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Se non è proprio una bocciatura, poco ci manca.
Federalimentare, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil trovano l’accordo sul
nuovo contratto dei 400 mila lavoratori dell’industria alimentare
privata senza Confindustria. Era già successo, proprio nei giorni
scorsi, con il rinnovo del biennio economico del ccnl delle
telecomunicazioni. E il copione si ripete di nuovo: a viale
dell’Astronomia non è piaciuto, in particolare, il riferimento al
tasso d’inflazione effettiva, e non programmata, utilizzato per il
calcolo degli aumenti retributivi. Ma non troppo gradite,
probabilmente, saranno state anche le soluzioni trovate in materia
d’orario e mercato del lavoro e la centralità, ribadita dalle parti,
dell’articolazione del contratto su due livelli. Il nuovo contratto
decorre dal 1° giugno del 2003 e scade il 31 maggio del 2005 per la
parte economica e il 31 maggio del 2007 per quella normativa. La firma
è arrivata nella notte tra il 14 e il 15 luglio, dopo una trattativa
aspra, che ha toccato il suo punto più “basso” con la rottura del
negoziato, il 2 luglio, e la proclamazione di uno sciopero (poi
“rientrato”) per il 18 luglio. Federalimentare ha tentato una
resistenza dura sul salario e sulle flessibilità richieste in materia
d’orario e mercato del lavoro. Alla fine, tuttavia, il risultato
raggiunto sembra soddisfare pienamente le parti.
Salario.
La richiesta media dei sindacati era di 100 euro: ne sono arrivati
96. In più, l’83 per cento di questa somma sarà in busta paga, a
pieno titolo, e senza nessuna forma d’anticipazione sui contratti
futuri, già entro nove mesi. Per fare un esempio, nel contratto
separato dei meccanici l’ultima tranche verrà corrisposta
addirittura a dicembre 2004: in prossimità della scadenza e,
soprattutto, come anticipo del futuro recupero inflattivo. Questi gli
scaglioni degli aumenti, esemplificati sul terzo livello
d’inquadramento (91,10 euro d’incremento a regime): 37,96 euro dal
1° giugno 2003; 37,96 euro dal 1° marzo 2004; 15,18 euro dal 1°
novembre 2004. In totale, 1.968 euro in più all’anno. All’aumento
si arriva sommando il 2,5 per cento di recupero inflattivo sul biennio
precedente e il 4,05 d’inflazione attesa (dunque, non quella
programmata dal governo) per il prossimo: in tutto fa il 6,55 per
cento. Fondamentale, a questo proposito, la nota a verbale che recita:
“Le parti si danno reciprocamente atto che in occasione del rinnovo
del biennio economico 2005-2007, fermi restando gli altri punti di
riferimento del negoziato previsti dal protocollo del 23 luglio 1993,
l’inflazione effettiva intervenuta nel precedente biennio verrà
comparata non con l’inflazione programmata nel periodo corrispondente
al precedente rinnovo, ma con un tasso complessivo del 4,05 per
cento”. Sempre in materia di salario, è stato già determinato il
“valore punto” sulla base del quale si calcolerà il prossimo
recupero inflattivo: ogni punto d’inflazione varrà 15,66 euro.
Mercato e orario di lavoro.
In entrambe le materie, in primo piano, visti i discussi interventi
legislativi del governo (dlgs 368/2001, legge 30/2003, dlgs 66/2003),
le richieste di flessibilità di Federalimentare erano state
particolarmente pesanti. Alla fine, la centralità del contratto ha
tenuto. Il primo risultato è stata la pattuizione di un tetto
insuperabile d’utilizzo dei contratti a tempo determinato del 14 per
cento (rispetto agli addetti assunti con contratto a tempo
indeterminato) e soltanto su sei fasce professionali: norme che
ridimensionano pesantemente la totale liberalizzazione della tipologia
contrattuale introdotta dal decreto 368. Non solo. Il contratto prevede
la precedenza per i lavoratori stagionali nelle assunzioni a tempo
determinato e (sempre per gli addetti a tempo determinato) una
precedenza nel 70 per cento delle assunzioni che l’azienda decide
d’effettuare. Per i sindacati, la conquista di norme che tutelino il
principio delle riassunzioni, è fondamentale per implementare tutti i
processi di stabilizzazione dei posti di lavoro: l’obiettivo è che
il contratto a tempo determinato rimanga un’eccezione rispetto
all’assunzione definitiva. Quanto al part time, la regolazione
dell’istituto procede secondo la legge 61/2000 e senza tener conto
delle novità, per i sindacati peggiorative, contenute nella legge 30.
L’orario è l’altro elemento centrale del
contratto firmato, sia per il già ricordato dlgs 66 (che punta alla
totale destrutturazione della materia), sia per la richiesta di
Federalimentare, durante la trattativa, d’innalzare la flessibilità
dalle 56 alle 120 ore annuali. L’accordo degli alimentaristi è il
primo a indicare esplicitamente una durata massima settimanale
dell’orario di lavoro (fissata a 48 ore) che comprende tutto: la
flessibilità, gli straordinari, le prestazioni aggiuntive.
L’incremento delle ore di flessibilità è stato contenuto in sedici,
mentre per i turnisti che lavorano su tre turni per sei e sette giorni
sono previste quattro ore di riduzione dell’orario.
Relazioni industriali.
Gli appalti e i processi di terziarizzazione in atto nel settore
vengono inclusi tra le materie sulle quali ai lavoratori viene
riconosciuto il diritto d’informazione e contrattazione. Alle Rsu
dovranno essere fornite dettagliate informative semestrali:
l’obiettivo è quello di controllare efficacemente i forti processi
d’esternalizzazione di attività del ciclo produttivo. Proprio per
questo, il contratto afferma con forza che le attività del core
business alimentare devono continuare a essere svolte da forza lavoro
“alimentare”. Il ccnl prevede anche che l’Osservatorio nazionale
di settore (già esistente, ma scarsamente funzionante) si articoli in
due gruppi tematici: uno dedicato alla formazione professionale e
l’altro (si tratta di una novità assoluta) alle questioni
dell’ambiente e della sicurezza alimentare. Infine, la formazione:
viene istituito un Osservatorio bilaterale nazionale finalizzato allo
sviluppo e alla diffusione dell’aggiornamento professionale. Ruoli e
funzioni dell’osservatorio si collocano in una concezione della
bilateralità che sostiene e non confligge con la contrattazione a
tutti i livelli. Insomma: ben altra cosa rispetto alla bilateralità
consegnata al Patto per l’Italia.
(Rassegna sindacale, n.29, 24-30 luglio 2003)
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