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Alimentare

Tutelati diritti e potere d'acquisto dei salari

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Alimentaristi / Accordo fatto per il rinnovo

Tutelati diritti e potere d'acquisto dei salari

Se non è proprio una bocciatura, poco ci manca. Federalimentare, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil trovano l’accordo sul nuovo contratto dei 400 mila lavoratori dell’industria alimentare privata senza Confindustria. Era già successo, proprio nei giorni scorsi, con il rinnovo del biennio economico del ccnl delle telecomunicazioni. E il copione si ripete di nuovo: a viale dell’Astronomia non è piaciuto, in particolare, il riferimento al tasso d’inflazione effettiva, e non programmata, utilizzato per il calcolo degli aumenti retributivi. Ma non troppo gradite, probabilmente, saranno state anche le soluzioni trovate in materia d’orario e mercato del lavoro e la centralità, ribadita dalle parti, dell’articolazione del contratto su due livelli. Il nuovo contratto decorre dal 1° giugno del 2003 e scade il 31 maggio del 2005 per la parte economica e il 31 maggio del 2007 per quella normativa. La firma è arrivata nella notte tra il 14 e il 15 luglio, dopo una trattativa aspra, che ha toccato il suo punto più “basso” con la rottura del negoziato, il 2 luglio, e la proclamazione di uno sciopero (poi “rientrato”) per il 18 luglio. Federalimentare ha tentato una resistenza dura sul salario e sulle flessibilità richieste in materia d’orario e mercato del lavoro. Alla fine, tuttavia, il risultato raggiunto sembra soddisfare pienamente le parti.

Salario. 
La richiesta media dei sindacati era di 100 euro: ne sono arrivati 96. In più, l’83 per cento di questa somma sarà in busta paga, a pieno titolo, e senza nessuna forma d’anticipazione sui contratti futuri, già entro nove mesi. Per fare un esempio, nel contratto separato dei meccanici l’ultima tranche verrà corrisposta addirittura a dicembre 2004: in prossimità della scadenza e, soprattutto, come anticipo del futuro recupero inflattivo. Questi gli scaglioni degli aumenti, esemplificati sul terzo livello d’inquadramento (91,10 euro d’incremento a regime): 37,96 euro dal 1° giugno 2003; 37,96 euro dal 1° marzo 2004; 15,18 euro dal 1° novembre 2004. In totale, 1.968 euro in più all’anno. All’aumento si arriva sommando il 2,5 per cento di recupero inflattivo sul biennio precedente e il 4,05 d’inflazione attesa (dunque, non quella programmata dal governo) per il prossimo: in tutto fa il 6,55 per cento. Fondamentale, a questo proposito, la nota a verbale che recita: “Le parti si danno reciprocamente atto che in occasione del rinnovo del biennio economico 2005-2007, fermi restando gli altri punti di riferimento del negoziato previsti dal protocollo del 23 luglio 1993, l’inflazione effettiva intervenuta nel precedente biennio verrà comparata non con l’inflazione programmata nel periodo corrispondente al precedente rinnovo, ma con un tasso complessivo del 4,05 per cento”. Sempre in materia di salario, è stato già determinato il “valore punto” sulla base del quale si calcolerà il prossimo recupero inflattivo: ogni punto d’inflazione varrà 15,66 euro.

Mercato e orario di lavoro. 
In entrambe le materie, in primo piano, visti i discussi interventi legislativi del governo (dlgs 368/2001, legge 30/2003, dlgs 66/2003), le richieste di flessibilità di Federalimentare erano state particolarmente pesanti. Alla fine, la centralità del contratto ha tenuto. Il primo risultato è stata la pattuizione di un tetto insuperabile d’utilizzo dei contratti a tempo determinato del 14 per cento (rispetto agli addetti assunti con contratto a tempo indeterminato) e soltanto su sei fasce professionali: norme che ridimensionano pesantemente la totale liberalizzazione della tipologia contrattuale introdotta dal decreto 368. Non solo. Il contratto prevede la precedenza per i lavoratori stagionali nelle assunzioni a tempo determinato e (sempre per gli addetti a tempo determinato) una precedenza nel 70 per cento delle assunzioni che l’azienda decide d’effettuare. Per i sindacati, la conquista di norme che tutelino il principio delle riassunzioni, è fondamentale per implementare tutti i processi di stabilizzazione dei posti di lavoro: l’obiettivo è che il contratto a tempo determinato rimanga un’eccezione rispetto all’assunzione definitiva. Quanto al part time, la regolazione dell’istituto procede secondo la legge 61/2000 e senza tener conto delle novità, per i sindacati peggiorative, contenute nella legge 30.

L’orario è l’altro elemento centrale del contratto firmato, sia per il già ricordato dlgs 66 (che punta alla totale destrutturazione della materia), sia per la richiesta di Federalimentare, durante la trattativa, d’innalzare la flessibilità dalle 56 alle 120 ore annuali. L’accordo degli alimentaristi è il primo a indicare esplicitamente una durata massima settimanale dell’orario di lavoro (fissata a 48 ore) che comprende tutto: la flessibilità, gli straordinari, le prestazioni aggiuntive. L’incremento delle ore di flessibilità è stato contenuto in sedici, mentre per i turnisti che lavorano su tre turni per sei e sette giorni sono previste quattro ore di riduzione dell’orario.

Relazioni industriali. 
Gli appalti e i processi di terziarizzazione in atto nel settore vengono inclusi tra le materie sulle quali ai lavoratori viene riconosciuto il diritto d’informazione e contrattazione. Alle Rsu dovranno essere fornite dettagliate informative semestrali: l’obiettivo è quello di controllare efficacemente i forti processi d’esternalizzazione di attività del ciclo produttivo. Proprio per questo, il contratto afferma con forza che le attività del core business alimentare devono continuare a essere svolte da forza lavoro “alimentare”. Il ccnl prevede anche che l’Osservatorio nazionale di settore (già esistente, ma scarsamente funzionante) si articoli in due gruppi tematici: uno dedicato alla formazione professionale e l’altro (si tratta di una novità assoluta) alle questioni dell’ambiente e della sicurezza alimentare. Infine, la formazione: viene istituito un Osservatorio bilaterale nazionale finalizzato allo sviluppo e alla diffusione dell’aggiornamento professionale. Ruoli e funzioni dell’osservatorio si collocano in una concezione della bilateralità che sostiene e non confligge con la contrattazione a tutti i livelli. Insomma: ben altra cosa rispetto alla bilateralità consegnata al Patto per l’Italia.

(Rassegna sindacale, n.29, 24-30 luglio 2003)

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