STATO SOCIALE

PRIMA

 

Formazione / Riforma Moratti e apprendistato

A rapidi passi verso gli anni cinquanta

di Alessandro Genovesi
Dipartimento Politiche attive del lavoro Cgil

Approvata la riforma Moratti cosa diventerà la possibilità di completare l’obbligo formativo tramite il contratto di apprendistato? E più in generale cosa potrà diventare il contratto di apprendistato per i ragazzi con meno di 18 anni (diverse decine di migliaia solo nel settore artigiano)? E gli stage, i tirocini? Queste domande non sono peregrine se, oltre alla legge Moratti, analizziamo il combinato disposto delle nuove norme con la riforma (anche in questo caso meglio dire: controriforma) del mercato del lavoro (la legge 30/2003 approvata in febbraio). Infatti nel delegare al governo (art. 2 lettera G legge Moratti) il “coordinamento” relativo alla normativa sulla funzione formativa dell’apprendistato nulla in più si dice; e, sopprimendo la legge di riforma della scuola secondaria (legge 30 del 2000) che dettava l’obbligo formativo fino ai 18 anni, si viene a determinare un vuoto quanto mai pericoloso.


Aspettando i decreti delegati

La legge 30/2000 rinviava espressamente, per l’assolvimento dell’obbligo formativo, alla legge 144 del 1999; legge che, con il Dpr 257/2000, istituiva obbligatoriamente per gli apprendisti minorenni 120 ore di formazione da svolgersi esternamente, oltre alle già previste 120 ore indicate dalla legge 196/97 (il cosiddetto Pacchetto Treu). I benefici fiscali e contributivi destinati ai contratti di apprendistato per lavoratori under 18 venivano addirittura subordinati al rispetto della stessa legge 30/2000 (principio tuttora riconosciuto da diverse normative regionali, con un evidente caos interpretativo).

Il vuoto lasciato dalla soppressione della norma base (la legge 30 del 2000) e l’assenza fra i criteri previsti dall’art. 2 della legge 30/2003 (riforma del mercato del lavoro) di ogni richiamo al mantenimento delle 120 ore aggiuntive può determinare quindi situazioni per cui, in attesa dei definitivi decreti delegati (stiamo parlando di un periodo che va dai sei ai ventiquattro mesi), i nuovi contratti di apprendistato accessi nel periodo di vacanza dei decreti potrebbero contemplare, per i settori non coperti espressamente dai Ccnl in vigore (che la normativa generale fa salvi), solo le 120 ore previste dalla legge 196/97. E ricordiamo come nelle 120 ore esterne siano comprese lezioni su sicurezza e 626, diritti sindacali, ambiente e igiene.

Al di là dei seri problemi che questo comporterà in vista del rinnovo degli stessi contratti nazionali di lavoro, la questione vera, quindi, è che l’apprendistato rischia di tornare a ciò che era nel 1955 e le sole 120 ore in azienda potrebbero valere per colmare ogni “debito formativo” dei ragazzi italiani. All’interno di uno scenario che propone una scuola che ritorna alla “selezione”, e che fin dai primi anni è centrata sul ruolo formativo delle aziende, la gravità del possibile “combinato” di cui dicevamo all’inizio è evidente; soprattutto se pensiamo che le 120 ore interne potranno essere certificate dalle imprese. Del resto lo stesso sottosegretario al Lavoro Maurizio Sacconi (che nello scrivere la legge 30/2003 aveva esplicitato il concetto di “valorizzare l’attività formativa svolta in azienda”), intervenendo recentemente a un convegno dell’Ebna (l’Ente bilaterale per l’artigianato), ha tranquillamente chiarito che: “le 120 ore del pacchetto Treu bastano e avanzano, se fatte bene (bontà sua ndr), per tutte le esigenze formative di un giovane lavoratore”.

Sorte non migliore potrebbe infine toccare anche ai tirocini e stage aziendali che la legge Moratti contempla come momenti di “integrazione formativa” e che la legge 30/2003 fa divenire veri e propri contratti a costo zero o quasi (significativo è il superamento del richiamo alle leggi passate che sancivano il diritto al rimborso dei costi vivi dello stagista; rimborso che ora diventa un possibile sussidio, ovvero un ministipendio). In attesa dei decreti l’unica cosa certa è che i termini massimi di durata di uno stage sono ora portati a dodici mesi indipendentemente dall’età, e che l’attività formativa viene subordinata alle dinamiche organizzative dell’impresa: sarà questa, infatti, a proporre alle scuole possibili convenzioni. A essere maliziosi si potrebbe pensare che lì dove non arriva l’apprendistato (dai quindici anni in su, sedici per alcune categorie) potrebbe arrivare lo stage o il tirocinio.


La contrarietà della Cgil
Per questo la posizione della Cgil non può che essere di forte contrarietà: ogni eventuale contratto di apprendistato per minori di diciotto anni che verrà a mutare in corso d’opera i propri modelli (per quantità e qualità) dovrà essere oggetto tanto di vertenza individuale che di vertenza collettiva. Inoltre in sede di contrattazione a ogni livello  – queste le decisioni di Corso d’Italia – , fatta salva l’autonomia contrattuale di ciascuna struttura, si dovrà sostenere il principio per cui tutti i nuovi contratti di apprendistato per minorenni dovranno contemplare almeno le 240 ore previste (120 più 120), indipendentemente dal fatto che i decreti delegati facciano rientrare le 120 ore aggiuntive nei “crediti” per l’assolvimento dell’obbligo formativo.

Al fine di consolidare questa strategia, infine, i rappresentanti della Cgil nelle commissioni tripartite non dovranno avere disponibilità alcuna nel sostenere indirizzi o piani di coordinamento, in relazione alle disposizioni regionali in materia di apprendistato o tirocinio, che non facciano salvo esplicitamente il mantenimento delle 120 ore aggiuntive per gli apprendisti minorenni nonché la validità esclusivamente formativa degli stage.

(Rassegna sindacale, n. 14, 10-16 aprile 2003)

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Miur

Il testo
della legge