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Il nuovo apprendistato (contratto a causa mista
che collega cioè l’aspetto lavorativo a quello formativo) prevede
tre forme specifiche: apprendistato formativo, per assolvere il
diritto-dovere di istruzione-formazione previsto dalla legge Moratti;
apprendistato professionalizzante, per i giovani che si inseriscono
nel mercato del lavoro e intendono conseguire una qualifica
professionale; apprendistato specializzante o per l’alta formazione,
attraverso il quale è possibile conseguire un titolo di studio di
livello secondario o superiore nonché un diploma di specializzazione
tecnica superiore
Sistema scolastico: il nuovo apprendistato
si intreccia con la riforma della scuola (legge 53/2003) realizzando
la cosiddetta terza gamba del sistema di istruzione e formazione
accanto ai licei e alle scuole professionali. Secondo le nuove
disposizioni di legge la qualifica professionale conseguita attraverso
il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il
proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione. Ne conseguono
però alcune contraddizioni: dal momento che in Italia la legge sul
lavoro minorile impedisce ai ragazzi di età inferiore ai 15 anni
l’accesso al lavoro, e quindi all’apprendistato, come si concilierà
il percorso formativo di chi opterà per l’apprendistato con la
riduzione dell’obbligo scolastico a 14 anni? Inoltre sempre in base
alla legge 53 l’alternanza scuola/lavoro dovrebbe essere realizzata
attraverso progetti di collaborazione tra scuola e impresa ma non è
chiaro quale sia il meccanismo.
Formazione: rispetto al precedente sistema
il nuovo apprendistato comporta una radicale trasformazione. Per tutte
le tipologie di contratto non è più previsto l’obbligo di
formazione esterna all’azienda il cui servizio formativo – non si
sa realizzato come e da chi – viene così di fatto parificato a
quello ottenuto nel sistema scolastico.
Organizzazione e tempi: l’attuale
normativa, la legge 196/1997, prevede che possano essere assunti come
apprendisti tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e un
monte ore minimo di formazione obbligatoriamente esterna di 120
ore, che nel caso di ragazzi tra i 15 e i 17 anni venivano
incrementate di ulteriori 120 ore di formazione esterna destinate ad
elevare le competenze culturali generali dei giovani. Con la
nuova legge cambiano limiti d’età e durata del contratto in
relazione alla tipologia di apprendistato: per l’apprendistato
formativo, possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 15
e i 17 anni, con monte ore di formazione «congruo» al conseguimento
della qualifica previsa (non è indicato l’attore che decide della
congruità) per l’apprendistato professionalizzante l’assunzione
va dai 18 ai 29 anni, si esplicita l’obbligo di un monte ore minimo
di 120 di formazione – aziendale o extra-aziendale –, per
acquisizione di generiche competenze di base e
tecnico-professionali; per l’apprendistato specializzante, ammesso
per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, regolamentazione
durata sono rimessi a successivi accordi tra le parti, regioni, parti
sociali e formative. I 17enni che hanno conseguito la qualifica in
apprendistato o in un altro dei percorsi del sistema di istruzione e
formazione professionale definito dalla legge Moratti possono comunque
esser assunti nell’apprendistato specializzante.
Qualifiche: la legge prevede la
costituzione presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali
di un repertorio delle professioni allo scopo di armonizzare le
diverse qualifiche professionali.
Durata: nel sistema attuale si va da un
minimo di 18 mesi a un massimo di 4 anni; con la nuova normativa per
il primo tipo di apprendistato si prevede una durata massima di tre
anni, da stabilirsi sulla base di fattori variabili come i crediti da
cui si parte e la qualifica che si intende conseguire, per il
professionalizzante da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni, per
l’alta formazione da definirsi tra le regioni, le parti sociali e le
istituzioni formative
Retribuzione: l’inquadramento del
lavoratore nel nuovo apprendistato non potrà essere inferiore per più
di due livelli alla categoria spettante.
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