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Sta nascendo un nuovo lavoratore. I suoi
connotati? Flessibile, naturalmente, e solitario. Munito di un unicum
contrattuale che difficilmente potrà condividere con colleghi e
compagni. Titolare di lavoro individuale in affitto, somministrato, a
chiamata o intermittente – sfilza d’aggettivazioni poco
rassicuranti. E nullatenente, o quasi, in quanto a tutele. La sala
parto in cui si consuma l’avvento è la legge 30 sul mercato del
lavoro, un provvedimento sul quale il giudizio del sociologo Luciano
Gallino è “decisamente negativo” e – aggiungiamo noi -
notevolmente pessimistico.
“La prima considerazione da fare – spiega
Gallino - è che si tratta di una legge piuttosto complicata,
soprattutto se guardiamo al suo decreto attuativo, che consta di ben
86 articoli. A parte questa premessa, il giudizio è negativo per
almeno due ragioni. In primo luogo perché è stata abolita la norma
che vietava la somministrazione e intermediazione di manodopera. Con
l’introduzione delle agenzie di somministrazione, che assumono
direttamente il lavoratore e poi l’affittano, la persona stessa del
lavoratore viene a scomparire. Si realizza uno scambio commerciale tra
soggetti diversi, il somministratore e l’acquirente, dove
l’identità del lavoratore non ha la minima rilevanza. Il che
comporterà anche problemi di rappresentanza sindacale gravissimi. Se
infatti è vero che la legge 30 consente al lavoratore in affitto o
intermittente di svolgere attività sindacale, resta però il fatto
che egli andrà a svolgerla nei confronti di un soggetto che non è il
suo datore di lavoro.
La seconda riserva che questa legge ispira è che
essa praticamente fotografa l’esistente (è stato anche detto e
teorizzato dai suoi estensori), invece di modificarlo in positivo. Ci
si limita a offrire una cornice normativa alle irregolarità
(sommerso, lavoro nero ecc.) facendole diventare regolari. Mi sembra
una regressione rispetto alle grandi innovazioni che il diritto del
lavoro ha introdotto nel Novecento, soprattutto nel periodo tra il
1945 e il 1970. Il diritto del lavoro ha sempre operato per il
miglioramento delle condizioni di lavoro. Basti pensare, ad esempio,
alla progressiva riduzione dell’orario nel corso degli ultimi
decenni. Di questo spirito riformatore nella legge 30 non c’è
traccia”.
Soffermiamoci per un istante sulla matrice
ideologica della legge. Si è detto e ripetuto che si tratta di un
provvedimento neoliberista di stampo thatcheriano. Eppure molti
esperti hanno rilevato un difetto opposto, vale a dire un eccesso di
regole e precetti che alla fine tradirebbe un spirito assai più
interventista, da parte del governo, di quanto non sembri. Non le
pare?
A me, sinceramente, sembra senz’alcun dubbio una
legge neoliberista. Ma più che alla Thatcher direi alla Blair, dal
momento che considero il blairismo come una forma di thatcherismo
proseguito con gli stessi mezzi. La legge 30 e il decreto attuativo
sono infatti strettamente apparentati con la dottrina del cosiddetto workfare,
in base al quale la mano pubblica ti assicura qualche tutela ma tu
devi stare al gioco e accettare lavori in posti distanti anche 50
chilometri da dove vivi o che sono retribuiti di meno rispetto a
quanto guadagnavi prima. Al fondo di tale dottrina c’è l’idea che
se le persone sono disoccupate la colpa sia soprattutto loro, e che
dunque non meritino sussidi rilevanti né cassa integrazione. Si
devono invece pungolare affinché accettino il lavoro che c’è, in
un’altra città o in un altro settore produttivo, pur in presenza di
ribassi salariali. Sostegni e sussidi sono legati al fatto di
accettare il lavoro quale che sia. Questa è la ricetta del workfare,
una formula nata con Blair nel Regno Unito ma estesa anche ad altri
paesi europei e ora introdotta, sebbene tardivamente, in Italia.
Alla legge è stato dato il nome di Marco Biagi, il giuslavorista
assassinato dalle Br due anni fa. Secondo lei quanto c'è di Biagi nel
provvedimento? Quanto resta del Libro Bianco e quanto può davvero un
singolo studioso influenzare simili processi politici?
Dare alla legge il nome di uno studioso assassinato dalle Br è stato
un tentativo abbastanza inverecondo di metterla al riparo da qualsiasi
critica. La prassi vuole che le leggi prendano il nome dal primo
firmatario; dunque in questo caso dovrebbe chiamarsi legge Maroni o,
in alternativa, legge 30. Inoltre ho studiato tutti i documenti che
hanno portato alla legge, e dalla lettura si constata che gli autori
del Libro Bianco erano almeno sette, coordinati dal sottosegretario
Sacconi e da Biagi. Senza trascurare che, da quando è scomparso Biagi,
molte parti del Libro Bianco che sono poi confluite nella legge 30
sono state rafforzate: si è cercato di farle passare come un lascito
dello studioso, quando invece era intervenuta la mano di altri esperti
ancora.
Veniamo al dettaglio della legge. Che impatto avrà sul mercato del
lavoro?
Per dare un’idea dello scenario che si profila dobbiamo
ricorrere a due formule chiave: “frammentazione della produzione”
da un lato e “individualizzazione dei rapporti di lavoro”
dall’altro. Il modello organizzativo delle aziende sta cambiando:
vengono frammentate e disperse sul territorio in quanto a dimensioni e
funzioni. È il fenomeno sempre più diffuso delle cosiddette
esternalizzazioni, in base al quale parti importanti dei processi
produttivi sono affidate ai terzisti.
Per i lavoratori coinvolti in simili processi la conseguenza più
immediata può essere un cambiamento delle categoria d’appartenenza.
Ad esempio: se uno faceva l’informatico in un’azienda meccanica,
era contrattualizzato nella categoria dei metalmeccanici; ma se entro
un processo di outsourcing diventa dipendente di un’azienda di
informatica, va a finire nel settore informatico e delle
comunicazioni. Su questa tendenza si innesta poi un intento che mi
pare soggiacente alla legge 30, vale a dire quello
dell’individualizzazione dei rapporti di lavoro. Significa che se
uno è giovane, altamente qualificato e si trova a svolgere una
professione che in quel momento è sulla cresta dell’onda e molto
richiesta, beh allora può spuntare un buon contratto individuale.
E per tutti gli altri?
Per tutti gli altri, invece, individualizzazione significa
indebolimento della capacità contrattuale, il che vuol dire che sono
soli con le loro debolezze dinanzi all’impresa. Se a questo
aggiungiamo, infine, che con la legge 30 le diverse tipologie
contrattuali del lavoro sono diventate 40 - quindi una moltitudine di
figure atipiche cui le imprese, volendo, possono ricorrere –, viene
fuori un quadro problematico e difficile. Moltiplicare i contratti
atipici significa infatti aumentare il costo umano della flessibilità,
oltre che frammentare maggiormente le forze di lavoro producendo
scenari di interesse collettivo, e di rivendicazione, estremamente
differenziati e presumibilmente incontrollabili. Inoltre
frammentazione funzionale, cambio d’appartenenza di categoria e
proliferazione delle tipologie contrattuali complicano la vita
innanzitutto a sindacati e lavoratori, visto che ostacolano la
rappresentanza sindacale e indeboliscono le capacità contrattuali, ma
anche alle stesse aziende, che probabilmente vanno incontro a costi
organizzativi ed economici rilevanti.
Si è parlato molto della riduzione di tutele e diritti prodotta
dalla normativa, e più in generale dell’assenza di protezione
sociale per i lavoratori irregolari. Qual è la situazione attuale e
cosa andrebbe fatto?
Non bisogna mai dimenticare che in queste trasformazioni ciò che
si chiede sono sacrifici, adattamenti, mutamenti che riguardano sempre
delle persone e non solo dei processi produttivi o degli oggetti.
Questo vale anche per la flessibilità: sovente se ne parla come se si
trattasse della flessibilità di segmenti metallici o plastici e non
di persone. Ovviamente non è così. Tuttavia la legge 30 e il suo
decreto attuativo non affrontano minimamente la questione delle
tutele, e quindi rafforzano una necessità che si avverte ormai da
anni riguardo all’introduzione di protezioni sociali per i
lavoratori irregolari o atipici. La lista è lunga. Bisognerebbe in
particolare tutelare la continuità del reddito, perché tutti i
lavori previsti dal decreto attuativo sono in realtà lavori
discontinui. Occorrono poi tutele in campo previdenziale; i contributi
delle figure previste dal decreto attuativo, infatti, sono molto
bassi, perché nei periodi di discontinuità lavorativa il versamento
previdenziale è proporzionale all’entità della cosiddetta indennità
di disponibilità. E già adesso si calcola che coloro che hanno avuto
contratti atipici sin dall’inizio (ormai sono sette, otto anni che
ci sono) rischiano di trovarsi con delle pensioni nell’ordine del
30% del salario medio. Il salario medio ammonta a circa mille e cento
euro, perciò le pensioni degli attuali co.co.co. et simili
sarebbero di 300, 350 euro. Sono calcoli fatti da esperti e confermati
dal presidente dell’Inpdap. Sarebbero necessarie anche delle tutele
di ordine sanitario, per non parlare del reddito minimo. Insomma, per
questi milioni di atipici bisognerebbe pensare a un’estensione del
welfare che già copre i lavoratori a tempo indeterminato, ma anche a
delle innovazioni che al momento non si vedono.
Sulla costruzione di un welfare che ancora non c’è siamo tutti
d’accordo. Basterebbe questo a tutelare gli atipici?
In realtà occorrerebbe anche porre un limite ai contratti flessibili.
La porta della flessibilità non è stata aperta dalla legge 30, ma
dal “pacchetto Treu” dell’Ulivo. Quell’operazione, però, era
all’interno di contratti collettivi che prevedevano i cosiddetti
limiti di contenimento, per cui un’azienda poteva assumere part time
però non più del 5-10% della forza lavoro; poteva utilizzare il
lavoro ripartito (che non è un’invenzione di questa legge) ma anche
in questo caso entro pochi punti percentuali. In realtà ai contratti
flessibili esistenti il decreto attuativo aggiunge cinque o sei nuove
figure, nulla più. I contratti a progetto infatti sono una
riverniciatura dei co.co.co., ma con una regressione riguardo alle
classificazioni del lavoro. Il part time certo non è una novità.
L’unica vera novità è l’estensione del lavoro in affitto. Ma,
ripeto, il vero cambiamento, e in peggio, introdotto da questa legge
sta nel fatto che in pratica viene eliminato ogni limite.
Insomma le aziende avranno mano libera…
Esatto. Ma bisogna vedere se l’operazione funzionerà. I costi
di simili modificazioni organizzative sono infatti così alti che le
imprese potrebbero utilizzarle molto meno di quanto auspica qualcuno.
Al riguardo, al di là della legge, abbiamo già qualche indicatore.
Ad esempio i contratti a tempo determinato introdotti con una leggina
dell’ottobre 2001: sono arrivati intorno al 9-10% delle nuove
assunzioni e lì si sono fermati. Il che può voler dire tante cose:
che per ottenere effetti ci vuole più tempo, forse anni; ma anche che
forse le aziende hanno scoperto che tutto sommato il lavoro a tempo
determinato non è un gran vantaggio, se non in certe situazioni, dal
momento che anche la memoria delle persone e le esperienze accumulate
sono importanti.
Esistono spazi di miglioramento della legge, mediante la
contrattazione, per le parti sociali?
Senza dubbio. Mi viene in mente ad esempio, riguardo al lavoro
intermittente o anche alla disponibilità del lavoro assunto da
un’agenzia di intermediazione, che la legge prevede che il preavviso
(di lavoro) non possa essere inferiore a una giornata; il che apre
scenari molto preoccupanti. Per chi lavora con quel contratto,
preavviso di una giornata significa impossibilità di programmare.
Ebbene, la legge dice: "non inferiore a un giorno", ma
questo non esclude che il preavviso possa essere anche notevolmente
superiore. Avere una settimana di preavviso anziché un giorno sarebbe
già più umano: questo è uno spazio di contrattazione. Poi se ne
apriranno altri. Ma non facciamoci illusioni: restano comunque delle
nicchie, degli angoli che però possono fare una certa differenza
nella gestione dei nuovi tipi di lavoro.
Difficoltà per i sindacati e per i lavoratori. E’ così nero il
futuro di lavoro per le nuove generazioni?
Non del tutto. I nuovi modelli organizzativi offrono spazi di
libertà un tempo impensabili. Il modello di produzione distribuito,
che vede le aziende assumere dimensioni medie sempre più limitate,
offre maggiori opportunità all’iniziativa personale, alla creatività,
all’autonomia, di quanto non accadesse nella grande azienda
burocratica che aveva - come ad esempio le aziende siderurgiche negli
anni Settanta - 30 o 32 livelli di mansioni, dal manovale al tecnico
altamente specializzato o al quadro. In questo modo di produrre
relativamente nuovo ciascuno deve contare su se stesso. Senza dubbio
il lavoro a spezzoni può essere utile ai giovani per fare esperienza
e maturare, ma – ripeto - bisognerebbe introdurre dei limiti: se
lavori in modo precario o flessibile per quattro o cinque anni, poi
dovresti avere diritto a un lavoro stabile.
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