SPECIALE - Primo maggio 2004

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La legge 30 
e il lavoro

 

Il lavoro 
a chiamata

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La legge 30 e il lavoro / Le nuove forme contrattuali «tipiche»

Il lavoro a chiamata

a cura di Alessandro Genovesi

Il lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamato o job on call) è stato introdotto nel nostro ordinamento con il dlgs. 276/03 (articoli 33-40) in attuazione della legge delega n. 30/03. Sono note le critiche della Cgil a questo particolare tipo di contratto, considerato come l’espressione della massima mercificazione del lavoro e della precarietà. Il sindacato ritiene che i soggetti più deboli nel mercato del lavoro, a cui il nuovo contratto si rivolge, vengano infatti privati di ogni diritto e tutela, incerti sulla reale consistenza di un reddito variabile di giorno in giorno, obbligati ad aspettare una possibile, ma non certa, chiamata al lavoro. La Cgil si impegnerà affinché tale tipologia di lavoro non entri nelle aziende italiane, con tutti gli strumenti contrattuali, vertenziali e giuridici disponibili. In questo articolo descriveremo le caratteristiche salienti del lavoro a chiamato, rinviando ai giudici critici noti, qui brevemente ricordati.

Definizione

Il contratto di lavoro a chiamata può essere a tempo determinato o indeterminato ed è riconducibile a una particolare forma di lavoro subordinato, in cui il lavoratore si mette a disposizione del proprio datore, impegnandosi a rispondere ad una sua chiamata e a svolgere quindi la mansione pattuita.

Quando si può lavorare con questo contratto
Due sono i casi previsti dalla normativa. O (cause oggettive) per i motivi e le esigenze individuate dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale o territoriale da sindacati comparativamente più rappresentativi (ma se i sindacati di settore non sono intervenuti per regolare tale istituto entro il 9 luglio 2004 – magari anche prevedendone il non utilizzo – il ministro del Lavoro può, con un apposito decreto, sostituire la mancata contrattazione) o, in via sperimentale e da subito (cause soggettive), per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni e per i lavoratori con più di 45 anni iscritti alle liste di mobilità. E’ in ogni caso vietato ricorrervi per sostituire lavoratori in sciopero; presso imprese che abbiano, entro i sei mesi precedenti, licenziato, ridotto l’orario di lavoro, messo in cassa integrazione o in mobilità lavoratori con identiche mansioni; presso aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del decreto legislativo 626/94. Il lavoro intermittente riguarda solo il settore privato, essendo esplicitamente escluso per le pubbliche amministrazioni (un apposito tavolo ministeriale con i sindacati del settore deciderà se e come armonizzare le diverse norme per pubblico e privato).

Forma del contratto di lavoro e relative comunicazioni
Il contratto di lavoro a chiamata deve essere redatto in forma scritta (ai soli fini della prova) e deve contenere la durata dell’impiego e dei motivi (rispetto a quando si può lavorare con questo contratto) previsti dai contratti collettivi di lavoro o dalle norme di legge; il luogo e le modalità della disponibilità garantita dal lavoratore, nonché il relativo preavviso con cui lo si può chiamare a svolgere la mansione pattuita (tale preavviso non può essere inferiore a un giorno lavorativo); il trattamento economico e normativo che spetta al lavoratore comprensivo dell’eventuale indennità di disponibilità; le forme e i modi con cui il datore è legittimato a richiedere e verificare l’esecuzione del lavoro; i tempi e i modi di pagamento; le eventuali misure di sicurezza e prevenzione, specifiche per la mansione svolta. Tutti questi elementi devono recepire le eventuali indicazioni stabilite nei contratti collettivi di lavoro.

Retribuzione
Il lavoratore a chiamata percepirà per le ore realmente svolte presso il proprio datore un trattamento economico che non potrà essere meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni (anche se occorrerà capire come rendere esigibili per esempio i premi di produzioni e i beni accessori del contratto di 2° livello). Il trattamento economico, normativo e previdenziale sarà cioè riproporzionato in base alle ore di lavoro effettivamente prestate, sia per l’importo della paga globale e delle singole voci che la compongono (se cioè un lavoratore percepisce per 100 ore mensili 1000 euro globali, il lavoratore a chiamata, che nel mese è stato impiegato 10 ore, percepirà 100 euro e su questi ultimi avverranno i versamenti corrispondenti). Saranno inoltre riproporzionati anche i versamenti previdenziali, le ferie, i trattamenti di malattia, infortunio sul lavoro, maternità, congedi parentali (del tipo che se a 100 ore di lavoro corrisponde il diritto maturato a 2 giorni di ferie, in caso di 10 ore di lavoro a chiamata si matura il diritto a 0,2 giorni). In realtà come (e cosa) si intenda per riproporzionatura è ancora un mistero (si pensi al diritto alla malattia, alla maternità, agli stessi versamenti previdenziali; vuol dire che si matura il diritto a 2 ore di malattia in un mese? E i periodi di maternità come si possono riproporzionare? Si parla degli importi?). Al di là dell’evidente confusione si tratta infatti – a detta di molti giuristi – di una norma incostituzionale e comunque di difficilissima gestione poiché tali diritti si conoscono solo ex post la prestazione, cioè a consuntivo delle ore fatte (a differenza del part-time per esempio dove comunque vi è una base oraria minima predeterminata di ore di lavoro).

Indennità
All’eventuale retribuzione (se si sarà chiamati) si potrà sommare l’indennità di disponibilità. Potranno infatti esistere due tipi di contratti di lavoro intermittente. Uno in cui il lavoratore dà la propria disponibilità a rispondere alla chiamata, senza esclusività alcuna e senza l’impegno di rispondervi; un altro in cui invece il lavoratore si impegna a rispondere al datore (di fatto in esclusiva) a fronte di un’indennità mensile di disponibilità. In base ad un recente decreto (10 marzo 2004) l’indennità mensile sarà divisibile in quote orarie (si assume come coefficiente divisore quello del contratto collettivo applicato all’impresa, per esempio 180, e allora, se l’indennità è fissata in 180 euro, per ogni ora di lavoro effettivamente svolta, l’indennità si ridurrà di 1 euro);  sarà definita dai Ccnl e comunque non potrà essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal contratto applicato dall’azienda (a parità di mansioni svolte).

Tale indennità minima sarà quindi costituita dal 20% del minimo tabellare (paga base), relativa contingenza, E.D.R, ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima, ecc.). Si sta parlando di una somma variabile tra i 180 e i 250 euro mensili. Sull’indennità, come previsto dal 276/03, i contributi saranno versati per il loro effettivo ammontare anche in deroga ai minimali, e  questa sarà esclusa dal computo di ogni istituto di legge e contratto collettivo (cioè ingloba tutto).

In caso di un contratto di lavoro a chiamata per prestazioni per cui il lavoratore si impegna a rispondere per lavorare il fine settimana, nonché durante le ferie estive o vacanze di natale e pasquali (esempio la ristorazione) l’indennità sarà corrisposta solo se di è effettivamente risposto alla chiamata (più che un’indennità è di fatto un «premio fedeltà»). I contratti collettivi potranno prevedere altri periodi specifici (per esempio Novembre per la stagione sciistica).

In caso di malattia (o altro evento che renda impossibile rispondere ad un’eventuale chiamata, per esempio un infortunio) il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore, specificando la durata dell’impedimento. Durante questo periodo di «ferma» il lavoratore  non percepirà nemmeno l’indennità di disponibilità (se il lavoratore non informa il datore perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni). In caso di rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata il lavoratore potrà essere licenziato su due piedi, dovrà restituire l’indennità percepita fino a quel momento e potrà inoltre essere citato dall’azienda per danni. 

Versamenti contributivi aggiuntivi
Un apposito decreto del ministro del Lavoro (ancora da emanare, al momento in cui si scrive) di concerto con il ministro dell’Economia stabilirà la misura della retribuzione convenzionale dei lavoratori a chiamati (una sorta di media, per esempio 800 euro mensili). I lavoratori potranno versare volontariamente e a loro spese i contributi necessari a colmare l’eventuale differenza  tra quanto realmente versato (se ovviamente la loro retribuzione reale è stata inferiore a quella convenzionale, anche solo perché hanno percepito per diversi mesi solo l’indennità di disponibilità) e i versamenti «convenzionali» basati sulla cifra individuata dal decreto.

Diritti non economici
Premesso che il lavoratore non potrà ricevere trattamenti discriminatori (discriminazione razziale, sessuale, ecc.), per tutto il periodo durante il quale il lavoratore è in attesa di chiamata, non matura alcun diritto se non quello di percepire l’eventuale indennità di disponibilità. Inoltre, ai fini di definire la dimensione di impresa (in relazione per esempio all’applicazione dell’art. 18 dello statuto o per la legge 223/91 in caso di crisi aziendale, ecc.) sarà computato in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (per intenderci se si ha un’impresa con 10 dipendenti subordinati a tempo indeterminato che svolgono regolarmente la loro prestazione e con 6 lavoratori a chiamata che lavorano ciascuno – sommando le proprie ore – 30  giorni al mese l’azienda risulterà avere 11 dipendenti). Fatte salve previsioni dei contratti collettivi di lavoro più favorevoli, il datore è obbligato ad informare, con cadenza annuale, le rappresentanze sindacali in azienda (se presenti) sull’andamento del ricorso al lavoro a chiamata.

(Rassegna sindacale, n.17, 29 aprile - 5 maggio 2004)

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