STATO SOCIALE

PRIMA

 
 

Ammortizzatori sociali  
Proposta di iniziativa popolare della Cgil

Un diritto 
da estendere 
a tutti i lavoratori  

Cassa integrazione

   

Mobilità

   

Indennità 
di disoccupazione

   
 

Intervista 
a Casadio (Cgil)

Un sistema preventivo

   
 

Reddito minimo 
e formazione

Interventi 
più efficaci

   

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Ammortizzatori sociali / La proposta di iniziativa popolare della Cgil

Un diritto da estendere a tutti i lavoratori  

 

di Alessandro Genovesi

Con la legge di iniziativa popolare promossa dalla Cgil si torna a parlare di riforma degli ammortizzatori sociali mettendo in luce una carenza gravissima del nostro sistema di protezione sociale che si trascina da anni. Più volte nel passato si è cercato di riformare, infatti, un sistema di interventi di salvaguardia del lavoro partendo anche dalle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema produttivo italiano e cercando di superare le numerose stratificazioni legislative che hanno parcellizzato gli interventi e creato una sorta di sistema duale, con imprese e lavoratori «coperti» da interventi di sostegno e altri no. Oggi la Cgil avanza una proposta organica secondo due fondamentali linee guida fortemente alternative alla politica portata avanti dal governo: ampliare le tutele verso la stragrande maggioranza dei lavoratori e procedere a una significativa razionalizzazione dei diversi strumenti, superando ogni soglia riferita a diversità settoriali, di tipologia di impresa, di tipologia contrattuale, di classe dimensionale.

Si propone un sistema complesso di interventi, privilegiando il ricorso al contratto di solidarietà (strumento che risale all’accordo del 1983 e che privilegia la riduzione e rimodulazione concordata dei tempi di lavoro, durante crisi aziendali, al fine di mantenere in produzione i lavoratori; i cosiddetti contratti di solidarietà di tipo «difensivo»). Lo strumento viene potenziato come primo intervento possibile per evitare il licenziamento e ampliato a tutte le imprese con più di 5 dipendenti. La proposta stabilisce come limite massimo della riduzione, le ore lavorative eccedenti le 20 ore settimanali per una durata complessiva fino a 24 mesi, prorogabili di altri 24 (36 nel Sud). I benefici previsti corrispondono al 75% della retribuzione perduta, con l’accreditamento dei contributi figurativi in misura corrispondente all’intera retribuzione perduta. L’impresa che vi farà ricorso vedrà riconosciuto il diritto ad una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore coinvolto, a condizione che non intervengano procedure di licenziamento nei 12 mesi successivi.

In un’ipotetica «scala temporale» di interventi il ricorso a contratti di solidarietà si colloca quindi al primo posto (è l’unico istituto per cui si prevede una soglia di accesso legata alla dimensione di impresa) e a seguire si collocano interventi formativi, Cig concordata, gestione flessibile e contrattata del tempo di lavoro. Tutto questo in chiave preventiva rispetto all’eventuale ricorso a licenziamenti collettivi o mobilità. Con la proposta di legge viene inoltre affermato e si regolamenta (per tutti gli istituti) il diritto per i lavoratori, in caso di inerzia dell’imprenditore, ad attivare le procedure di accesso agli istituti.

La cassa integrazione
Viene estesa a tutti i lavoratori (anche collaboratori) con una integrazione totale del reddito pari all’80% della retribuzione perduta.
Per tutte le realtà oggi escluse dai benefici si sancisce il diritto a una integrazione del reddito pari al 60% della retribuzione, entro un limite massimo di 1.000 euro mensili, indicizzati annualmente. Alla medesima platea di lavoratori spetta inoltre una integrazione supplementare pari al 20% della retribuzione, entro un limite massimo di 200 euro.

Questa integrazione dovrà essere raggiunta entro 5 anni dalla approvazione della legge e durante tale periodo fra le parti sociali possono essere convenute diverse misure e durate dei trattamenti, nonché ripartizioni diverse dell’onere contributivo (per settore, tipologia di impresa, classe dimensionale, ecc.) anche ponendo a carico del lavoratore quota parte dell’onere.

Per le situazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’attuale regime di cassa integrazione guadagni la proposta di legge procede ai necessari adeguamenti (revisione dei massimali e dei meccanismi nonché delle quote di contribuzione) al fine di armonizzare il sistema senza recare pregiudizio a chi oggi già ne usufruisce. Per tutti i lavoratori viene sancito il diritto all’accreditamento della contribuzione figurativa piena.

Si unificano le cause di intervento (crisi aziendali dovute a situazioni temporanee di mercato, eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, provvedimenti emanati dall’autorità giudiziaria, provvedimenti amministrativi dovuti ad esigenze di risanamento o ristrutturazione a fini ambientali, esigenze connesse ai piani di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione) senza esclusioni dovute alle dimensioni d’impresa (attualmente invece vi sono significative diversificazioni della prestazione e esclusioni in base alla presenza di più o meno 50 dipendenti, se si è impresa industriale o impresa operante nel terziario, ecc.).
L’integrazione salariale può protrarsi per un massimo di 24 mesi in 5 anni e in caso di riorganizzazione o riconversione il limite massimo è fissato a 36 mesi più eventuale proroga semestrale per ritardi giustificati.

La mobilità
Si propone un’estensione dell’indennità di mobilità (indicando uniformi procedure, forme, tempi e modalità di comunicazione), che interviene solo dopo aver esaurito i possibili strumenti alternativi (contratto di solidarietà e Cig ), riconoscendo il diritto a iscriversi alle liste di mobilità e al ricollocamento facilitato a tutti i lavoratori destinatari da più di 6 mesi di contratti di solidarietà o integrazione salariale, ai lavoratori licenziati per licenziamenti collettivo o per giustificato motivo, dimissionari per giusta causa.
La nuova indennità di mobilità sarà pari al trattamento di integrazione salariale di base (60% e relativi massimali), per un periodo di 18 mesi esteso a 36 per gli ultracinquantenni (30 e 48 per il sud). Sono fatte salve ovviamente condizioni di miglior favore in essere. Per i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori in mobilità vi sarà uno sgravio contributivo del 100% per 18 mesi, più contributi pari al 50% del valore dell’indennità per 12 mesi (24 per gli ultracinquantenni).

L’indennità di disoccupazione
Novità anche in questo campo: l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione riguarderà tutti i lavoratori alle dipendenze altrui. Saranno necessari 2 anni di assicurazione e 52 contributi settimanali nel biennio (come oggi) e la durata dell’ indennità sarà di 12 mesi per una somma mensile pari al 60% della retribuzione (massimo 1.000 euro). Durante questo periodo i contributi figurativi saranno commisurati alle retribuzioni di riferimento andando così a coprire una platea più vasta dell’attuale.

Il nuovo sistema sarà finanziato attraverso la fiscalizzazione del contributo Cuaf (assegni familiari) sommato all’1,61% che già oggi grava su tutte le imprese a titolo di assicurazione contro la disoccupazione. Il meccanismo (che comporta anche un esonero contributivo pari all’1,68% per tutte le imprese) è finalizzato al finanziamento dell’intero sistema, ad eccezione del 20% integrativo.
Questo secondo pilastro, dato il carattere eminentemente mutualistico dello stesso e il vincolo del pareggio di bilancio, sarà in carico alle parti. Per il trattamento base si provvederà, oltre che con l’apporto contributivo, con un intervento della fiscalità generale.
Per le imprese che contribuiscono al finanziamento dell’attuale Cig con contributi di importo maggiore il beneficio che deriva dalla fiscalizzazione del Cuaf può essere inoltre reso effettivo con gradualità anche sulla base di un confronto fra le parti sociali. Sono confermate ed estese le penalizzazioni oggi vigenti che gravano sull’impresa come condizione per l’attivazione degli istituti.  

(Rassegna sindacale n.3 28 gennaio 2003)

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