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Approvata la riforma Moratti cosa diventerà la
possibilità di completare l’obbligo formativo tramite il contratto
di apprendistato? E più in generale cosa potrà diventare il contratto
di apprendistato per i ragazzi con meno di 18 anni (diverse decine di
migliaia solo nel settore artigiano)? E gli stage, i tirocini?
Queste domande non sono peregrine se, oltre alla legge Moratti,
analizziamo il combinato disposto delle nuove norme con la riforma
(anche in questo caso meglio dire: controriforma) del mercato del
lavoro (la legge 30/2003 approvata in febbraio).
Infatti nel delegare al governo (art. 2 lettera G legge Moratti) il
“coordinamento” relativo alla normativa sulla funzione formativa
dell’apprendistato nulla in più si dice; e, sopprimendo la legge di
riforma della scuola secondaria (legge 30 del 2000) che dettava
l’obbligo formativo fino ai 18 anni, si viene a determinare un vuoto
quanto mai pericoloso.
Aspettando
i decreti delegati
La legge 30/2000 rinviava espressamente, per l’assolvimento
dell’obbligo formativo, alla legge 144 del 1999; legge che, con il
Dpr 257/2000, istituiva obbligatoriamente per gli apprendisti minorenni
120 ore di formazione da svolgersi esternamente, oltre alle già
previste 120 ore indicate dalla legge 196/97 (il cosiddetto Pacchetto
Treu). I benefici fiscali e contributivi destinati ai contratti di
apprendistato per lavoratori under 18 venivano addirittura subordinati
al rispetto della stessa legge 30/2000 (principio tuttora riconosciuto
da diverse normative regionali, con un evidente caos interpretativo).
Il vuoto lasciato dalla soppressione della norma
base (la legge 30 del 2000) e l’assenza fra i criteri previsti
dall’art. 2 della legge 30/2003 (riforma del mercato del lavoro) di
ogni richiamo al mantenimento delle 120 ore aggiuntive può determinare
quindi situazioni per cui, in attesa dei definitivi decreti delegati
(stiamo parlando di un periodo che va dai sei ai ventiquattro mesi), i
nuovi contratti di apprendistato accessi nel periodo di vacanza dei
decreti potrebbero contemplare, per i settori non coperti espressamente
dai Ccnl in vigore (che la normativa generale fa salvi), solo le 120
ore previste dalla legge 196/97. E ricordiamo come nelle 120 ore
esterne siano comprese lezioni su sicurezza e 626, diritti sindacali,
ambiente e igiene.
Al di là dei seri problemi che questo comporterà
in vista del rinnovo degli stessi contratti nazionali di lavoro, la
questione vera, quindi, è che l’apprendistato rischia di tornare a
ciò che era nel 1955 e le sole 120 ore in azienda potrebbero valere
per colmare ogni “debito formativo” dei ragazzi italiani.
All’interno di uno scenario che propone una scuola che ritorna alla
“selezione”, e che fin dai primi anni è centrata sul ruolo
formativo delle aziende, la gravità del possibile “combinato” di
cui dicevamo all’inizio è evidente; soprattutto se pensiamo che le
120 ore interne potranno essere certificate dalle imprese. Del resto lo
stesso sottosegretario al Lavoro Maurizio Sacconi (che nello scrivere
la legge 30/2003 aveva esplicitato il concetto di “valorizzare
l’attività formativa svolta in azienda”), intervenendo
recentemente a un convegno dell’Ebna (l’Ente bilaterale per
l’artigianato), ha tranquillamente chiarito che: “le 120 ore del
pacchetto Treu bastano e avanzano, se fatte bene (bontà sua ndr), per
tutte le esigenze formative di un giovane lavoratore”.
Sorte non migliore potrebbe infine toccare anche ai
tirocini e stage aziendali che la legge Moratti contempla come momenti
di “integrazione formativa” e che la legge 30/2003 fa divenire veri
e propri contratti a costo zero o quasi (significativo è il
superamento del richiamo alle leggi passate che sancivano il diritto al
rimborso dei costi vivi dello stagista; rimborso che ora diventa un
possibile sussidio, ovvero un ministipendio). In attesa dei decreti
l’unica cosa certa è che i termini massimi di durata di uno stage
sono ora portati a dodici mesi indipendentemente dall’età, e che
l’attività formativa viene subordinata alle dinamiche organizzative
dell’impresa: sarà questa, infatti, a proporre alle scuole possibili
convenzioni. A essere maliziosi si potrebbe pensare che lì dove non
arriva l’apprendistato (dai quindici anni in su, sedici per alcune
categorie) potrebbe arrivare lo stage o il tirocinio.
La contrarietà
della Cgil
Per questo la posizione della Cgil non può che essere di forte
contrarietà: ogni eventuale contratto di apprendistato per minori di
diciotto anni che verrà a mutare in corso d’opera i propri modelli
(per quantità e qualità) dovrà essere oggetto tanto di vertenza
individuale che di vertenza collettiva. Inoltre in sede di
contrattazione a ogni livello – queste le decisioni di Corso
d’Italia – , fatta salva l’autonomia contrattuale di ciascuna
struttura, si dovrà sostenere il principio per cui tutti i nuovi
contratti di apprendistato per minorenni dovranno contemplare almeno le
240 ore previste (120 più 120), indipendentemente dal fatto che i
decreti delegati facciano rientrare le 120 ore aggiuntive nei
“crediti” per l’assolvimento dell’obbligo formativo.
Al fine di consolidare questa strategia, infine, i
rappresentanti della Cgil nelle commissioni tripartite non dovranno
avere disponibilità alcuna nel sostenere indirizzi o piani di
coordinamento, in relazione alle disposizioni regionali in materia di
apprendistato o tirocinio, che non facciano salvo esplicitamente il
mantenimento delle 120 ore aggiuntive per gli apprendisti minorenni
nonché la validità esclusivamente formativa degli stage.
(Rassegna sindacale, n. 14, 10-16 aprile 2003)
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