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La Corte costituzionale boccia la legge blocca-processi
escogitata dal centrodestra per salvare Berlusconi. Nella riunione
odierna la Consulta ha giudicato illegittimo il cosiddetto lodo
Schifani, ossia la legge che sospende i processi penali in corso nei
confronti delle cinque più alte cariche dello Stato. In particolare
la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 della legge,
perché viola gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione. La decisione della Consulta e' arrivata stamane, al termine di una camera di consiglio durata circa due ore e dopo una serie di riunioni, nei giorni scorsi, che si erano concluse con un nulla di fatto. Il testo della sentenza che ha bocciato il lodo Schifani (relatore Francesco Amirante) verra' reso noto nei prossimi giorni.
Come immediata conseguenza, potrebbe riprendere il processo stralcio
Sme a carico di Berlusconi, seppure di fronte a un altro collegio del Tribunale di Milano rispetto a quello che ha giudicato Cesare Previti.
La Corte ha anche dichiarato ammissibile il referendum abrogativo
della legge, ma è chiaro che quest'ultimo non si terrà. La legge che
il referendum dovrebbe abrogare o confermare è infatti stata
cancellata dalla decisione odierna della Consulta.
Questo il testo del comunicato diffuso dalla Corte Costituzionale
sulle decisioni prese sul lodo Schifani: "La Corte, con due
separate pronunce in corso di pubblicazione, ha dichiarato
inammissibile la questione di costituzionalità dell' art. 110 r.d. 30
gennaio 1941, n.12, relativa alla posizione di un giudice applicato al
collegio del Tribunale di Milano che aveva rimesso la questione, e ha
dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20
giugno 2003, n.140 (in materia di processi penali nei confronti delle
alte cariche dello Stato), sotto i profili della violazione degli art.
3 e 24 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con altra pronuncia in corso di
pubblicazione, ha dichiarato l'ammissibilità della richiesta di
referendum abrogativo sullo stesso art. 1 della anzidetta legge, così
come originariamente formulata e dichiarata legittima dall' ufficio
centrale presso la Corte di Cassazione, al quale, ovviamente, competerà
la valutazione della conseguenze della sopravvenuta dichiarazione di
illegittimità costituzionale".
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