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L’Emilia Romagna contesta anche la legittimità
della norma che delega il governo al riordino dei contratti a contenuto
formativo e di tirocinio (art. 2, comma 1, lett. b). Se è evidente la
presenza di una competenza esclusiva dello Stato, in quanto
l’apprendistato attiene alla natura privatistica della disciplina del
rapporto contrattuale, non si capisce la legittimità di una delega che
prevede anche un apposito decreto legislativo per disciplinare in
termini esaustivi gli speciali rapporti di lavoro con contenuti
formativi, caratterizzati da un’alternanza lavoro-formazione
tale “da garantire il raccordo tra i sistemi dell’istruzione e
della formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro e
riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali competenze
autorizzatorie in materia”. Sarebbe così riassorbito in termini di
competenza esclusiva dello Stato il raccordo tra sistemi di istruzione
e di formazione e lo stesso passaggio da un sistema all’altro. Tutte
materie invece di esclusiva competenza regionale. In particolare è la
Regione che interviene per definire i requisiti per il passaggio da un
sistema a un altro, le eventuali verifiche preventive o successive, il
sistema di valutazione. Le stesse autorizzazioni per eventuali enti
bilaterali rientrano nella competenza regionale in materia di
formazione professionale.
Stessa illegittimità avrebbe quindi la norma
contenuta nella lettera h) dello stesso comma che mette in capo allo
Stato, sempre attraverso decreti legislativi, la sperimentazione di
orientamenti, linee guida e codici di comportamento al fine di
determinare i contenuti dell’attività formativa, concordati con le
parti sociali o, in mancanza di accordo, determinati da norme regionali
di intesa con il ministero del Lavoro. La competenza regionale sarebbe
limitata infatti sia da eventuali accordi tra le parti sociali che da
un accordo vincolante (e quindi condizionato) con il ministero.
Infine per quanto attiene all’articolo 8 della
legge 30/03 la Regione Emilia Romagna contesta la delega al governo per
il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di
previdenza sociale e di lavoro. Il fatto che le funzioni ispettive in
materia previdenziale siano di esclusiva competenza statale (in quanto
rientranti nella più ampia materia della previdenza pubblica) non vuol
dire che le funzioni ispettive in materia di lavoro non siano più di
competenza regionale.
Qualora infatti il governo, per ipotesi, con questa
delega intendesse unificare i due sistemi (superando la distinzione
costituzionale), permarrebbero tutte le illegittimità connesse con la
“diretta gestione amministrativa” delle funzioni sul territorio.
È chiaro che “scenari” politici potrebbero
aprirsi: da una generale dichiarazione di illegittimità dell’intera
legge, visto i riferimenti espliciti anche ad altri articoli, a un
congelamento dei decreti connessi agli articoli contestati, a un
ritardo più generale nell’emanazione dell’intero corpo dei
decreti, le cui formulazioni non dovranno allora più sollevare ipotesi
di incostituzionalità.
(Rassegna sindacale, n.19, 15-21 maggio 2003)
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