SPECIALE - Primo maggio 2004

WWW.RASSEGNA.IT

La legge 30 
e il lavoro

 

Il contratto 
di apprendistato

Torna allo speciale

Indietro

La legge 30 e il lavoro / Le nuove forme contrattuali «tipiche»

Il contratto di apprendistato

Il nuovo apprendistato (contratto a causa mista che collega cioè l’aspetto lavorativo a quello formativo) prevede tre forme specifiche: apprendistato formativo, per assolvere il diritto-dovere di istruzione-formazione previsto dalla legge Moratti; apprendistato professionalizzante, per i giovani che si inseriscono nel mercato del lavoro e intendono conseguire una qualifica professionale; apprendistato specializzante o per l’alta formazione, attraverso il quale è possibile conseguire un titolo di studio di livello secondario o superiore nonché un diploma di specializzazione tecnica superiore  

Sistema scolastico: il nuovo apprendistato si intreccia con la riforma della scuola (legge 53/2003) realizzando la cosiddetta terza gamba del sistema di istruzione e formazione accanto ai licei e alle scuole professionali. Secondo le nuove disposizioni di legge la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione. Ne conseguono però alcune contraddizioni: dal momento che in Italia la legge sul lavoro minorile impedisce ai ragazzi di età inferiore ai 15 anni l’accesso al lavoro, e quindi all’apprendistato, come si concilierà il percorso formativo di chi opterà per l’apprendistato con la riduzione dell’obbligo scolastico a 14 anni? Inoltre sempre in base alla legge 53 l’alternanza scuola/lavoro dovrebbe essere realizzata attraverso progetti di collaborazione tra scuola e impresa ma non è chiaro quale sia il meccanismo.

Formazione: rispetto al precedente sistema il nuovo apprendistato comporta una radicale trasformazione. Per tutte le tipologie di contratto non è più previsto l’obbligo di formazione esterna all’azienda il cui servizio formativo – non si sa realizzato come e da chi – viene così di fatto parificato a quello ottenuto nel sistema scolastico.

Organizzazione e tempi: l’attuale normativa, la legge 196/1997, prevede che possano essere assunti come apprendisti tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e un monte ore  minimo di formazione obbligatoriamente esterna di 120 ore, che nel caso di ragazzi tra i 15 e i 17 anni venivano incrementate di ulteriori 120 ore di formazione esterna destinate ad elevare le competenze culturali generali dei giovani. Con  la nuova legge cambiano limiti d’età e durata del contratto in relazione alla tipologia di apprendistato: per l’apprendistato formativo, possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni, con monte ore di formazione «congruo» al conseguimento della qualifica previsa (non è indicato l’attore che decide della congruità) per l’apprendistato professionalizzante l’assunzione va dai 18 ai 29 anni, si esplicita l’obbligo di un monte ore minimo di 120 di formazione – aziendale o extra-aziendale –, per acquisizione di generiche competenze di base e  tecnico-professionali; per l’apprendistato specializzante, ammesso per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, regolamentazione durata sono rimessi a successivi accordi tra le parti, regioni, parti sociali e formative. I 17enni che hanno conseguito la qualifica in apprendistato o in un altro dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale definito dalla legge Moratti possono comunque esser assunti nell’apprendistato specializzante.

Qualifiche: la legge prevede la costituzione presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali di un repertorio delle professioni allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali.

Durata: nel sistema attuale si va da un minimo di 18 mesi a un massimo di 4 anni; con la nuova normativa per il primo tipo di apprendistato si prevede una durata massima di tre anni, da stabilirsi sulla base di fattori variabili come i crediti da cui si parte e la qualifica che si intende conseguire, per il professionalizzante da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni, per l’alta formazione da definirsi tra le regioni, le parti sociali e le istituzioni formative 

Retribuzione: l’inquadramento del lavoratore nel nuovo apprendistato non potrà essere inferiore per più di due livelli alla categoria spettante.

(Rassegna sindacale, n.17, 29 aprile - 5 maggio 2004)

LINK

Primo maggio
a Gorizia