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La riforma
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Il part time in Italia e in Europa
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La riforma del mercato del lavoro
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Il part time in Italia e in Europa
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Italia
Il contratto part-time è una tipologia di lavoro a orario
ridotto, che si svolge con modi e tempi prefissati e che può essere
instaurata sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che
determinato. In Italia è stato regolato a partire dal 1984 e
poi successivamente dai decreti legislativi n. 61/2000 e n. 100 del
2001. Esistono varie tipologie di contratto part-time: Il part-time
orizzontale che consiste in un’ attività prestata in tutti i giorni
lavorativi con orario ridotto; il part-time verticale che si svolge
solo in alcuni giorni della settimana con orario pieno o ridotto; il
part-time ciclico cioè un’ attività prestata solo in alcune
settimane o in alcuni mesi dell'anno con orario pieno o ridotto (di
solito questa forma di lavoro interessa lavoratori assunti in
particolari settori con elevate punte di stagionalità come il settore
alberghiero per il periodo estivo o invernale o settore alimentare
durante la trasformazione dei prodotti agricoli).
Il contratto di lavoro part-time deve essere
stipulato per iscritto e in esso devono essere indicate le mansioni e
la distribuzione, anche giornaliera, dell'orario di lavoro. Essendo un
contratto di tipo individuale, una copia va consegnata al lavoratore
assunto, mentre un'altra deve essere inviata all'ispettorato del
lavoro. La giurisprudenza ha più volte affermato che la forma scritta
é un requisito obbligatorio, pena nullità del contratto stesso, in
quanto deve essere sottesa una effettiva e consapevole disponibilità
del lavoratore a un rapporto di lavoro che si discosta da quello
socialmente tipico. Il part-time può essere ritenuto compatibile
inoltre con il contratto di formazione e lavoro, il contratto a tempo
determinato, l’ apprendistato.
L'instaurazione di un rapporto di lavoro part-time
può avvenire sia al momento dell'assunzione che in seguito ad una
trasformazione del rapporto di lavoro successiva ad essa. Nel caso in
cui il lavoratore già occupato nell'impresa richieda la
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno
(full-time) in tempo parziale (part-time) o viceversa, le parti
dovranno sancire tale trasformazione con contratto scritto. Là dove
un'azienda decida di effettuare assunzioni di personale a tempo pieno,
dovrà prima verificare la volontà del lavoratore già dipendente,
assunto con contratto di lavoro part-time, di trasformare il proprio
rapporto di lavoro in un rapporto a tempo pieno; in particolar modo
nel caso in cui il lavoratore abbia accettato di lavorare
part-time per esigenze, non proprie, ma dell'impresa. I contratti
collettivi aziendali oltre che nazionali possono inoltre stabilire il
numero percentuale di lavoratori ai quali concedere il part-time
rispetto al numero di lavoratori a tempo pieno normalmente occupati
presso l'azienda e la possibilità, non prevista dalla legge 863/84,
di concordare ore “supplementari” retribuibili con una
maggiorazione sulla paga oraria. Fatta salva però la volontarietà
obbligatoria del lavoratore (nonché un minimo di preavviso
generalmente 10 giorni che in sede di Ccnl può giungere fino a 48
ore) e il diritto di ripensamento dello stesso, contro cui il datore
di lavoro non può produrre disposizioni disciplinari o simili.
Per quanto concerne l'aspetto retributivo, il
trattamento economico e gli istituti contrattuali vengono
proporzionati alla durata settimanale o mensile dell'orario di lavoro
e i lavoratori part time sono tutelati da malattie professionali ed
infortunio come tutti quei lavoratori che effettuano attività
previste dal Testo Unico degli Infortuni. Al fine della liquidazione
completa dell' indennità di inabilità assoluta al lavoro, il
lavoratore dovrà denunciare all'Inail eventuali contratti part-time
concomitanti. In caso di part-time verticale o ciclico, l' indennità
verrà corrisposta anche per i periodi non concomitanti col lavoro. In
ambito di malattia e maternità (tema importantissimo poiché il part
time nel nostro paese è divenuto uno dei principali contratti di
“inserimento” delle donne) le regole applicate sono le seguenti:
per il part-time orizzontale il pagamento è regolare, mentre per il
part-time verticale è su base annua ( l'indennità sarà corrisposta
solo per i giorni coincidenti con la successiva fase lavorativa
prevista dal contratto).
Per le lavoratrici madri spettano poi riposi
giornalieri nella misura di 2 ore se la lavoratrice è occupata per più
di 6 ore; al di sotto delle 6 ore giornaliere spetta solo 1 ora di
riposo. Nel contratto part-time non spetta alcuna indennità per i
periodi di pausa previsti dallo stesso. Alla recessione del contratto,
in presenza dei requisiti contributivi ed assicurativi previsti,
spettano i trattamenti di disoccupazione ordinaria o con requisiti
ridotti. Si ha inoltre titolo alle integrazioni salariali di Cig sia
ordinaria che straordinaria e conseguentemente alla mobilità. Per
quel che riguarda i contributi pensionistici, le settimane di lavoro
part-time sono considerate valide qualora l'importo settimanale
percepito sia superiore al minimo di legge. In caso di trasformazione
da lavoro a tempo pieno in part-time o viceversa, le prestazioni
pensionistiche saranno determinate ritenendo utili tutte le settimane
versate nella misura indicata dal salario che viene proporzionato
all'orario effettivamente svolto. Nel caso di Part-time Ciclico o
Verticale, i periodi di non lavoro e non coperti da contribuzione
obbligatoria possono essere riscattati a domanda. Gli stessi periodi
possono essere coperti da contribuzione volontaria; per la domanda è
richiesto il possesso di almeno 1 anno di contribuzione negli ultimi
cinque anni.
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Europa
Il Part-time ovviamente non è una specificità italiana: è ormai
strumento assai diffuso, nato in Germania e nei paesi del Nord Europa
e accolto anche negli ordinamenti di altri paesi mediterranei, dove
(come in Italia) ha svolto una funzione positiva rispetto
all’ingresso delle donne nel mercato del lavoro. In Spagna il
part-time è caratterizzato soprattutto da una distribuzione
dell'orario durante la giornata più flessibile, rispetto ai criteri
italiani: il computo della stessa si effettua sul totale delle ore
effettivamente lavorate, indipendentemente dalla loro distribuzione.
La recente normativa (2000) ha reso poi più flessibile anche il
"contratto fisso discontinuo" (analogo al part-time
ciclico). Al fine di adeguarlo alla specificità di ogni settore, la
regolamentazione è demandata alla contrattazione collettiva.
In genere (sia in Spagna che in Portogallo) sono a tempo determinato i
contratti part time stipulati per le seguenti finalità:
realizzazione di un'opera o di un servizio predeterminato; esigenze
particolari di mercato o della produzione; sostituzione di lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto; tirocinio; contratto
staffetta o de relevo. Il contratto di lavoro a tempo parziale non è
ammesso nei contratti di formazione né è compatibile con la pensione
di vecchiaia parziale. La forma richiesta è quella dell’atto
scritto, la cui inosservanza comporta automaticamente e salvo prova
contraria, la sua trasformazione sin dall'origine in contratto a tempo
indeterminato e con orario full-time. Il contratto deve essere
registrato all'Ufficio di collocamento e una copia sarà consegnata ai
rappresentanti sindacali. Non è possibile effettuare ore di
straordinario, salvo per prevenire o riparare a inefficienze o altre
evenienze straordinarie e urgenti.
Altre caratteristiche del contratto part time sono che i lavoratori
part-time, i quali non percepiscono sussidio di disoccupazione (la
discriminante per il percepimento del sussidio è il numero di ore
lavorate), potranno sottoscrivere volontariamente con l’autorità
competente una contribuzione volontaria (Conveñio Especial).
Inoltre il lavoratore part time a tempo indeterminato potrà stabilire
con il datore di lavoro un numero di ore complementari da svolgere, in
aggiunta alle ore ordinarie di lavoro. Affinché il datore di lavoro
possa pretendere l’effettuazione delle ore complementari, è
necessario che l’accordo (il quale costituisce un patto specifico
rispetto al contratto) sia scritto. Il numero massimo di ore
complementari non può eccedere il 15% delle ore ordinarie di lavoro
oggetto del contratto, anche se la contrattazione collettiva può
stabilire altre percentuali massime comunque non eccedenti il limite
del 60%. In ogni caso, la somma delle ore ordinarie e delle ore
complementari non può essere superiore alla giornata di lavoro
di un dipendente a tempo pieno che svolga un lavoro comparabile.
Anche in Spagna (e per molti versi similmente alla Grecia) i casi che
possono portare alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale e viceversa, sono sostanzialmente 3:
il cambio deve avere sempre carattere volontario, non essendo
possibile imporlo unilateralmente o come esigenza dettata da modifiche
sostanziali delle condizioni di lavoro (il lavoratore, per effetto
della rinuncia alla trasformazione del contratto non può subire alcun
tipo di sanzione né essere licenziato); il datore di lavoro ha
l’obbligo di informare prontamente i lavoratori dell’impresa
sull’esistenza dei posti di lavoro vacanti; i lavoratori che abbiano
optato per la conversione volontaria del contratto di lavoro a tempo
pieno in tempo parziale avranno un diritto di precedenza per
l’accesso a un posto di lavoro vacante. La stessa precedenza è
garantita ai lavoratori che abbiano svolto il servizio a tempo
parziale per almeno tre o più anni, per la copertura dei posti di
lavoro full time corrispondenti alla stessa posizione professionale o
categoria equivalente.
In tema di lavoro a tempo parziale, la normativa di riferimento in
Francia più recente è invece costituita dalla Loi d’orientation et
d’incitation relative à la réduction du temps de travail” del
13/6/1998 e dalla Loi relative à la réduction négociée du temps de
travail del 19/1/2000, integrata dalla contrattazione collettiva. La
regolamentazione del tempo parziale nell’impresa può essere
demandata ad una convenzione o ad un accordo di categoria
esteso, o ad una convenzione o accordo di impresa. Le norme in materia
devono essere osservate da tutti i datori di lavoro che assumono o
impiegano dei lavoratori (salariés), il cui orario di lavoro è
inferiore - anche di un’ora - alla durata del normale orario di
lavoro praticato nell’impresa, che può essere quella legale (35 ore
settimanali) o una durata stabilita dai contratti collettivi. La
ripartizione della giornata lavorativa può essere organizzata nel
quadro della settimana o del mese. Quando l’ impresa non è
vincolata ad alcun testo di contratto collettivo relativo al tempo
parziale, il datore di lavoro è libero di stabilire degli orari
previo avviso al consiglio di fabbrica o, in mancanza, ai delegati del
personale. L’avviso deve essere trasmesso entro 15 giorni
all’ispettorato del lavoro. Se non esistono rappresentanti del
personale nell’impresa, il datore di lavoro informa l’ispettorato
del lavoro prima di applicare l’orario a tempo parziale. I
lavoratori possono rifiutare di effettuare un lavoro a tempo parziale:
il rifiuto non costituisce colpa né motivo di licenziamento. Il
lavoratore che intenda usufruire del part time ha priorità di
ottenerlo se questo è compatibile con la categoria professionale
occupata. Viceversa, un lavoratore a tempo parziale desideroso di
lavorare a tempo pieno ha priorità alle stesse condizioni. La scelta
del tempo parziale dei lavoratori è incoraggiata anche attraverso
l’obbligo che ha il datore di lavoro di rispondere a tutte le
domande di passaggio a tempo parziale e a motivarne il rifiuto
(causa, ad esempio, assenza di impiego disponibile). Il datore di
lavoro è tenuto a concedere Il passaggio al tempo parziale quando il
lavoratore abbia almeno un anno di anzianità, per motivi legati ai
casi di congedo parentale (congè parentale d’education) o ai casi
previsti per malattia, infortunio o handicap grave di un bambino a
carico.
In Germania, Austria e nei paesi scandinavi siamo infine in presenza
di lavoro part-time quando l’orario di lavoro settimanale
concordato è al di sotto del normale orario di lavoro previsto dalla
legge o dal contratto collettivo. Organizzazione e durata
dell’orario di lavoro ridotto, nonché variazioni delle predette,
devono essere concordate. L’obbligo di lavorare oltre le ore
lavorative stabilite può prevedersi unicamente qualora sussistano
determinati presupposti. Il lavoro extra svolto regolarmente, deve
essere considerato tra i diritti conformi alla durata dell’orario di
lavoro. I lavoratori part-time non devono essere svantaggiati rispetto
ai lavoratori full-time. I lavoratori part time hanno garantiti gli
stessi diritti dei lavoratori full time. E’ da notare come
particolari incentivi sono destinati all’assunzione di lavoratrici
che abbiano un età compresa tra i 35 e i 45 anni (reinserimento).
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(Rassegna sindacale, n.17, 1 maggio 2003) |
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