolare
pasticcio, si dispone che la clausola elastica sia propria dei
part-time “verticale o misto” (ossia svolto a giornate intere e
con un misto di giornate intere e prestazioni parziali in altri giorni
o periodi dell’anno), quando tutta l’esperienza di negoziazione
dice che l’esigenza delle imprese è stata rivolta proprio a
introdurre le clausole elastiche al posto di prestazioni parziali
fisse.
Non solo: si dispone che i lavoratori part-time
valgano pro quota per ogni istituto: ciò significa, come è ovvio per
chiunque, che anche le soglie quali i 15 dipendenti o il numero dei
dipendenti per la determinazione del monte ore di permessi sindacali o
per le soglie riguardanti il ricorso alla Cig possono essere
significativamente alzati a seconda del peso che in quell’impresa ha
o avrà il part-time.
Infine, si dispone la generalizzazione di tutte le innovazioni anche
ai part-time assunti a termine, peggiorando una norma preesistente che
distingueva opportunamente fra part-time assunti a tempo indeterminato
e non per l’attivazione possibile delle clausole elastiche,
demandando l’eventuale estensione alla contrattazione collettiva.
Altra convinzione espressa nel Libro Bianco, cui
il testo fa riferimento, è che per combattere il lavoro nero sia
necessario introdurre tipologie d’impiego, subordinato e non, tali
da incrociare la domanda di flessibilità di prestazione delle imprese
e contro cui è arduo tutelarsi in giudizio: ecco quindi fiorire una
gamma del tutto incredibile di “rapporti di lavoro” a disposizione
delle imprese, pronti per ogni esigenza.
Ecco il lavoro a chiamata, fulgido esempio
di lavoratore che in cambio di una maggiorazione si piazza vicino al
telefono per precipitarsi eventualmente al lavoro; oppure il lavoro
ripartito, oggetto ugualmente misterioso con cui due o più lavoratori
si organizzano la propria prestazione suddividendosi un orario
contrattuale pieno, ma che nulla dice sul tipo di tutele di cui
godranno. O ancora il lavoro a progetto anch’esso per ora nebulosa
evoluzione delle collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro
occasionale, che non ha il privilegio di una definizione nella delega,
ma che viene offerto a famiglie e enti come prestazioni retribuibili
con la tecnica del “buono servizi”(altra fattispecie debitamente
da certificare).
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La certificazione
E’ il cuore nascosto del provvedimento: allo scopo di eliminare il
contenzioso legale, soprattutto riguardo alla “qualificazione del
rapporto” (se cioè si è forzata la volontà del potenziale
lavoratore facendogli firmare ad esempio un contratto non subordinato)
si istituisce una commissione paritetica, sperimentale, che renda
valida la qualificazione del rapporto, con ciò impedendo poi al
lavoratore di poter adire in giudizio: ognuno intende la portata
devastante di una norma del genere. Se poi si ripercorre la frequenza
con cui tale meccanismo viene utilizzato dal legislatore nel corso del
provvedimento si ha chiaro che l’effetto voluto è quello descritto
sopra: introdurre meccanismi in cui le parti sociali dirimano ex ante
i possibili contenziosi, facendo figurare come uguali dei ruoli che
per definizione pari non sono. Ognuno intende perfettamente che grado
di difesa delle proprie ragioni, se confliggenti con il futuro datore
di lavoro, può sostenere il lavoratore che ha la prospettiva di
venire assunto.
E quindi viene a profilarsi un sistema in cui il
ruolo delle parti sociali viene a subire un’alterazione essenziale:
non più rappresentanti in virtù di un mandato o un’adesione
esplicita e verificabile, ma erogatori di servizi per il complesso
delle occasioni che si possono venire a determinare lungo l’arco
della vita lavorativa, dalla ricerca d’impiego alla qualificazione
giuridica dello stesso, dalla necessità di formarsi e riqualificarsi
a (prossimamente) esigenze di copertura sanitaria o previdenziale. Il
tutto, si badi bene, senza mai passare dal momento contrattuale, che
fonda, almeno per la storia del sindacalismo confederale dopo la
Costituente, la rappresentatività dell’organizzazione.
(Rassegna sindacale, n. 41, 12 novembre 2002)
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