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Mobbing

Due passi avanti in direzione di una disciplina organica

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Mobbing

Due passi avanti in direzione 
di una disciplina organica

di Diego Alhaique

Mobbing era una parola fino a qualche anno fa sconosciuta ai più. Poi i sociologi, mutuandola dagli studiosi del comportamento degli insetti, l’hanno adottata per indicare la violenza psicologica nei luoghi di lavoro, un fenomeno non certo nuovo, ma che oggi sembra più diffuso che in passato, forse proprio perché è diventato più riconoscibile, essendo stato finalmente ben definito nelle cause, nei meccanismi e negli effetti. A sottolineare l’attualità del pericolo mobbing si sono verificati alla fine del 2003 due eventi significativi. Il primo ha visto la Corte Costituzionale dichiarare l’illegittimità di una legge antimobbing emanata dalla Regione Lazio in attesa di una disciplina organica dello Stato in materia. Tra i motivi della decisione (di cui si parla in dettaglio nella rubrica giuridica sottostante), c’è la considerazione dei giudici costituzionali circa il fatto che la stessa Comunità europea, con vari suoi atti, “esclude che il mobbing nei suoi aspetti generali e per quanto riguarda i principi fondamentali, possa essere oggetto di discipline territorialmente differenziate”.

Il Parlamento europeo, infatti, esorta (nella risoluzione As-0283/2001, punti 10 e 13) “gli Stati membri (…) a verificare e a uniformare la definizione della fattispecie del mobbing” e la Commissione a “esaminare la possibilità di chiarificare o estendere il campo d’applicazione della Direttiva quadro (in Italia il dlgs 626, ndr) per la salute e la sicurezza sul lavoro, oppure di elaborare una nuova Direttiva quadro, come strumento giuridico per combattere il fenomeno delle molestie”. Appaiono questi principi rilevanti, in una fase in cui è giustificato il timore che nelle regioni possano svilupparsi diversi livelli di tutela della sicurezza durante il lavoro. Il secondo evento ha a che fare con il versante della tutela assicurativa, di cui anche le conseguenze del mobbing sono interessate, in quanto patologie di ordine psichico causate dal lavoro. Si tratta, ovviamente, di un terreno molto scivoloso, in cui non è facile dimostrare il nesso tra l’origine lavorativa e la malattia, che il lavoratore è tenuto a fornire ai fini del riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’Inail. Per tale ragione, appare di grande importanza che l’istituto abbia emanato istruzioni alle proprie sedi (circolare n. 71 del 17/12/2003) attorno alla modalità di trattazione delle pratiche per la diagnosi di malattia professionale consistente in “Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro”, tra cui vanno compresi anche gli effetti del mobbing.

L’ente assicuratore nel 2001 decise di trattare a livello centrale le denunce di disturbi psichici determinati dalle condizioni organizzative e ambientali di lavoro. Nei due anni trascorsi, l’esame di oltre 200 denunce, di cui è stata riconosciuta l’origine professionale nel 15 per cento dei casi, ha permesso di monitorare il fenomeno, di conoscere l’approccio diagnostico dei vari centri specialistici nazionali e di considerare conclusa la fase di sperimentazione. La circolare riporta un esaustivo e articolato quadro di riferimento, che consente di garantire omogeneità e correttezza nella trattazione delle pratiche, per cui viene ora affidata direttamente alle sedi la definizione delle denunce di tale malattia professionale, senza il parere preventivo della direzione generale. Una decisione, quella dell’Inail, che contribuirà a una crescita di sensibilità nelle aziende attorno alla problematicità dei rapporti tra organizzazione del lavoro e salute: anch’essa – insieme all’influenza che potrebbe esercitare sul Parlamento la sentenza della Corte costituzionale – può essere considerata un passo avanti verso la definizione di una disciplina organica in materia.

 

(Rassegna sindacale, n.5, 5-11 febbraio 2004)

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