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La riforma del mercato del lavoro |
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Precari per legge |
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Approvata nella prima metà di febbraio e
fortemente contestata dalla Cgil e dal centro sinistra la legge delega
n 30 del 2003, che ridisegna il mercato del lavoro italiano stravolge,
nei fatti, i punti fondamentali che caratterizzano il diritto del
lavoro, in particolare il principio per cui tra lavoratore e datore,
il primo va tutelato perché fisiologicamente più debole. Insomma, a
detta dei principali giuslavoristi italiani, siamo in presenza della
trasformazione del lavoro in merce e quindi del contratto stesso in
“scambio commerciale”. Questa filosofia caratterizza l’intero
assetto normativo. Con l’articolo 1 infatti si sancisce la
definitiva liberalizzazione del collocamento, si generalizza
l’intermediazione di manodopera (staff leasing) e si priva la
normativa vigente relativa al trasferimento di ramo d’azienda di
tutte le tutele in capo ai lavoratori. Per il primo punto la nuova
normativa (articolo 1 lettera I) rimuove i vincoli posti alle agenzie
per il lavoro interinale che potranno fare collocamento in proprio per
ogni tipologia contrattuale. Vi sarà inoltre un’unica
autorizzazione che permetterà a Enti bilaterali, consulenti del
lavoro, università, scuole secondarie e enti locali di svolgere
funzioni di collocamento (lettera L art. 1). |
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Un modello sociale regressivo |
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di Giuseppe Casadio
Segretario nazionale Cgil |
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Abbiamo molte volte ripetuto, nei convegni e
nelle piazze, in questi mesi di intensa e aspra dialettica sociale,
che il governo vuole imporre nel paese un modello sociale regressivo
fondato sull’individualismo anziché sulla coesione sociale, sulla
esasperazione della competitività anziché sui valori della
solidarietà; liberista nelle relazioni economiche, corporativo e
conflittuale nelle relazioni sociali.
Non si tratta di affermazioni dovute ad un eccesso di “vis
polemica”, bensì di valutazioni che corrispondono ad una
argomentata analisi.
Infatti l’agire concreto del governo, dalle sue dichiarazioni
programmatiche in poi, si caratterizza come una vera e propria
strategia che richiama quel modello sociale con una coerenza di fondo
leggibile al di là di incongruenze, contraddizioni o approssimazioni
che a tratti segnano la quotidianeità del loro agire.
Si trova riscontro di ciò in tutti i principali ambiti in cui si
esplica l’azione di governo; evidenti le pulsioni plebiscitarie
introdotte nella dialettica democratica; non meno evidente la
propensione al particolarismo, alimentata, sul piano istituzionale,
dalla sciagurata ipotesi di “devolution”. Ma è soprattutto nel
campo delle politiche economiche e sociali che le nostre analisi
trovano conferma evidente. |
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I nuovi contratti |
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Non è agevole fare comparazioni tra tipi di
contratti utilizzati da paesi diversi per storia e tradizioni
anche sindacali. In questi casi occorre infatti tenere sempre presenti
le specificità produttive, il sistema complessivo di welfare state,
le tutele esistenti dentro e fuori le aziende. Tuttavia proveremo ad
analizzare come funzionano all’estero alcuni istituti recentemente
introdotti in Italia dalla legge di riforma del mercato del lavoro.
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Il part time in Italia e in Europa |
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Il contratto part-time è una tipologia di lavoro
a orario ridotto, che si svolge con modi e tempi prefissati e che può
essere instaurata sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che
determinato. In Italia è stato regolato a partire dal 1984 e
poi successivamente dai decreti legislativi n. 61/2000 e n. 100 del
2001. Esistono varie tipologie di contratto part-time: Il part-time
orizzontale che consiste in un’ attività prestata in tutti i giorni
lavorativi con orario ridotto; il part-time verticale che si svolge
solo in alcuni giorni della settimana con orario pieno o ridotto; il
part-time ciclico cioè un’ attività prestata solo in alcune
settimane o in alcuni mesi dell'anno con orario pieno o ridotto (di
solito questa forma di lavoro interessa lavoratori assunti in
particolari settori con elevate punte di stagionalità come il settore
alberghiero per il periodo estivo o invernale o settore alimentare
durante la trasformazione dei prodotti agricoli).
Il contratto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto e
in esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione, anche
giornaliera, dell'orario di lavoro. Essendo un contratto di tipo
individuale, una copia va consegnata al lavoratore assunto, mentre
un'altra deve essere inviata all'ispettorato del lavoro. La
giurisprudenza ha più volte affermato che la forma scritta é un
requisito obbligatorio, pena nullità del contratto stesso, in quanto
deve essere sottesa una effettiva e consapevole disponibilità del
lavoratore a un rapporto di lavoro che si discosta da quello
socialmente tipico. Il part-time può essere ritenuto compatibile
inoltre con il contratto di formazione e lavoro, il contratto a tempo
determinato, l’ apprendistato.
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Il nuovo collocamento
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Con il decreto legislativo 297 del 2002, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2003, si compie un altro
passo del processo di riforma del sistema del collocamento che, avviato
oramai da qualche decennio, aveva subito una brusca accelerata circa 5
anni fa con la legge 196 del 1997, il cosiddetto «pacchetto Treu», dal
nome dell’allora ministro del lavoro del governo di centrosinistra.
Con la legge 196/97 è stata infatti regolamentata in Italia
l’attività delle «agenzie di lavoro interinale», con le quali, per
la prima volta si è permesso a dei soggetti privati di esercitare la
funzione del collocamento, ossia di favorire, a scopo di lucro,
l’incontro tra domanda (imprese) e offerta (lavoratori). Beninteso,
non che prima della 196 i privati non svolgessero tale attività, ma lo
facevano in modo non regolamentato. Oggi l’attività svolta dalle
agenzie private può essere di «intermediazione» e di
«interposizione» di manodopera. Tecnicamente tra i due termini c’è
una differenza di un certo rilievo: nel primo caso l’intermediario si
limita a favorire l’incontro tra l’offerta e la domanda (è il caso
del collocamento puro e semplice). Nel secondo caso invece «l’interpositore»
conserva la titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore, il
quale viene inviato in missione presso l’impresa che ne ha fatto
richiesta. E’ questo il caso, appunto, del lavoro interinale, detto
anche lavoro temporaneo in prestito. Entrambe le attività erano vietate
dalla normativa italiana, l’intermediazione dalla legge 264 del 1949,
con la quale era stato istituito il collocamento pubblico;
l’interposizione dalla legge 1369 del 1960 che regolava l’istituto
dell’appalto, vietandolo quando questo si limitava nei fatti alla mera
fornitura di manodopera. Nonostante questa diversità, che non è certo
di poco conto, tra interposizione e intermediazione c’è una
componente essenziale in comune, ossia l’attività di gestione delle
informazioni relative all’offerta e alla domanda di lavoro in modo da
favorirne l’incontro. In entrambi i casi si tratta di raccogliere
curricula, gestire ed aggiornare banche dati, captare le richieste delle
imprese ed eseguire le giuste «interrogazioni» sui software di
gestione delle banche dati.
E’ fuori dubbio che l’incremento di informazione è assolutamente
necessario per far funzionare in modo accettabile l’incontro tra
domanda e offerta in Italia.
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Lavoratori atipici
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Un manuale di sopravvivenza |
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Va bene flessibili, ma sprovveduti proprio no. E,
soprattutto, mai e poi mai disinformati. Per non perdere la rotta nel
grande mare del mercato del lavoro gli atipici devono dimostrarsi, per
forza di cose, aggiornati e competenti sulle nuove e sulle vecchie
regole, sui diritti che si possono rivendicare e su quelli che invece
mancano all’appello. Per attrezzarsi ed essere all’altezza della
situazione, può tornare utile un “Manuale di sopravvivenza”
elaborato da Nidil, il sindacato Cgil delle Nuove identità di lavoro.
Ne proponiamo alcuni estratti. Con la doverosa avvertenza che,
riguardo a determinati temi (ad esempio i contributi previdenziali),
il governo e il Parlamento devono ancora legiferare, e che quindi
arriveranno altre novità. La versione integrale del manuale si può
richiedere direttamente presso le sedi di Nidil.
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Quota cinque milioni
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Sono ovunque, si consolidano, aumentano. I lavori
flessibili, svolti dai cosiddetti "atipici",, connotano lo scenario del
mercato del lavoro nostrano già adesso che gli interventi legislativi
del centrodestra non sono ancora divenuti realtà. E chi sa cosa
succederà tra pochi mesi, quando il governo emanerà i decreti
attuativi della legge 848 e quando il Parlamento approverà la 848bis.
Quando scenderanno in campo ulteriori tipologie contrattuali sotto il
segno della flessibilità più spinta, come il lavoro a progetto o il
lavoro a chiamata. Già adesso, ad ogni modo, gli atipici sfiorano i
cinque milioni nel nostro Paese. Lo testimonia l'annuale Rapporto
curato dall'Ires (l'Istituto di ricerca della Cgil) per Nidil Cgil (il
sindacato delle nuove identità di lavoro). Il dato (valido per il
2002) si divide tra i circa 2 milioni e 400 mila collaboratori
coordinati e continuativi (CoCoCo) e quasi 1 milione 580 mila
lavoratori a termine.
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