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La legge 30 e il lavoro
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Le nuove forme contrattuali atipiche
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a cura di Ilaria Screpante, Nidil Cgil
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La legge 30 del 2003 sulla riforma del mercato del
lavoro, e successivamente il decreto attuativo 276/2003 e la circolare
del ministero del Lavoro n. 1/04, introducono e disciplinano nuove
modalità lavorative.
Alle collaborazioni coordinate e continuative, che a differenza di
quanto afferma il governo non spariscono, si aggiungono le
collaborazioni a progetto. Inoltre, alle collaborazioni occasionali si
aggiunge il lavoro occasionale accessorio e le prestazioni occasionali,
definite anche collaborazioni coordinate e continuative occasionali.
Il lavoro interinale (disciplinato dalla legge 196/97), invece è stato
sostituito dall’istituto della somministrazione.
Insomma, con la nuova disciplina, a differenza di quando sostiene la
campagna mediatica messa in atto dal governo, sono stati introdotte
ulteriori precarietà rendendo, di fatto, ancora più deboli e privi di
tutele i lavoratori atipici.
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Le
collaborazioni coordinate e continuative
I collaboratori coordinati e continuativi, a differenza dei lavoratori
autonomi, agiscono in assenza di rischio economico e senza mezzi
organizzati d’impresa. A differenza dei lavoratori dipendenti,
invece, i collaboratori hanno autonomia organizzativa e non sono
soggetti al potere direttivo e disciplinare del committente.
Per le collaborazioni coordinate e continuative non è previsto
l’obbligo del contratto scritto. In questa modalità lavorativa è
necessario, però, sincronizzare l’attività del lavoratore e il
ciclo produttivo del committente. Quindi, il collaboratore gode di
autonomia circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento,
ma l’attività lavorativa deve collegarsi all’organizzazione
dell’impresa.
Il contratto di collaborazione, pur potendo
prevedere l’esclusività, non prevede automaticamente l’unicità
della prestazione, a meno che ciò non sia previsto un esplicito
divieto nel suo contratto individuale.
Questi collaboratori sono obbligati a iscriversi al
fondo Inps gestione separata e, se non hanno altre coperture
previdenziali obbligatorie, devono versare un’aliquota previdenziale
pari al 17,80% o al 18,80% (in base alla fascia di reddito).
Per i collaboratori iscritti ad altri fondi
previdenziali obbligatori e i titolari di pensione indiretta o di
reversibilità, l’aliquota è fissata al 10 %. Il committente deve
versare i 2/3 e il lavoratore il restante terzo.
Le collaborazioni coordinate e continuative possono
essere svolte anche con partita Iva individuale. Anzi, spesso i
committenti, per abbattere i costi e alleggerirsi di responsabilità,
chiedono ai lavoratori l’apertura della partita Iva. È bene, invece,
evitare di aprire partita Iva individuale sia perché offre minore
tutele, sia perché richiede scosti di gestione piuttosto alti.
La riforma del mercato del lavoro esclude
esplicitamente dall’applicazione dei nuovi contratti a progetto i
collaboratori iscritti a un albo professionale, i collaboratori di
società sportive e associazioni di promozione sportiva riconosciute, i
pensionati di vecchiaia, i collaboratori delle pubbliche
amministrazioni, gli amministratori di società e i partecipanti a
collegi e commissioni, gli agenti e i rappresentanti di commercio, chi
svolge lavoro autonomo occasionale e tutti i collaboratori esentati
dall’applicazione dei collaboratori a progetto da uno specifico
accordo aziendale tra impresa e organizzazioni sindacali aziendali.
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Le
collaborazioni coordinate e continuative occasionali
Con la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n.1/2004, è stata introdotta, di fatto, una ulteriore tipologia
contrattuale: il lavoro coordinato e continuativo occasionale.
Si tratta di collaborazioni coordinate e
continuative che, nello stesso anno solare e con lo stesso committente,
hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni e prevedono un
compenso complessivo non superiore a 5000 (cinquemila) euro.
Come per le collaborazioni coordinate e
continuative, il collaboratore coordinato e continuativo occasionale
agisce in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati
d’impresa.
Queste collaborazioni sono caratterizzate da un
costante coordinamento tra l’attività del lavoratore e il ciclo
produttivo del committente, ma il lavoratore gode di autonomia
organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo
dell’adempimento.
Nel caso in cui i limiti temporali e retributivi
che caratterizzano queste collaborazioni di «portata limitata» non
vengano rispettati, il rapporto di collaborazione è assoggettato alla
disciplina del lavoro a progetto.
Le collaborazioni coordinate e continuative
occasionali si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo
accessorio rese da soggetti svantaggiati (art. 70 e seguenti, dlgs. n.
276/03), sia dal lavoro occasionale, dove non è previsto né un
coordinamento con il committente, né una continuità della
prestazione.
I collaboratori coordinati e continuativi
occasionali hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps
e devono versare un’aliquota, ripartita tra committente e
collaboratore, pari al 17,80% o al 18,80% (in base alla fascia di
reddito). Il committente versa i 2/3 e il lavoratore il restante terzo.
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Le
collaborazioni occasionali (o lavoro autonomo occasionale)
Il collaboratore occasionale svolge la sua attività in modo autonomo e
non è tenuto a rispettare orari rigidi e predeterminati.
In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in
assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare uno specifico
orario e la sua attività non è strutturale al ciclo produttivo, ma è
solo di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del
committente.
Questa modalità lavorativa non prevede né il
versamento di contributi previdenziali (a meno che il reddito annuo sia
superiore a 5.000 euro), né un contratto scritto, né l’obbligo di
applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme
previste per gli altri lavoratori. Il lavoratore occasionale presta la
propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a
ritenuta d’acconto del 20%. Naturalmente la ritenuta d’acconto non
esaurisce gli obblighi fiscali del lavoratore relativi al reddito
complessivo annuo.
Il decreto legge 269/2003, convertito nella legge
236/2003, all’art. 44, prevede che dal 1 gennaio 2004 i collaboratori
occasionali che hanno un reddito annuo superiore a 5.000 euro sono
obbligati a iscriversi e a versare contributi previdenziali presso la
gestione separata Inps dei lavoratori parasubordinati. In questo caso,
i collaboratori occasionali dovranno versare la stessa aliquota
prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, ossia del
17,80% o del 18,80%, a seconda del reddito lordo percepito durante
l’anno.
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Le
consulenze professionali (prestazioni d’opera)
Si può parlare di prestazione d’opera quando una persona, dietro
corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio
prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente.
Le consulenze professionali, dal punto di vista
normativo, sono definite prestazioni d’opera e fanno riferimento agli
articoli dal 2222 al 2228 del codice civile e, se si tratta di
prestazioni d’opera intellettuali, agli articoli 2229-2230 e
seguenti. Non esistono contratti, accordi o normative nazionali che
disciplinano la prestazione d’opera.
Sebbene non sia obbligatoria la forma scritta,
generalmente le parti firmano un «ordine di lavoro o contratto di
prestazione d’opera». Questo documento, poiché è l’unico oggetto
di riferimento in un eventuale contenzioso, è bene che comprenda una
descrizione dettagliata dell’opera o del servizio richiesti; i tempi
di consegna - da parte del committente - dei materiali necessari alla
progettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; la
data e le modalità di recesso; il prezzo pattuito; i tempi di
pagamento e una penale in caso di ritardato. Infatti, in caso di
tardivo o mancato pagamento è possibile per il lavoratore anche il
ricorso alle vie legali.
Dopo l’approvazione del dlgs 276/03, i prestatori
d’opera devono essere in possesso di partita Iva individuale. I
prestatori d’opera iscritti al Fondo Inps del 10%, anche se la loro
prestazione è occasionale, devono indicare nella fattura la rivalsa
previdenziale del 4%. Si è esenti da tale obbligo solo se l’attività
oggetto della consulenza (o prestazione d’opera) è differente dalla
propria attività professionale prevalente.
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Associazione
in partecipazione
E’ doveroso premettere che NIdiL-Cgil, insieme alla Filcams-Cgil e
all’Ufficio vertenze della Cgil nazionale, ritengono i contratti di
associazione in partecipazione un’elusione sostanziale del contratto
di lavoro subordinato. Pertanto tali contratti vanno scoraggiati e
contrastati. Il contratto di associazione in partecipazione,
disciplinato dall’articolo 2549 del codice civile, stabilisce che
l’associante (l’imprenditore) attribuisca all’associato
(lavoratore) una partecipazione agli utili dell’azienda. L’apporto
del lavoratore può essere sia una prestazione di carattere
patrimoniale sia una prestazione d’opera.
Il lavoratore (l’associato) ha diritto al
rendiconto periodico della gestione dell’impresa. Il dlgs 276/03
introduce per l’associazione in partecipazione un’importante novità:
ove manchino adeguate erogazioni a chi lavora o un’effettiva
partecipazione all’impresa, il lavoratore ha diritto ai trattamenti
contributivi, economici e normativi stabiliti per il lavoro subordinato
per figure corrispondenti.
Contemporaneamente, però, la legge prevede che il
committente attraverso attestazioni o documentazione può dimostrare
che il lavoro dell’associato non ha natura subordinata ma rientra in
altre tipologie di lavoro esistenti. In questo caso, dunque,
l’equiparazione economica, contributiva e normativa al lavoro
dipendente non esiste.
Dall’ 1/1/2004, gli associati in partecipazione
non iscritti ad albi professionali e i cui compensi sono qualificati
come redditi da lavoro autonomo, hanno l’obbligo di iscriversi all’Inps
presso una loro specifica gestione, e versare un contributo
previdenziale pari al 17,39% o al 18,39% del reddito complessivo (a
seconda della propria fascia di reddito). Il fondo dedicato agli
associati in partecipazione, però, non erogherà prestazioni sociali
(indennità di malattia, infortunio e maternità), ma è finalizzato
unicamente all’erogazione della pensione al raggiungimento dei
requisiti.
Per il versamento del contributo obbligatorio, che
viene calcolato in base al reddito imponibile ai fini Irpef,
l’associato versa il 45%, e il restante 55% è a carico del
committente.
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Le
collaborazioni a progetto
Per i contratti a progetto è obbligatoria la forma scritta.
I collaboratori a progetto devono svolgere la loro attività in base al
progetto assegnatogli dal committente. Possono gestire autonomamente la
propria attività, e il committente non deve esercitare su di lui il
potere direttivo e disciplinare.
Ciò che differenzia le collaborazioni a progetto
dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è
l’indicazione di un progetto o programma di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente.
Infatti, qualora manchi questa indicazione il
giudice può considerare il contratto a progetto lavoro subordinato (ma
non automaticamente a tempo indeterminato) sin dalla data d’inizio
dell’attività lavorativa.
Il collaboratore a progetto, anche se gode di
autonomia organizzativa, deve sincronizzare la propria attività al
ciclo produttivo del committente. Anche se teoricamente il lavoratore a
progetto gode di autonomia nelle modalità di esecuzione della
prestazione, all’interno del contratto individuale è possibile anche
prevedere forme temporali vincolanti della prestazione lavorativa (vedi
dlgs n. 276/03 e circolare ministero del lavoro n.1/04). In altre
parole nel contratto individuale si può legittimamente definire anche
un orario preciso della prestazione.
Il contratto di deve poi prevedere la durata,
determinata o determinabile, della collaborazione. Ma alla sua scadenza
il contratto può essere prorogato o riattivato attraverso un altro
progetto o programma di lavoro -anche identico a quello scaduto- per
tutte le volte che il datore di lavoro lo ritenga opportuno quindi,
teoricamente, senza limiti.
I collaboratori a progetto sono obbligati a versare
al fondo Inps gestione separata un’aliquota del 17,80% o 18,80%, in
base alla fascia di reddito. Per i collaboratori iscritti ad altri
fondi previdenziali obbligatori e per i titolari di pensione indiretta
o di reversibilità, l’aliquota è fissata al 10 %. Il committente
deve versare i 2/3 dell’aliquota prevista e il lavoratore il restante
terzo.
Le collaborazioni a progetto possono essere svolte
anche con partita Iva individuale, ma, anche di fronte alle richieste
dei committenti, è bene evitare di aprire una propria partita Iva, sia
perché richiede scosti di gestione assai elevati, sia perché offre al
collaboratore minori tutele.
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(Rassegna sindacale, n. 17, 29 aprile - 5
maggio 2004)
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