"Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)"
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.
Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la
seguente:
"c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori
connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e
formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo
spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione
della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e
agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero
delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3)
ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4)
arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere
modificati con regolamento dell’Autorità di vigilanza da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;".
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
"d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti,
ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;".
3. All’articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio,
indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e
operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando,
singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle
risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza
sociale".
4. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) previsione, nell’ambito dell’organo di indirizzo, di
una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo
Stato, di cui all’articolo 114 della Costituzione, idonea a
rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117
e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonchè dell’apporto
di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in
particolare nei settori cui è rivolta l’attività della fondazione,
possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l’efficace
esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e
di nomina dirette a consentire un’equilibrata, e comunque non
maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che
partecipano alla formazione dell’organo. Salvo quanto previsto al
periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di
designare componenti dell’organo di indirizzo e i componenti stessi
degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;".
5. All’articolo 4, comma 1, lettera d),
ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le
parole da: ", unitamente" fino a: "comma 6," sono
soppresse.
6. All’articolo 4, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola:
"onorabilità," sono inserite le seguenti: "intesi come
requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza
scopo di lucro,".
7. All’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore
bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non
operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o
patrimoniale".
8. All’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.
9. All’articolo 5, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ed è gestito in modo coerente con la natura
delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo
principi di trasparenza e moralità".
10. All’articolo 6 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si
considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è
riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in
qualunque modo o comunque sia esso determinato".
11. All’articolo 7, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "assicurando il collegamento funzionale con le
loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del
territorio".
12. All’articolo 25, comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.
13. All’articolo 25 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1,
la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere
affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in
nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è
scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la
possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni
dell’assemblea straordinaria nei casi previsti dall’articolo 2365
del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il
terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma
1.
1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia
esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58".
14. L’Autorità di vigilanza detta, con regolamento
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal
presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni
adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro
novanta giorni dall’emanazione delle disposizioni dell’Autorità di
vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità
bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle
modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza
di espressa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, limitano la
propria attività all’ordinaria amministrazione, nella quale è
ricompresa l’esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.
15. In apposito allegato alla Relazione previsionale
e programmatica il Ministro dell’economia e delle finanze espone l’ammontare
delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all’articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali
risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da
iscrivere nei fondi di cui all’articolo 46 della presente legge.
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