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Con la legge di iniziativa popolare promossa dalla Cgil si
torna a parlare di riforma degli ammortizzatori sociali mettendo in luce
una carenza gravissima del nostro sistema di protezione sociale che si
trascina da anni. Più volte nel passato si è cercato di riformare,
infatti, un sistema di interventi di salvaguardia del lavoro partendo
anche dalle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema
produttivo italiano e cercando di superare le numerose stratificazioni
legislative che hanno parcellizzato gli interventi e creato una sorta di
sistema duale, con imprese e lavoratori «coperti» da interventi di
sostegno e altri no. Oggi la Cgil avanza una proposta organica secondo due
fondamentali linee guida fortemente alternative alla politica portata
avanti dal governo: ampliare le tutele verso la stragrande maggioranza dei
lavoratori e procedere a una significativa razionalizzazione dei diversi
strumenti, superando ogni soglia riferita a diversità settoriali, di
tipologia di impresa, di tipologia contrattuale, di classe dimensionale.
Si propone un sistema complesso di interventi, privilegiando il ricorso al
contratto di solidarietà (strumento che risale all’accordo del 1983 e
che privilegia la riduzione e rimodulazione concordata dei tempi di
lavoro, durante crisi aziendali, al fine di mantenere in produzione i
lavoratori; i cosiddetti contratti di solidarietà di tipo «difensivo»).
Lo strumento viene potenziato come primo intervento possibile per evitare
il licenziamento e ampliato a tutte le imprese con più di 5 dipendenti.
La proposta stabilisce come limite massimo della riduzione, le ore
lavorative eccedenti le 20 ore settimanali per una durata complessiva fino
a 24 mesi, prorogabili di altri 24 (36 nel Sud). I benefici previsti
corrispondono al 75% della retribuzione perduta, con l’accreditamento
dei contributi figurativi in misura corrispondente all’intera
retribuzione perduta. L’impresa che vi farà ricorso vedrà riconosciuto
il diritto ad una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore
coinvolto, a condizione che non intervengano procedure di
licenziamento nei 12 mesi successivi.
In un’ipotetica «scala temporale» di interventi il ricorso a contratti
di solidarietà si colloca quindi al primo posto (è l’unico istituto
per cui si prevede una soglia di accesso legata alla dimensione di
impresa) e a seguire si collocano interventi formativi, Cig concordata,
gestione flessibile e contrattata del tempo di lavoro. Tutto questo in
chiave preventiva rispetto all’eventuale ricorso a licenziamenti
collettivi o mobilità. Con la proposta di legge viene inoltre affermato e
si regolamenta (per tutti gli istituti) il diritto per i lavoratori, in
caso di inerzia dell’imprenditore, ad attivare le procedure di accesso
agli istituti.
• La cassa integrazione
Viene estesa a tutti i lavoratori (anche collaboratori) con una
integrazione totale del reddito pari all’80% della retribuzione perduta.
Per tutte le realtà oggi escluse dai benefici si sancisce il diritto a
una integrazione del reddito pari al 60% della retribuzione, entro un
limite massimo di 1.000 euro mensili, indicizzati annualmente. Alla
medesima platea di lavoratori spetta inoltre una integrazione
supplementare pari al 20% della retribuzione, entro un limite massimo di
200 euro.
Questa integrazione dovrà essere raggiunta entro 5 anni dalla
approvazione della legge e durante tale periodo fra le parti sociali
possono essere convenute diverse misure e durate dei trattamenti, nonché
ripartizioni diverse dell’onere contributivo (per settore, tipologia di
impresa, classe dimensionale, ecc.) anche ponendo a carico del lavoratore
quota parte dell’onere.
Per le situazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’attuale
regime di cassa integrazione guadagni la proposta di legge procede ai
necessari adeguamenti (revisione dei massimali e dei meccanismi nonché
delle quote di contribuzione) al fine di armonizzare il sistema
senza recare pregiudizio a chi oggi già ne usufruisce. Per tutti i
lavoratori viene sancito il diritto all’accreditamento della
contribuzione figurativa piena.
Si unificano le cause di intervento (crisi aziendali dovute a situazioni
temporanee di mercato, eventi transitori non imputabili all’imprenditore
o ai lavoratori, provvedimenti emanati dall’autorità giudiziaria,
provvedimenti amministrativi dovuti ad esigenze di risanamento o
ristrutturazione a fini ambientali, esigenze connesse ai piani di
ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione) senza esclusioni
dovute alle dimensioni d’impresa (attualmente invece vi sono
significative diversificazioni della prestazione e esclusioni in base alla
presenza di più o meno 50 dipendenti, se si è impresa industriale o
impresa operante nel terziario, ecc.).
L’integrazione salariale può protrarsi per un massimo di 24 mesi in 5
anni e in caso di riorganizzazione o riconversione il limite massimo è
fissato a 36 mesi più eventuale proroga semestrale per ritardi
giustificati.
• La mobilità
Si propone un’estensione dell’indennità di mobilità (indicando
uniformi procedure, forme, tempi e modalità di comunicazione), che
interviene solo dopo aver esaurito i possibili strumenti alternativi
(contratto di solidarietà e Cig ), riconoscendo il diritto a iscriversi
alle liste di mobilità e al ricollocamento facilitato a tutti i
lavoratori destinatari da più di 6 mesi di contratti di solidarietà o
integrazione salariale, ai lavoratori licenziati per licenziamenti
collettivo o per giustificato motivo, dimissionari per giusta causa.
La nuova indennità di mobilità sarà pari al trattamento di
integrazione salariale di base (60% e relativi massimali), per un periodo
di 18 mesi esteso a 36 per gli ultracinquantenni (30 e 48 per il sud).
Sono fatte salve ovviamente condizioni di miglior favore in essere. Per i
datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori in
mobilità vi sarà uno sgravio contributivo del 100% per 18 mesi, più
contributi pari al 50% del valore dell’indennità per 12 mesi (24
per gli ultracinquantenni).
• L’indennità di
disoccupazione
Novità anche in questo campo: l’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione riguarderà tutti i lavoratori alle dipendenze altrui.
Saranno necessari 2 anni di assicurazione e 52 contributi settimanali nel
biennio (come oggi) e la durata dell’ indennità sarà di 12 mesi per
una somma mensile pari al 60% della retribuzione (massimo 1.000 euro).
Durante questo periodo i contributi figurativi saranno commisurati alle
retribuzioni di riferimento andando così a coprire una platea più vasta
dell’attuale.
Il nuovo sistema sarà finanziato attraverso la fiscalizzazione del
contributo Cuaf (assegni familiari) sommato all’1,61% che già oggi
grava su tutte le imprese a titolo di assicurazione contro la
disoccupazione. Il meccanismo (che comporta anche un esonero contributivo
pari all’1,68% per tutte le imprese) è finalizzato al finanziamento
dell’intero sistema, ad eccezione del 20% integrativo.
Questo secondo pilastro, dato il carattere eminentemente mutualistico
dello stesso e il vincolo del pareggio di bilancio, sarà in carico alle
parti. Per il trattamento base si provvederà, oltre che con l’apporto
contributivo, con un intervento della fiscalità generale.
Per le imprese che contribuiscono al finanziamento dell’attuale Cig con
contributi di importo maggiore il beneficio che deriva dalla
fiscalizzazione del Cuaf può essere inoltre reso effettivo con gradualità
anche sulla base di un confronto fra le parti sociali. Sono
confermate ed estese le penalizzazioni oggi vigenti che gravano
sull’impresa come condizione per l’attivazione degli istituti.
(Rassegna sindacale n.3 28 gennaio 2003)
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