SICUREZZA

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Il Testo Unico sulla sicurezza

La mela marcia del governo

di Diego Alhaique
alhaique@mail.cgil.it

Come una bella mela marcia dentro. Così appare il Testo unico sulla salute e sicurezza trasmesso il 14 ottobre scorso dal Ministro del lavoro al Consiglio dei Ministri. La finalità dichiarata, infatti, è far sì che le imprese siano messe in condizione di applicare meglio e più estesamente la normativa; soprattutto le piccole aziende, ampiamente prevalenti nel nostro paese e che fanno registrare i più alti tassi infortunistici anche gravi e mortali. E ciò attraverso il riordino, il coordinamento, l’armonizzazione in un unico testo normativo e la semplificazione delle leggi vigenti in materia. Bella fuori, l’intenzione, quindi. Chi non vuole un simile risultato? Ma dentro, ecco il marcio. Un concetto chiave sembra aver guidato gli estensori della proposta: alleggerire gli obblighi di prevenzione, dato che attraverso questa via (chissà perché) sarebbe più certa l’efficacia della normativa. La prevenzione si realizza “by objectives” - dice sempre il sottosegretario Sacconi - cioè guardando agli obiettivi sostanziali e non attraverso le regole formali. Intanto, quel che appare certo è la riduzione delle garanzie di tutela per i lavoratori. Si tratta di misure nel complesso inaccettabili che accolgono sostanzialmente gli interessi della parte più retriva e miope dell’imprenditoria, di quella che svolge la propria attività economica esclusivamente ai fini del “profitto comunque”, anche a rischio della salute e della sicurezza dei dipendenti, senza considerarne le implicazioni individuali, sociali e civili.

Il testo del provvedimento, trasmesso ai fini del concerto legislativo anche ad altri Ministeri interessati, ha cominciato a circolare da alcuni giorni ed è da considerarsi ancora ufficioso, in quanto passibile di modifiche. Il sottosegretario al Lavoro, Sacconi, nell’incontro che si è svolto il 27 ottobre con 38 organizzazioni sindacali e imprenditoriali, ha voluto comunque presentare alle parti sociali le linee-guida del progetto di decreto, dichiarando con ciò di voler aprire una fase di consultazioni informali in attesa di avviare quelle formali, al massimo tra quindici giorni, dopo l’approvazione in prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri. Ovviamente tutti gli intervenuti si sono riservati di esprimere un parere solo dopo che sarà consegnato un testo ufficiale. È da sottolineare, peraltro, che sull’iter del provvedimento pesa una grande incertezza, visti i tempi ristrettissimi per una sua eventuale approvazione (la delega scade i primi giorni del marzo prossimo), che non lasciano nemmeno ben sperare circa la volontà del Governo di procedere ad una vera consultazione.

Lo schema di T.u. è un documento voluminoso (relazione di 50 pagine, testo di 187 articoli più 16 allegati), che richiede un grande impegno per un’analisi e comparazione sistematica con la normativa vigente nazionale ed europea, per cui è al momento possibile solo illustrarne i tratti significativi, esprimendo prime valutazioni di sintesi.

Profilo e valutazione generale della proposta di T.u.
Il concetto chiave che sembra aver guidato gli estensori della proposta è un’ampia riduzione di obblighi ai fini della prevenzione, con conseguente deresponsabilizzazione dei datori di lavoro e drastica riduzione della tutela dei lavoratori. Com’è noto, il presupposto di tale operazione legislativa è costituito dalla norma di delega che il Governo è riuscito ad ottenere dal Parlamento (art. 3 L.229/2003), contenente criteri fortemente contestati da Cgil Cisl Uil con una piattaforma unitaria che ha anche avanzato proposte alternative a quel disegno. Purtroppo le tre Confederazioni non sono mai state consultate, fino alla presentazione dell’attuale testo.

Significativi sono il neologismo “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 1, comma 1), come se un diritto quale quello fondamentale alla salute fosse un contenitore a misura variabile, e l’obbligo di eliminazione dei rischi (e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo) non più in base all’ampio principio generale della fattibilità tecnica (art. 2087 del codice civile), ma, più limitatamente, “in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate” (art. 6, comma 1, lett. a).

Struttura del provvedimento
E’ stata raccolta in unico testo legislativo la normativa trasposta in Italia dalle direttive comunitarie in materia: da quella c.d. “quadro” concernente i principi e le disposizioni generali di prevenzione per il miglioramento della salute e sicurezza nel lavoro (titolo I del dlgs 626/1994), a quelle specifiche, relative a luoghi di lavoro, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, segnaletica, videoterminali, agenti chimici pericolosi (inclusi i cancerogeni), atmosfere esplosive, amianto, agenti biologici, agenti fisici (rumore e vibrazioni), cantieri temporanei e mobili. Sono escluse dalla riunificazione le disposizioni relative a settori particolari (navi e porti, miniere, cave ecc.) e sono inserite normative specifiche (ponteggi e impianti elettrici). Sono riunite negli allegati le prescrizioni di carattere tecnico. Non è stata fatta una semplice collazione delle norme, ma sono state apportate varie modifiche spesso sostanziali rispetto ai testi vigenti.

Sistema sanzionatorio
Si tratta dell’aspetto più preoccupante: sono state abrogate molte delle leggi vigenti concernenti le prescrizioni sanzionate penalmente, quali le norme antinfortunistiche del dpr 547/1955, il dpr 164/1956 (prevenzione nelle costruzioni) fino al dlgs 277/1991 (amianto, rumore). Di queste sono state “salvate” quelle ritenute comunque valide, ma trasformandone la natura in norme di “buona tecnica” o in “buone prassi”, la cui osservanza non è quindi per definizione più obbligatoria, a meno che un intervento ispettivo non le imponga tramite disposizione ad hoc. Ciò chiaramente significa che è stata consumata un’imponente opera di delegificazione, che alleggerisce notevolmente il potere deterrente di possibili sanzioni sui concreti comportamenti e sulle scelte di prevenzione dei datori di lavoro e che dovrà essere valutata con grande attenzione in tutte le sue implicazioni giuridiche, anche in relazione all’obbligo dell’Italia di rispettare le prescrizioni minime di salute e sicurezza dettate dalle direttive comunitarie.

Riduzione dei poteri di consultazione e partecipazione dei lavoratori
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
• non potrà più avere copia del documento contenente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione (per salvaguardare il “segreto industriale”);
• non potrà più richiedere la riunione di prevenzione né nel caso di aziende che occupano fino a 15 dipendenti né in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
• non potrà più avere accesso al registro degli infortuni.

Si colpisce così al cuore la “filosofia” della normativa di derivazione europea: la partecipazione e consultazione come pilastro per un’efficace gestione della prevenzione.

Campo di applicazione e computo dei lavoratori ai fini di determinati obblighi del datore di lavoro
Nella relazione viene pomposamente affermato l’ampliamento del campo di applicazione della tutela prevenzionistica a tutte le figure di lavoratore (con esclusione dei lavoratori domestici). In realtà, già oggi la legislazione vigente (dlgs 626/1994) non pone alcun limite a tal riguardo, pur se la revisione del mercato del lavoro operata con il dlgs 276/2003 ha introdotto nuove incertezze per varie nuove figure contrattuali (es. collaborazioni, a progetto), che non sono superate dal provvedimento in questione. Anzi, per i lavoratori precari si configura anche per legge la precarietà delle condizioni di salute e sicurezza, poiché nella proposta di T.u. viene previsto che essi non vengono computati nel numero lavoratori con il quale vengono fissate le soglie da cui discendono determinati obblighi per il datore di lavoro (15 addetti per la riunione periodica, le tre classi di addetti per il n. di Rls).

Tale numero viene inoltre elevato (da 30 a 50 addetti per le aziende artigiane e industriali): questo comporta che al di sotto di tale nuova soglia, al datore di lavoro è consentito lo svolgimento diretto dei compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione o che non sia tenuto a svolgere almeno una volta l’anno la riunione di prevenzione. Ciò significa che più del 98% delle imprese italiane potranno fare a meno di rivolgersi ad una consulenza professionale per gestire la prevenzione aziendale, con evidente riduzione dei livelli di qualità delle misure di protezione.

Anche l’estensione del campo di applicazione della tutela ai lavoratori autonomi (compresi i collaboratori e i lavoratori a progetto), peraltro prevista da una Raccomandazione comunitaria, si limita all’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione individuale e alla sorveglianza sanitaria, senza alcuna forma di promozione e di sostegno.

Distorsione e confusione dei ruoli dei poteri pubblici e degli organismi rappresentativi delle parti sociali
Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli organismi bilaterali possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l’applicazione in azienda delle norme di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa certificazione. Gli organi di vigilanza competenti tengono conto di tali certificazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.

Si tratta di un’evidente abdicazione del ruolo della Pubblica Amministrazione di garante e controllore dell’applicazione delle norme a tutela del diritto fondamentale alla salute, che viene affidato del tutto impropriamente alle parti sociali.

Sistema istituzionale
La Commissione consultiva nazionale presso il Min. Lavoro è stata ridotta nel numero di membri (“per migliorarne la funzionalità”), ma a tutto vantaggio delle componenti ministeriali, riducendo la rappresentanza delle parti sociali, delle Regioni e di istituzioni competenti, quali l’Ispesl, o escludendole del tutto come per l’Istituto Superiore di Sanità, il Cnr, i Vigili del Fuoco, gli enti nazionali di normazione tecnica (Uni e Cei).

Sono addirittura stati aboliti i Comitati regionali di Coordinamento (art. 27 del dlgs 626/1994).

Ciò comporta l’affermazione di un potere governativo di controllo centralizzato su tutta la materia, tanto più che al Ministero del lavoro è riservato il compito di coordinamento delle attività dell’Inail, dell’Ispesl e dell’Iims. E’ evidente il contrasto con il nuovo assetto dello Stato previsto nel Titolo V della seconda parte della Costituzione, senza menzionare quello che potrebbe avvenire se andrà in porto il progetto di devoluzione in preparazione.

Aspetto aggravante è che non è prevista alcuna misura di sostegno al ruolo della Pubblica Amministrazione e alla rete dei Servizi territoriali delle Aziende Asl per la tutela della salute nei luoghi di lavoro. L’unica azione positiva viene affidata all’Inail, attraverso il sostegno finanziario per interventi informativi e formativi, sulle strutture, sugli impianti ecc. Ancora un ruolo centralizzato, che ha già dimostrato con l’esperienza svolta finora di essere poco efficace proprio perché concepito centralmente e non frutto del coinvolgimento dei soggetti interessati localmente.

Abrogazioni
Si tratta di un lungo elenco di norme di prevenzione (dai decreti del 1955 e 1956 allo stesso 626 del 1994 e successive modifiche) che vengono solo in parte ripresi nel T.u., spesso con sostanziali modifiche, e – come sopra accennato (v. punto 3) - in parte derubricate in norme di buona tecnica o buone prassi.

Nel complesso, la proposta di T.u. si mostra incapace di far progredire le condizioni di salute e sicurezza nel lavoro - che tendono purtroppo a peggiorare, come le cronache e la nostra esperienza quotidiana ci mostrano e nonostante quel che dicano le statistiche ufficiali - e se arriverà ad essere approvata, contribuirà ad un ulteriore deterioramento.

 

(29 ottobre 2004)

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