SPECIALE - Primo maggio 2004

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La legge 30 e il lavoro

Le nuove forme contrattuali atipiche

a cura di Ilaria Screpante, Nidil Cgil

La legge 30 del 2003 sulla riforma del mercato del lavoro, e successivamente il decreto attuativo 276/2003 e la circolare del ministero del Lavoro n. 1/04, introducono e disciplinano nuove modalità lavorative.

Alle collaborazioni coordinate e continuative, che a differenza di quanto afferma il governo non spariscono, si aggiungono le collaborazioni a progetto. Inoltre, alle collaborazioni occasionali si aggiunge il lavoro occasionale accessorio e le prestazioni occasionali, definite anche collaborazioni coordinate e continuative occasionali.

Il lavoro interinale (disciplinato dalla legge 196/97), invece è stato sostituito dall’istituto della somministrazione.

Insomma, con la nuova disciplina, a differenza di quando sostiene la campagna mediatica messa in atto dal governo, sono stati introdotte ulteriori precarietà rendendo, di fatto, ancora più deboli e privi di tutele i lavoratori atipici.

Le collaborazioni coordinate e continuative
I collaboratori coordinati e continuativi, a differenza dei lavoratori autonomi, agiscono in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d’impresa. A differenza dei lavoratori dipendenti, invece, i collaboratori hanno autonomia organizzativa e non sono soggetti al potere direttivo e disciplinare del committente.

Per le collaborazioni coordinate e continuative non è previsto l’obbligo del contratto scritto. In questa modalità lavorativa è necessario, però, sincronizzare l’attività del lavoratore e il ciclo produttivo del committente. Quindi, il collaboratore gode di autonomia circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento, ma l’attività lavorativa deve collegarsi all’organizzazione dell’impresa.

Il contratto di collaborazione, pur potendo prevedere l’esclusività, non prevede automaticamente l’unicità della prestazione, a meno che ciò non sia previsto un esplicito divieto nel suo contratto individuale.

Questi collaboratori sono obbligati a iscriversi al fondo Inps gestione separata e, se non hanno altre coperture previdenziali obbligatorie, devono versare un’aliquota previdenziale pari al 17,80% o al 18,80% (in base alla fascia di reddito).

Per i collaboratori iscritti ad altri fondi previdenziali obbligatori e i titolari di pensione indiretta o di reversibilità, l’aliquota è fissata al 10 %. Il committente deve versare i 2/3 e il lavoratore il restante terzo.

Le collaborazioni coordinate e continuative possono essere svolte anche con partita Iva individuale. Anzi, spesso i committenti, per abbattere i costi e alleggerirsi di responsabilità, chiedono ai lavoratori l’apertura della partita Iva. È bene, invece, evitare di aprire partita Iva individuale sia perché offre minore tutele, sia perché richiede scosti di gestione piuttosto alti.  

La riforma del mercato del lavoro esclude esplicitamente dall’applicazione dei nuovi contratti a progetto i collaboratori iscritti a un albo professionale, i collaboratori di società sportive e associazioni di promozione sportiva riconosciute, i pensionati di vecchiaia, i collaboratori delle pubbliche amministrazioni, gli amministratori di società e i partecipanti a collegi e commissioni, gli agenti e i rappresentanti di commercio, chi svolge lavoro autonomo occasionale e tutti i collaboratori esentati dall’applicazione dei collaboratori a progetto da uno specifico accordo aziendale tra impresa e organizzazioni sindacali aziendali.

Le collaborazioni coordinate e continuative occasionali
Con la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2004, è stata introdotta, di fatto, una ulteriore tipologia contrattuale: il lavoro coordinato e continuativo occasionale.

Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative che, nello stesso anno solare e con lo stesso committente, hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni e prevedono un compenso complessivo non superiore a 5000 (cinquemila) euro.

Come per le collaborazioni coordinate e continuative, il collaboratore coordinato e continuativo occasionale agisce in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d’impresa.

Queste collaborazioni sono caratterizzate da un costante coordinamento tra l’attività del lavoratore e il ciclo produttivo del committente, ma il lavoratore gode di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento.

Nel caso in cui i limiti temporali e retributivi che caratterizzano queste collaborazioni di «portata limitata» non vengano rispettati, il rapporto di collaborazione è assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto.

Le collaborazioni coordinate e continuative occasionali si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da soggetti svantaggiati (art. 70 e seguenti, dlgs. n. 276/03), sia dal lavoro occasionale, dove non è previsto né un coordinamento con il committente, né una continuità della prestazione.

I collaboratori coordinati e continuativi occasionali hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps e devono versare un’aliquota, ripartita tra committente e collaboratore, pari al 17,80% o al 18,80% (in base alla fascia di reddito). Il committente versa i 2/3 e il lavoratore il restante terzo.

Le collaborazioni occasionali (o lavoro autonomo occasionale)
Il collaboratore occasionale svolge la sua attività in modo autonomo e non è tenuto a rispettare orari rigidi e predeterminati.

In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare uno specifico orario e la sua attività non è strutturale al ciclo produttivo, ma è solo di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.

Questa modalità lavorativa non prevede né il versamento di contributi previdenziali (a meno che il reddito annuo sia superiore a 5.000 euro), né un contratto scritto, né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori. Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. Naturalmente la ritenuta d’acconto non esaurisce gli obblighi fiscali del lavoratore relativi al reddito complessivo annuo.

Il decreto legge 269/2003, convertito nella legge 236/2003, all’art. 44, prevede che dal 1 gennaio 2004 i collaboratori occasionali che hanno un reddito annuo superiore a 5.000 euro sono obbligati a iscriversi e a versare contributi previdenziali presso la gestione separata Inps dei lavoratori parasubordinati. In questo caso, i collaboratori occasionali dovranno versare la stessa aliquota prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, ossia del 17,80% o del 18,80%, a seconda del reddito lordo percepito durante l’anno.

Le consulenze professionali (prestazioni d’opera)
Si può parlare di prestazione d’opera quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Le consulenze professionali, dal punto di vista normativo, sono definite prestazioni d’opera e fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile e, se si tratta di prestazioni d’opera intellettuali, agli articoli 2229-2230 e seguenti. Non esistono contratti, accordi o normative nazionali che disciplinano la prestazione d’opera.

Sebbene non sia obbligatoria la forma scritta, generalmente le parti firmano un «ordine di lavoro o contratto di prestazione d’opera». Questo documento, poiché è l’unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso, è bene che comprenda una descrizione dettagliata dell’opera o del servizio richiesti; i tempi di consegna - da parte del committente - dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; la data e le modalità di recesso; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento e una penale in caso di ritardato. Infatti, in caso di tardivo o mancato pagamento è possibile per il lavoratore anche il ricorso alle vie legali.

Dopo l’approvazione del dlgs 276/03, i prestatori d’opera devono essere in possesso di partita Iva individuale. I prestatori d’opera iscritti al Fondo Inps del 10%, anche se la loro prestazione è occasionale, devono indicare nella fattura la rivalsa previdenziale del 4%. Si è esenti da tale obbligo solo se l’attività oggetto della consulenza (o prestazione d’opera) è differente dalla propria attività professionale prevalente.

Associazione in partecipazione
E’ doveroso premettere che NIdiL-Cgil, insieme alla Filcams-Cgil e all’Ufficio vertenze della Cgil nazionale, ritengono i contratti di associazione in partecipazione un’elusione sostanziale del contratto di lavoro subordinato. Pertanto tali contratti vanno scoraggiati e contrastati. Il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall’articolo 2549 del codice civile, stabilisce che l’associante (l’imprenditore) attribuisca all’associato (lavoratore) una partecipazione agli utili dell’azienda. L’apporto del lavoratore può essere sia una prestazione di carattere patrimoniale sia una prestazione d’opera.

Il lavoratore (l’associato) ha diritto al rendiconto periodico della gestione dell’impresa. Il dlgs 276/03 introduce per l’associazione in partecipazione un’importante novità: ove manchino adeguate erogazioni a chi lavora o un’effettiva partecipazione all’impresa, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti per il lavoro subordinato per figure corrispondenti.

Contemporaneamente, però, la legge prevede che il committente attraverso attestazioni o documentazione può dimostrare che il lavoro dell’associato non ha natura subordinata ma rientra in altre tipologie di lavoro esistenti. In questo caso, dunque, l’equiparazione economica, contributiva e normativa al lavoro dipendente non esiste.

Dall’ 1/1/2004, gli associati in partecipazione non iscritti ad albi professionali e i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo, hanno l’obbligo di iscriversi all’Inps presso una loro specifica gestione, e versare un contributo previdenziale pari al 17,39% o al 18,39% del reddito complessivo (a seconda della propria fascia di reddito). Il fondo dedicato agli associati in partecipazione, però, non erogherà prestazioni sociali (indennità di malattia, infortunio e maternità), ma è finalizzato unicamente all’erogazione della pensione al raggiungimento dei requisiti.

Per il versamento del contributo obbligatorio, che viene calcolato in base al reddito imponibile ai fini Irpef, l’associato versa il 45%, e il restante 55% è a carico del committente.

Le collaborazioni a progetto
Per i contratti a progetto è obbligatoria la forma scritta.

I collaboratori a progetto devono svolgere la loro attività in base al progetto assegnatogli dal committente. Possono gestire autonomamente la propria attività, e il committente non deve esercitare su di lui il potere direttivo e disciplinare.

Ciò che differenzia le collaborazioni a progetto dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è l’indicazione di un progetto o programma di lavoro o fasi di esso determinati dal committente.

Infatti, qualora manchi questa indicazione il giudice può considerare il contratto a progetto lavoro subordinato (ma non automaticamente a tempo indeterminato) sin dalla data d’inizio dell’attività lavorativa.

Il collaboratore a progetto, anche se gode di autonomia organizzativa, deve sincronizzare la propria attività al ciclo produttivo del committente. Anche se teoricamente il lavoratore a progetto gode di autonomia nelle modalità di esecuzione della prestazione, all’interno del contratto individuale è possibile anche prevedere forme temporali vincolanti della prestazione lavorativa (vedi dlgs n. 276/03 e circolare ministero del lavoro n.1/04). In altre parole nel contratto individuale si può legittimamente definire anche un orario preciso della prestazione.

Il contratto di deve poi prevedere la durata, determinata o determinabile, della collaborazione. Ma alla sua scadenza il contratto può essere prorogato o riattivato attraverso un altro progetto o programma di lavoro -anche identico a quello scaduto- per tutte le volte che il datore di lavoro lo ritenga opportuno quindi, teoricamente, senza limiti.

I collaboratori a progetto sono obbligati a versare al fondo Inps gestione separata un’aliquota del 17,80% o 18,80%, in base alla fascia di reddito. Per i collaboratori iscritti ad altri fondi previdenziali obbligatori e per i titolari di pensione indiretta o di reversibilità, l’aliquota è fissata al 10 %. Il committente deve versare i 2/3 dell’aliquota prevista e il lavoratore il restante terzo.

Le collaborazioni a progetto possono essere svolte anche con partita Iva individuale, ma, anche di fronte alle richieste dei committenti, è bene evitare di aprire una propria partita Iva, sia perché richiede scosti di gestione assai elevati, sia perché offre al collaboratore minori tutele.

(Rassegna sindacale, n. 17, 29 aprile - 5 maggio 2004)

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