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Mobbing era una parola fino a qualche anno fa
sconosciuta ai più. Poi i sociologi, mutuandola dagli studiosi del
comportamento degli insetti, l’hanno adottata per indicare la
violenza psicologica nei luoghi di lavoro, un fenomeno non certo
nuovo, ma che oggi sembra più diffuso che in passato, forse proprio
perché è diventato più riconoscibile, essendo stato finalmente ben
definito nelle cause, nei meccanismi e negli effetti. A sottolineare
l’attualità del pericolo mobbing si sono verificati alla fine del
2003 due eventi significativi. Il primo ha visto la Corte
Costituzionale dichiarare l’illegittimità di una legge antimobbing
emanata dalla Regione Lazio in attesa di una disciplina organica dello
Stato in materia. Tra i motivi della decisione (di cui si parla in
dettaglio nella rubrica giuridica sottostante), c’è la
considerazione dei giudici costituzionali circa il fatto che la stessa
Comunità europea, con vari suoi atti, “esclude che il mobbing nei
suoi aspetti generali e per quanto riguarda i principi fondamentali,
possa essere oggetto di discipline territorialmente differenziate”.
Il Parlamento europeo, infatti, esorta (nella risoluzione
As-0283/2001, punti 10 e 13) “gli Stati membri (…) a verificare e
a uniformare la definizione della fattispecie del mobbing” e la
Commissione a “esaminare la possibilità di chiarificare o estendere
il campo d’applicazione della Direttiva quadro (in Italia il dlgs
626, ndr) per la salute e la sicurezza sul lavoro, oppure di elaborare
una nuova Direttiva quadro, come strumento giuridico per combattere il
fenomeno delle molestie”. Appaiono questi principi rilevanti, in una
fase in cui è giustificato il timore che nelle regioni possano
svilupparsi diversi livelli di tutela della sicurezza durante il
lavoro. Il secondo evento ha a che fare con il versante della tutela
assicurativa, di cui anche le conseguenze del mobbing sono
interessate, in quanto patologie di ordine psichico causate dal
lavoro. Si tratta, ovviamente, di un terreno molto scivoloso, in cui
non è facile dimostrare il nesso tra l’origine lavorativa e la
malattia, che il lavoratore è tenuto a fornire ai fini del
riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’Inail. Per tale
ragione, appare di grande importanza che l’istituto abbia emanato
istruzioni alle proprie sedi (circolare n. 71 del 17/12/2003) attorno
alla modalità di trattazione delle pratiche per la diagnosi di
malattia professionale consistente in “Disturbi psichici da
costrittività organizzativa sul lavoro”, tra cui vanno compresi
anche gli effetti del mobbing.
L’ente assicuratore nel 2001 decise di trattare
a livello centrale le denunce di disturbi psichici determinati dalle
condizioni organizzative e ambientali di lavoro. Nei due anni
trascorsi, l’esame di oltre 200 denunce, di cui è stata
riconosciuta l’origine professionale nel 15 per cento dei casi, ha
permesso di monitorare il fenomeno, di conoscere l’approccio
diagnostico dei vari centri specialistici nazionali e di considerare
conclusa la fase di sperimentazione. La circolare riporta un esaustivo
e articolato quadro di riferimento, che consente di garantire
omogeneità e correttezza nella trattazione delle pratiche, per cui
viene ora affidata direttamente alle sedi la definizione delle denunce
di tale malattia professionale, senza il parere preventivo della
direzione generale. Una decisione, quella dell’Inail, che contribuirà
a una crescita di sensibilità nelle aziende attorno alla
problematicità dei rapporti tra organizzazione del lavoro e salute:
anch’essa – insieme all’influenza che potrebbe esercitare sul
Parlamento la sentenza della Corte costituzionale – può essere
considerata un passo avanti verso la definizione di una disciplina
organica in materia.
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