Orari di lavoro

L'Europa e il cartellino

di Elisa Castellano
Coordinatrice dipartimento Reti,  terziario, cooperazione Cgil

Il Dlgs 66/2003, venuto dopo le direttive europee 93/104 e 2000/34, ha modificato la nostra normativa. Straordinari e pause, riposi e ferie, sino al lavoro notturno e alla sua organizzazione le materie che sono cambiate. In queste pagine la nuova legislazione e i riflessi sulla contrattazione collettiva.

Il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro attua parzialmente la direttiva Ue n. 93/104, come modificata dalla direttiva n. 2000/34. Si tratta di un atto normativo di estrema importanza. La Costituzione all’art. 36, comma 2, affida infatti alla legge la determinazione della durata massima della giornata lavorativa e afferma, al comma 3, che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non rinunziabili. Una prima considerazione riguarda, allora, gli spazi riservati all’autonomia collettiva.

La nuova legge rinvia in numerosi punti alla contrattazione collettiva, ma non ne predetermina il livello al quale è assegnata la competenza per i singoli istituti. L’unica eccezione è quella dell’articolo 17, in cui viene attribuita alla contrattazione collettiva nazionale la prerogativa di disciplinare le deroghe (concernenti il riposo giornaliero, le pause, il lavoro notturno, la durata massima settimanale) fatta salva la possibilità che il livello nazionale rinvii al secondo livello.

Il quadro normativo contrattuale attualmente è basato sul principio, da salvaguardare, dell’interdipendenza tra i diversi livelli di contrattazione. Pertanto, nell’ambito dei rinvii previsti dal decreto legislativo 66/2003 le integrazioni per i singoli istituti possono essere adottate ai diversi livelli secondo la prassi in atto (nazionale, territoriale o aziendale).

L’art. 2, definendo il campo di applicazione, fa riferimento a tutti i settori pubblici e privati a eccezione del lavoro della gente di mare, del personale di volo dell’aviazione civile e dei lavoratori mobili per quegli istituti regolati in maniera specifica dalla Direttiva 2002/15/Ce che dovrà essere attuata entro il 23 marzo 2005. L’art. 17 comma 6 prevede per questi ultimi deroghe che riguardano il riposo giornaliero, le pause, il riposo settimanale, la durata del lavoro notturno.

Nel settore pubblico
Nel settore pubblico non si applica al personale della scuola (art. 2, comma 3), mentre sono previste regole particolari per alcune strutture pubbliche (forze armate e di polizia, servizi di protezione civile, compresi quelli del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate all’attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche).

L’art. 2, comma 4 estende il campo di applicazione agli apprendisti maggiorenni modificando così l’art. 10 della legge n. 25/1955 che vietava di adibire l’apprendista al lavoro, in ogni caso, fra le ore 22 e le ore 6.

Su questa norma la Cgil ha espresso un giudizio particolarmente negativo nel presupposto che essa violi il principio di “non regressione” contenuto nella Direttiva 93/104/Ce, ma soprattutto sia in contrasto con la finalità principale della Direttiva che è quella di “garantire condizioni di sicurezza nell’organizzazione dell’orario di lavoro”.

Il lavoratore apprendista, sia minorenne che maggiorenne, poiché ha un contratto di lavoro con finalità formative e, sicuramente, minori abilità professionali è in condizioni di “rischio sul lavoro” che sono maggiori rispetto agli altri. Pertanto, attraverso la contrattazione collettiva e con l’apporto dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (Rls) andrebbero consolidate le norme che escludono gli apprendisti dai turni notturni.

Il decreto legislativo n. 66/03 all’art. 1 definisce le nozioni di orario di lavoro, periodo di riposo, lavoro straordinario, periodo notturno, lavoratore notturno, lavoro a turni, lavoratore a turni, lavoratore mobile, lavoratore offshore, riposo adeguato.

In particolare, il Dlgs riconduce la definizione di orario di lavoro a qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. D’altronde, la Direttiva 93/104/Ce ribadisce il principio di salvaguardia della legislazione e delle prassi nazionali (vedi la circolare febbraio 2003, ufficio giuridico Cgil nazionale). Anche in questo caso la contrattazione collettiva ha il compito di preservare le definizioni che si sono consolidate nel corso degli anni e che hanno superato le limitazioni del Rdl 15 marzo1923 n. 692 in materia di “lavoro effettivo”. Si tratta cioè, di far ricomprendere nell’orario il tempo in cui la lavoratrice o il lavoratore è disponibile e presente nel luogo di lavoro, ma non anche, necessariamente, stia lavorando. A questo principio dovranno essere ricondotte le norme contrattuali in materia di pause (di cui all’art. 8 del Dlgs 66/2003) e, quindi, la loro computabilità ai fini del superamento dei limiti di durata dell’orario di lavoro. L’esplicita esclusione, dalla disciplina della durata settimanale dell’orario, delle occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia (art. 16), non contraddice l’interpretazione della definizione di orario di lavoro che la Cgil suggerisce.

Nell’ambito delle nuove formulazioni una novità di rilievo è costituita dalla definizione di lavoro a turni che è stata estesa, diversamente dalla Direttiva, anche a turnazioni che non sono svolte a squadre, bensì da singoli lavoratori che si avvicendano individualmente. Per i lavoratori a turni intervengono norme specifiche in materia di riposi settimanali (art. 9); essi, infatti, rientrano nel campo delle eccezioni a proposito delle modalità di godimento di almeno ventiquattr’ore consecutive di riposo settimanale in coincidenza, di regola, con la domenica.

Cambiano, anche, le definizioni di lavoratore notturno e di periodo notturno. In particolare scompare il riferimento allo svolgimento “in via non eccezionale” di almeno tre ore del tempo di lavoro giornaliero che viene sostituito con “tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale”. D’altra parte, si riflettono sulla contrattazione dei modelli organizzativi la soppressione della norma che affidava ai contratti collettivi l’individuazione delle condizioni e dei casi di eccezionalità nell’adibizione al turno notturno unitariamente a quella che stabiliva una priorità assoluta per chi ne faceva domanda.

La contrattazione, infatti, potrà risentire di maggiori difficoltà nell’identificazione delle lavoratrici e dei lavoratori da inserire nei turni notturni.

La salvaguardia del principio di “volontarietà” dovrà interagire con la puntuale applicazione delle norme che definiscono i casi di divieto e di esonero dall’obbligo (art. 11). Un vero e proprio divieto riguarda le lavoratrici a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino, mentre sono esonerati dall’obbligo: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Il lavoro notturno, disciplinato recentemente dal Decreto legislativo n. 532/1999 (al quale erano seguite le ridefinizioni dei contratti collettivi nazionali), ha subìto altre importanti modifiche. La durata del lavoro notturno (art. 13) viene fissata in otto ore medie su ventiquattro, mentre il citato decreto legislativo prevedeva un limite secco di otto ore nelle ventiquattro. Sempre con l’art. 13 del Decreto legislativo n. 66/2003 viene modificata in “mera eventualità” l’introduzione, da parte della contrattazione collettiva, di riduzione dell’orario di lavoro o la definizione di trattamenti economici. Sono confermate, però le norme già presenti nei contratti collettivi.

Un’altra modifica riguarda la garanzia di trasferimento in turno diurno nell’ipotesi in cui sopravvenute condizioni di salute comportino l’inidoneità della lavoratrice o del lavoratore alle prestazioni notturne.

La nuova norma (art. 15), infatti, stabilisce che il trasferimento al lavoro notturno avverrà con l’assegnazione a mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. Con il rinvio alla contrattazione collettiva le parti contraenti sono libere di attuare le soluzioni ritenute idonee tra le quali anche l’assegnazione a mansioni non equivalenti.

Orario normale di lavoro e durata media settimanale
L’orario normale di lavoro (art. 3) è fissato in 40 ore settimanali con la possibilità che la contrattazione collettiva stabilisca un orario di durata inferiore e lo riferisca alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. Rispetto alle norme precedenti c’è una differenza: i contratti che possono stabilire una durata inferiore e introdurre regimi di orario multiperiodale possono essere anche aziendali.

Non c’è più alcun limite di orario giornaliero mentre è riconosciuto il diritto ad un periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore per ogni periodo di 24 ore (art. 7).

Ancora, in materia di durata dell’orario di lavoro, la contrattazione collettiva stabilisce la durata massima settimanale (art. 4) e viene introdotto il principio della durata media settimanale di 48 ore comprensiva di orario ordinario e straordinario.

La durata media dovrà essere calcolata su un periodo non superiore a quattro mesi elevabile a sei o dodici mesi dalla contrattazione collettiva. Come già evidenziato, l’art. 16 esclude dalle norme riguardanti la durata normale settimanale dell’orario una serie di attività fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi nazionali. L’art. 5 contiene la disciplina dello straordinario rinviando alla contrattazione collettiva il compito di fissare il limite massimo in assenza del quale non può superare quello delle 250 ore annuali, mentre sono stati soppressi i limiti di 80 ore trimestrali, di 2 ore giornaliere e di 12 ore settimanali. La contrattazione collettiva, inoltre, può regolamentare le modalità esecutive e i casi in cui esso è ammesso: in assenza essi sono identificati nello stesso articolo 5 del Decreto legislativo 66/03. Nel caso che le lavoratrici o i lavoratori che abbiano eseguito prestazioni straordinarie fruiscano di riposi compensativi, questi ultimi non sono computabili (art. 6) ai fini della durata media dell’orario di lavoro. Le conseguenze negative sono immaginabili sia per l’istituto dei riposi compensativi che per soluzioni contrattuali come “le banche delle ore”.

Pause, riposi settimanali, ferie
L’art. 8 disciplina l’intervallo per pausa di cui la lavoratrice o il lavoratore deve beneficiare quando l’orario di lavoro ecceda le sei ore. La sua durata è demandata alla contrattazione collettiva, ma in assenza di norme contrattuali è riconosciuta a ogni lavoratrice o lavoratore una pausa di almeno 10 minuti.
È stato già ricordato che l’articolo 9 regolamenta il diritto al risposo settimanale di 24 ore di regola in coincidenza con la giornata della domenica. Lo stesso art. 9, tuttavia, prevede un insieme di eccezioni. Esse vanno dal già citato caso del lavoro a turni alle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata fino al lavoro negli esercizi di vendita al dettaglio che invece era escluso dalla possibilità di deroga secondo la cosiddetta “legge Bersani” (n. 114/98).
Le ferie, invece, sono disciplinate dall’art. 10 che ne fissa la durata minima a quattro settimane e, soprattutto, riaffermando il principio di irrinunciabilità che il mancato godimento non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

(Rassegna sindacale, n. 6, 12-18 febbraio 2004)

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