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L’istituto dell’apprendistato è stato al
centro di un ampio processo di riforma originato dalle modifiche
introdotte dall’articolo 16 della legge del 24 giugno ’97 n. 196
(il cosiddetto «pacchetto Treu») al quadro normativo tracciato dalla
legge n. 25 del ’55. Le innovazioni più rilevanti riguardano: •
l’allargamento della fascia d’età interessata
dall’apprendistato: possono essere assunti giovani dai 15 ai 24 anni
(29 anni per alcune qualifiche del settore artigiano), elevabili a 26
anni nelle regioni dell’obiettivo 1 e 2; per i soggetti portatori di
handicap tutti i limiti d’età sono elevati di ulteriori due anni;
• la riduzione della durata massima del contratto da 5 a 4 anni e
l’introduzione di una durata minima di 18 mesi; sono fatte salve le
condizioni di maggior favore per il settore artigiano, che prevedono
una durata massima del contratto fino a 5 anni; • il superamento
delle pregiudiziali sui titoli di studio, con l’introduzione della
possibilità di assumere apprendisti con titoli di studio post-obbligo
o qualifiche coerenti con l’attività da svolgere in azienda; •
l’introduzione di un limite minimo di 120 ore annue da destinare alle
attività di formazione esterna all’azienda, secondo la denominazione
che sostituisce quella di «insegnamento complementare» utilizzata
nella legge 25/55; la mancata partecipazione alle attività di
formazione esterna comporta la perdita delle agevolazioni contributive
concesse all’impresa; • l’introduzione della figura del tutore
aziendale, che ha il compito di seguire il percorso professionale
dell’apprendista sul luogo di lavoro.
Per la realizzazione delle attività di formazione
esterna, la legge 196/97 fornisce alcune indicazioni di massima, mentre
informazioni di maggior dettaglio si ritrovano nei decreti del
ministero del Lavoro dell’8 aprile ’98, recante «Disposizioni
concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli
apprendisti», e del 20 maggio ’99 n. 179, dedicato all’«Individuazione
dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti». In
breve, le attività di formazione esterna devono avere le seguenti
caratteristiche: • struttura modulare; • contenuti articolati in
due tipologie: contenuti a carattere trasversale, cui destinare un
numero di ore non inferiore al 35 per cento del monte ore complessivo,
e contenuti a carattere professionalizzante, differenziati in funzione
delle diverse figure professionali; • i contenuti trasversali sono
uguali per tutti gli apprendisti e si articolano in quattro macro-aree:
competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del
rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro; • i contenuti
professionalizzanti sono individuati per ciascuna figura professionale,
o gruppi di figure, rispetto ai seguenti obiettivi formativi: conoscere
i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale; conoscere e
saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro
(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); conoscere e
utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; • la
formazione deve avvenire all’interno di strutture accreditate dalla
Regione; • la formazione dev’essere certificata dalle Regioni e ha
valore di credito formativo nell’ambito del sistema formativo
integrato.
L’articolo 16 della legge 196/97, come detto, ha
introdotto modifiche sostanziali rispetto al precedente quadro
normativo relativo alle attività formative inerenti l’apprendistato,
per cui è stato necessario avviare un processo di regolamentazione in
materia. Prendendo atto della scarsità dell’offerta di formazione
esterna per apprendisti, il decreto legislativo n. 214 del 1° luglio
’99, convertito con modifiche nella legge n. 263 del 2 agosto ’99,
ha chiarito che perdono le agevolazioni contributive solo le aziende
che rifiutano di far partecipare gli apprendisti ad attività di
formazione esterna «formalmente offerte dall’amministrazione
pubblica competente». Viene dunque stabilito il principio che
l’eventuale perdita delle agevolazioni contributive da parte delle
aziende sia subordinata alla concreta presenza di un’offerta
formativa.
Ma l’introduzione di decreti riguardanti le
attività formative non si esaurisce qui. La mancanza di informazioni
dettagliate sugli apprendisti presenti sul territorio, che rende
difficile la composizione di gruppi-classe omogenei, ha portato
all’approvazione del decreto ministeriale n. 359 del 7 ottobre ’99,
che introduce l’obbligo di comunicare all’amministrazione
competente i dati degli apprendisti assunti e del tutore designato
dall’impresa, al fine di costituire banche dati adeguate. Circa
quattro mesi più tardi, è arrivato il varo del decreto ministeriale
n. 22 del 28 febbraio 2000, che regolamenta l’esperienza
professionale necessaria allo svolgimento della funzione di tutore
aziendale e definisce i compiti che questi deve svolgere. Il processo
di valorizzazione dell’apprendistato, quale strumento formativo, ha
infine prodotto un risultato importante con l’approvazione
dell’articolo 68 della legge n. 144 del 17 maggio ’99. Tale norma
ha reso l’apprendistato una delle modalità mediante le quali
assolvere l’obbligo di frequenza di attività formative fino al
compimento del diciottesimo anno d’età. In attuazione
dell’articolo 68 è intervenuto il dpr n. 257 del 12 luglio 2000, che
per l’assolvimento dell’obbligo formativo stabilisce la
partecipazione degli apprendisti, d’età compresa fra i 15 e i 17
anni, a un modulo aggiuntivo di formazione esterna della durata di 120
ore annue.
(Rassegna sindacale, n. 4, febbraio 2001)
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