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Apprendistato / La legge e i decreti

Le tappe di una riforma

L’istituto dell’apprendistato è stato al centro di un ampio processo di riforma originato dalle modifiche introdotte dall’articolo 16 della legge del 24 giugno ’97 n. 196 (il cosiddetto «pacchetto Treu») al quadro normativo tracciato dalla legge n. 25 del ’55. Le innovazioni più rilevanti riguardano: • l’allargamento della fascia d’età interessata dall’apprendistato: possono essere assunti giovani dai 15 ai 24 anni (29 anni per alcune qualifiche del settore artigiano), elevabili a 26 anni nelle regioni dell’obiettivo 1 e 2; per i soggetti portatori di handicap tutti i limiti d’età sono elevati di ulteriori due anni; • la riduzione della durata massima del contratto da 5 a 4 anni e l’introduzione di una durata minima di 18 mesi; sono fatte salve le condizioni di maggior favore per il settore artigiano, che prevedono una durata massima del contratto fino a 5 anni; • il superamento delle pregiudiziali sui titoli di studio, con l’introduzione della possibilità di assumere apprendisti con titoli di studio post-obbligo o qualifiche coerenti con l’attività da svolgere in azienda; • l’introduzione di un limite minimo di 120 ore annue da destinare alle attività di formazione esterna all’azienda, secondo la denominazione che sostituisce quella di «insegnamento complementare» utilizzata nella legge 25/55; la mancata partecipazione alle attività di formazione esterna comporta la perdita delle agevolazioni contributive concesse all’impresa; • l’introduzione della figura del tutore aziendale, che ha il compito di seguire il percorso professionale dell’apprendista sul luogo di lavoro.

Per la realizzazione delle attività di formazione esterna, la legge 196/97 fornisce alcune indicazioni di massima, mentre informazioni di maggior dettaglio si ritrovano nei decreti del ministero del Lavoro dell’8 aprile ’98, recante «Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti», e del 20 maggio ’99 n. 179, dedicato all’«Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti». In breve, le attività di formazione esterna devono avere le seguenti caratteristiche: • struttura modulare; • contenuti articolati in due tipologie: contenuti a carattere trasversale, cui destinare un numero di ore non inferiore al 35 per cento del monte ore complessivo, e contenuti a carattere professionalizzante, differenziati in funzione delle diverse figure professionali; • i contenuti trasversali sono uguali per tutti gli apprendisti e si articolano in quattro macro-aree: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro; • i contenuti professionalizzanti sono individuati per ciascuna figura professionale, o gruppi di figure, rispetto ai seguenti obiettivi formativi: conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale; conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro; conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; • la formazione deve avvenire all’interno di strutture accreditate dalla Regione; • la formazione dev’essere certificata dalle Regioni e ha valore di credito formativo nell’ambito del sistema formativo integrato.

L’articolo 16 della legge 196/97, come detto, ha introdotto modifiche sostanziali rispetto al precedente quadro normativo relativo alle attività formative inerenti l’apprendistato, per cui è stato necessario avviare un processo di regolamentazione in materia. Prendendo atto della scarsità dell’offerta di formazione esterna per apprendisti, il decreto legislativo n. 214 del 1° luglio ’99, convertito con modifiche nella legge n. 263 del 2 agosto ’99, ha chiarito che perdono le agevolazioni contributive solo le aziende che rifiutano di far partecipare gli apprendisti ad attività di formazione esterna «formalmente offerte dall’amministrazione pubblica competente». Viene dunque stabilito il principio che  l’eventuale perdita delle agevolazioni contributive da parte delle aziende sia subordinata alla concreta presenza di un’offerta formativa.

Ma l’introduzione di decreti riguardanti le attività formative non si esaurisce qui. La mancanza di informazioni dettagliate sugli apprendisti presenti sul territorio, che rende difficile la composizione di gruppi-classe omogenei, ha portato all’approvazione del decreto ministeriale n. 359 del 7 ottobre ’99, che introduce l’obbligo di comunicare all’amministrazione competente i dati degli apprendisti assunti e del tutore designato dall’impresa, al fine di costituire banche dati adeguate. Circa quattro mesi più tardi, è arrivato il varo del decreto ministeriale n. 22 del 28 febbraio 2000, che regolamenta l’esperienza professionale necessaria allo svolgimento della funzione di tutore aziendale e definisce i compiti che questi deve svolgere. Il processo di valorizzazione dell’apprendistato, quale strumento formativo, ha infine prodotto un risultato importante con l’approvazione dell’articolo 68 della legge n. 144 del 17 maggio ’99. Tale norma ha reso l’apprendistato una delle modalità mediante le quali assolvere l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno d’età. In attuazione dell’articolo 68 è intervenuto il dpr n. 257 del 12 luglio 2000, che per l’assolvimento dell’obbligo formativo stabilisce la partecipazione degli apprendisti, d’età compresa fra i 15 e i 17 anni, a un modulo aggiuntivo di formazione esterna della durata di 120 ore annue.

(Rassegna sindacale, n. 4, febbraio 2001)

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