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Il Testo Unico su maternità e paternità
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Regole per l'uso
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Ci sono diritti che questo governo non è
riuscito a cancellare. Il diritto dei genitori a liberare il proprio
tempo per dedicarlo alla cura dei figli, ad esempio. Un diritto che,
dopo la legge 53 del 2000, la legge sui cosiddetti “congedi
parentali”, ha trovato forma ulteriore nel Decreto legislativo 26
marzo 2001, il Testo unico che ha messo ordine in materia di “tutela
e sostegno della maternità e paternità”.
La normativa sistematizzata nel Testo unico offre
una serie di opportunità da conoscere e valutare per la migliore
utilizzazione possibile, a turno o insieme, dei tempi per stare con i
figli e per occuparsi dei familiari in situazioni di necessità.
Riteniamo perciò utile offrire al lettore alcuni
stralci – il capitolo riguardante i congedi parentali e un
paragrafo di quello sui congedi per figli portatori di handicap grave
– della Guida che l’Inca Cgil ha dedicato al Testo unico (Mamme
e papà che lavorano. Guida ai diritti, Roma, Ediesse, 2004).
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La legge 53/2000, modificando e in parte abrogando
le norme contenute nella legge 1204/71, riconosce al padre lavoratore
dipendente il diritto autonomo al congedo parentale, anche nel caso in
cui la madre non ne abbia diritto (ad esempio la disoccupata o la colf)
ed estende il diritto al congedo parentale, seppure in forma limitata,
anche alle lavoratrici autonome.
Il Testo unico (Testo unico sulla maternità e
paternità, Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, d’ora in avanti Tu, ndr)
assume, amplia e sviluppa il concetto, perno della nuova normativa,
della possibilità per il padre di occuparsi dei propri figli (articolo
32). Il diritto tutelato è quello alla paternità e maternità
responsabili nell’ottica del benessere del minore, il vincolo
coniugale non è assolutamente richiesto. Pertanto entrambi i genitori
hanno diritto al congedo parentale per i primi otto anni di ciascun
figlio/a, per un periodo complessivo massimo di dieci mesi secondo
questa modulazione: alla madre lavoratrice, dopo il termine del congedo
di maternità, per un periodo, frazionato o continuativo, massimo di 6
mesi; al padre lavoratore, per un periodo frazionato o continuativo di
6 mesi ovvero di 7 mesi, qualora usufruisca del congedo parentale per
un periodo, frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi: in
questo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori
diventa 11 mesi.
L’opportunità di poter usufruire di un mese in più di congedo ha la
precisa finalità di incentivare il lavoratore padre a usufruire del
congedo parentale.
Una innovazione importante è data dalla possibilità
della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due
genitori: inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di
congedo parentale durante il periodo di congedo di maternità della
madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri di cui
all’art. 39 del Tu (non è possibile l’ipotesi inversa, fatto salvo
il caso del parto plurimo per le ore di raddoppio di cui si dirà in
seguito).
Mentre con la legge 53/2000, con il Tu e con il
decreto legislativo 115/2003 (il decreto “correttivo” de Testo
unico, ndr) viene esteso il diritto al congedo parentale alle madri
lavoratrici autonome per i figli nati dal 1° gennaio 2000,
limitatamente a tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino,
continuano a essere escluse dal diritto le lavoratrici a domicilio e
quelle addette ai servizi domestici e familiari (colf). Questa
esclusione è grave e immotivata, specie in un contesto di ampliamento
del diritto.
Per usufruire del congedo parentale bisogna avere
un rapporto di lavoro in atto: il congedo non spetta, quindi, alle
lavoratrici sospese o disoccupate, in quanto è necessario che nel
periodo suddetto sia prevista effettiva prestazione lavorativa, salva
l’ipotesi del part time verticale e l’ipotesi di sospensione del
rapporto per aspettativa politica o sindacale (sentenza Cassazione,
sezione lavoro, n. 3112 del 3-3-2001).
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Genitore
solo
Il Testo unico prevede che in caso di “genitore solo” il
congedo parentale, continuativo o frazionato, può essere pari a 10
mesi (articolo 1, comma 1, lettera c). Ricordiamo che il periodo
massimo di congedo parentale utilizzabile dalla madre lavoratrice è di
6 mesi, quello del padre lavoratore può arrivare a 7 mesi, con un
bonus creato dal legislatore per incentivare i padri a usufruire del
diritto/dovere all’accudimento dei figli. Il “genitore solo” si
trova quindi a poter disporre di un periodo di congedo che è
senz’altro più lungo del periodo individuale previsto, ma più corto
della somma dei periodi a disposizione di entrambi i genitori.
I casi di “genitore solo” contemplati
inizialmente dall’Inps nella circolare 109/2000 erano: • morte di
un genitore; • abbandono da parte di un genitore; • affidamento del
figlio/a con provvedimento formale a un solo genitore.
Nella recente circolare n. 8 del 2003, l’Inps
amplia la casistica e include la situazione di non riconoscimento del
figlio/a da parte di un genitore.
La situazione di fatto di ragazza madre, ragazzo
padre o genitore single in senso lato, per l’Inps non realizza di per
sé la condizione di “genitore solo”; questa condizione deve essere
specificamente supportata dall’esplicita dichiarazione di non
riconoscimento del figlio/a, così come nella sentenza di separazione
il bambino/a deve effettivamente risultare affidato unicamente a uno
dei due genitori.
È ovvio che, se il riconoscimento da parte
dell’altro genitore avviene successivamente, si interrompe il diritto
al periodo più lungo e viene nuovamente distribuito il congedo
parentale tra il padre e la madre, calcolando il periodo già usufruito
da uno dei due non più “solo”. L’Inps, in nota alla circolare,
fa una serie di esempi.
Si ricorda che il limite complessivo tra i due
genitori si eleva a 11 mesi solo nel caso in cui il padre usufruisca di
un periodo di congedo pari almeno a 3 mesi. Il patronato Inca Cgil
continua a sostenere la non giustificabilità dell’esclusione dalla
definizione di “genitore solo” della fattispecie che si presenta
quando uno dei due genitori sia affetto da grave infermità, tanto più
se di lunga durata e invalidante. I casi che si dovessero verificare
meritano di essere coltivati in contenzioso per affermare il diritto
del genitore sano al godimento di tutti e 10 i mesi di congedo
parentale complessivo. Altri casi hanno interessato l’Inca come, ad
esempio, un padre detenuto per un lungo periodo o un padre lavoratore
all’estero con difficoltà al rientro in Italia.
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Parto
gemellare o plurigemellare
L’Inps, applicando l’art. 32 del Testo unico che testualmente
recita “ciascun genitore per ciascun figlio”, afferma che ogni
genitore ha diritto per ogni figlio, indipendentemente quindi dal loro
numero, ai periodi di congedo parentali previsti. Ciò vale non solo
per i figli naturali, ma anche per gli adottati o gli affidati. Non
essendovi mai stata incertezza su questo punto è necessario
pretenderne l’applicazione anche in caso di nascite numerose, mentre
si coglie l’occasione per ricordare che per il congedo di maternità,
ex astensione obbligatoria, non è invece prevista la pluralità dei
congedi.
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Frazionabilità
Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o
frazionato (in mesi o giorni). Nei periodi di congedo parentale si
computano anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che
ricadono al loro interno. Vale precisare a proposito della
frazionabilità che tra un periodo e l’altro di fruizione del congedo
è necessaria, perché non vengano computati nel periodo di congedo
parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l’effettiva
ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di fruizione
di congedo dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del
lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del
congedo né nella fruizione delle ferie.
Ciò non significa che immediatamente dopo un
periodo di congedo non possano essere ammessi periodi di ferie o di
fruizione di altri congedi o permessi e sia necessario continuare nella
fruizione del congedo parentale. Significa che due differenti frazioni
di congedo intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo,
comportano di comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni
riconoscibili come congedo anche i giorni festivi e i sabati cadenti
subito prima o subito dopo le ferie o altri tipi di congedo o permessi.
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Trattamento
economico
Il periodo di sei mesi entro i tre anni
L’art. 34 del Tu
prevede che le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a una indennità
giornaliera pari al 30% della retribuzione, esclusi i ratei delle
mensilità aggiuntive, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di sei mesi, fino al compimento dei tre anni del figlio. Tale
periodo è coperto da contribuzione figurativa con l’accredito ai
sensi dell’art. 8 della legge 155/81, cioè con riferimento alla
media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto
di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i periodi.
Il Tu, per il calcolo dell’indennità per il
congedo parentale, aveva aggiornato il criterio previsto dalla legge
1204/71 e dal suo regolamento, Dpr 1026/76, indicando come riferimento
la retribuzione media globale giornaliera del mese o del periodo di
paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente il periodo
considerato. Nulla da eccepire. Adesso però l’Inps (circolare n.
8/2003) indica come parametro, nel caso in cui il congedo parentale sia
subentrato immediatamente dopo il congedo di maternità, la
retribuzione precedente il congedo di maternità. Si va quindi indietro
di cinque mesi: questa indicazione va vagliata attentamente.
La consulenza legale dell’Inca nazionale,
rileggendo la giurisprudenza sia di Cassazione che costituzionale, con
il conforto di una sentenza della Corte di giustizia della Cee
(sentenza Gillespie, 13-2-1996, causa C-342/93), rileva che “ove si
adottasse il criterio prospettato dall’Inps, si realizzerebbe una
violazione di norme costituzionali in quanto si riserverebbe alle
lavoratrici madri – fruitrici del congedo parentale in continuità
con l’astensione obbligatoria – un trattamento economico meno
favorevole di quello che spetterebbe al padre lavoratore che – salvo
i noti ed eccezionali casi – è escluso dalla possibilità di
astenersi nel periodo post partum”.
Inoltre, è ormai consolidato il principio secondo
cui “la maternità non può costituire occasione per perdere una
retribuzione che la lavoratrice avrebbe certamente goduto se non si
fosse dovuta astenere a causa del suo stato”. Se la retribuzione di
riferimento per calcolare l’80% dell’indennità si allontana, la
lavoratrice rischia di non veder considerati gli aumenti salariali
attribuiti in virtù di norme contrattuali intervenute nel corso del
periodo di astensione. Se invece, dopo il periodo di congedo
obbligatorio, la lavoratrice riprende l’attività lavorativa, anche
per un solo giorno, viene presa a riferimento la retribuzione relativa
alla ripresa di attività, anche se il giorno o i giorni di ripresa del
lavoro cadono nello stesso mese in cui è iniziato il congedo parentale.
In caso di fruizione frazionata del congedo
parentale si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente,
benché le frazioni di congedo siano intervallate da giorni lavorativi.
La retribuzione va naturalmente divisa per i giorni lavorati o comunque
retribuiti, tenendo presente i casi di settimana corta.
Periodi oltre i sei mesi entro i tre anni e tra i
tre e gli otto anni
Per i restanti periodi di congedo parentale,
sia quelli successivi ai sei mesi entro i tre anni del bambino sia
tutti i periodi usufruibili dai tre agli otto anni, l’indennità
spetta nella stessa misura del 30%, ma a condizione che il reddito
personale del richiedente (reddito riferito all’anno in cui inizia
l’astensione), sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento
minimo del Fpld dell’Ago (per il 2003 euro 13.068,90; per il 2004
euro 13.395,85). Come si può notare, è il reddito dell’anno in cui
inizia la prestazione quello rilevante ai fini del diritto. Ne
consegue, ogni qualvolta il periodo possa essere a cavaliere di due
anni solari, la necessità di valutare l’opportunità di interrompere
(anche per un solo giorno riprendendo il lavoro) il periodo di congedo
al fine di effettuare una nuova ricerca del diritto in un anno diverso
da quello di inizio, anche in considerazione dell’esclusione della
prestazione dal computo del reddito.
Ai fini del computo del reddito si considerano
tutte le entrate assoggettabili a Irpef con esclusione della casa di
abitazione, del trattamento di fine rapporto, degli arretrati a
tassazione separata e della stessa indennità per congedo parentale.
Tali periodi vengono accreditati figurativamente
con un valore retributivo riferito al 200% dell’importo
dell’assegno sociale (per il 2003 euro 179,50 settimanali; per il
2004 euro 183,98 settimanali) proporzionato ai periodi di astensione,
salva la facoltà da parte dell’interessata/o di integrazione con
riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 1338/62 o con
versamenti volontari. Sono coperti da questo tipo di contribuzione
figurativa ridotta anche i periodi di congedo parentale per i quali non
spetta il trattamento economico.
Per i pubblici dipendenti i diversi contratti
prevedono che i primi 30 giorni di congedo parentale complessivamente
fruiti dai genitori in qualunque momento sono interamente retribuiti.
In tale condizione si evidenzia che detto periodo verrà coperto da
normale contribuzione obbligatoria.
Ricordiamo che sono escluse dai congedi parentali
le lavoratrici a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e
familiari.
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(Rassegna sindacale, n. 16, aprile 2004)
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