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Legge sul mercato del lavoro / L'Emilia Romagna ricorre alla Corte costituzionale 

Formazione: esclusiva delle Regioni

L’Emilia Romagna contesta anche la legittimità della norma che delega il governo al riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio (art. 2, comma 1, lett. b). Se è evidente la presenza di una competenza esclusiva dello Stato, in quanto l’apprendistato attiene alla natura privatistica della disciplina del rapporto contrattuale, non si capisce la legittimità di una delega che prevede anche un apposito decreto legislativo per disciplinare in termini esaustivi gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi,  caratterizzati da un’alternanza lavoro-formazione tale “da garantire il raccordo tra i sistemi dell’istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro e riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali competenze autorizzatorie in materia”. Sarebbe così riassorbito in termini di competenza esclusiva dello Stato il raccordo tra sistemi di istruzione e di formazione e lo stesso passaggio da un sistema all’altro. Tutte materie invece di esclusiva competenza regionale. In particolare è la Regione che interviene per definire i requisiti per il passaggio da un sistema a un altro, le eventuali verifiche preventive o successive, il sistema di valutazione. Le stesse autorizzazioni per eventuali enti bilaterali rientrano nella competenza regionale in materia di formazione professionale.

Stessa illegittimità avrebbe quindi la norma contenuta nella lettera h) dello stesso comma che mette in capo allo Stato, sempre attraverso decreti legislativi, la sperimentazione di orientamenti, linee guida e codici di comportamento al fine di determinare i contenuti dell’attività formativa, concordati con le parti sociali o, in mancanza di accordo, determinati da norme regionali di intesa con il ministero del Lavoro. La competenza regionale sarebbe limitata infatti sia da eventuali accordi tra le parti sociali che da un accordo vincolante (e quindi condizionato) con il ministero.

Infine per quanto attiene all’articolo 8 della legge 30/03 la Regione Emilia Romagna contesta la delega al governo per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro. Il fatto che le funzioni ispettive in materia previdenziale siano di esclusiva competenza statale (in quanto rientranti nella più ampia materia della previdenza pubblica) non vuol dire che le funzioni ispettive in materia di lavoro non siano più di competenza regionale.

Qualora infatti il governo, per ipotesi, con questa delega intendesse unificare i due sistemi (superando la distinzione costituzionale), permarrebbero tutte le illegittimità connesse con la “diretta gestione amministrativa” delle funzioni sul territorio.

È chiaro che “scenari” politici potrebbero aprirsi: da una generale dichiarazione di illegittimità dell’intera legge, visto i riferimenti espliciti anche ad altri articoli, a un congelamento dei decreti connessi agli articoli contestati, a un ritardo più generale nell’emanazione dell’intero corpo dei decreti, le cui formulazioni non dovranno allora più sollevare ipotesi di incostituzionalità.

(Rassegna sindacale, n.19, 15-21 maggio 2003)

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Regione Emilia Romagna

I motivi della contestazione