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Con gli articoli 54-59 del decreto legislativo
276/03 sono stati aboliti per il settore privato i contratti di
formazione/lavoro («sopravvivono» fino a scadenza solo quelli
approvati o iniziati prima della pubblicazione del decreto). I vecchi
contratti di formazione sono stati infatti sostituiti dai contratti di
inserimento (i contratti di formazione/lavoro potranno essere ancora
stipulati per le pubbliche amministrazioni a cui il decreto non si
applica) definiti, questi ultimi, come contratti di lavoro diretti a
realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto
lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
di particolari categorie di persone.
A regolare le caratteristiche di questa tipologia contrattuale, e i
diversi profili dei piani di inserimento (cioè della formazione da
offrire al lavoratore) vi sono specifiche norme di legge, che sono
state integrate e migliorate da un accordo interconfederale firmato
dalle parti sociali l’ 11 febbraio 2004 (si sottolinea comunque che
l’efficacia di questo accordo è transitoria, cioè vige fino a
quando i contratti collettivi degli specifici settori produttivi non
avranno regolato il nuovo contratto).
Chi riguarda
Potranno essere assunti con questo tipo di contratto soggetti di età
compresa tra i diciotto e i ventinove anni; disoccupati di lunga
durata da ventinove fino a trentadue anni (cioè disoccupati che, dopo
aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività autonoma, siano
alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi);
lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un
posto di lavoro; lavoratori che desiderino riprendere un’attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; donne di
qualsiasi età residenti in un’ area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10
per cento quello maschile; persone riconosciute affette, ai sensi
della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico.
Per quanto riguarda l’applicazione della
disciplina per le donne in aree a forte disoccupazione ad oggi il
decreto ministeriale specifico che determinerà le aree geografiche
con particolari situazioni di disoccupazione femminile non è stato
ancora pubblicato. Potranno assumere con contratto di inserimento gli
enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese;
associazioni professionali, socio-culturali, sportive; fondazioni;
enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di
categoria.
Il progetto «formativo»
Per poter stipulare un contratto di inserimento occorrerà definire,
con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di
inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. Competerà
ai contratti collettivi di lavoro, anche all’interno degli enti
bilaterali, la definizione dei piani individuali di inserimento con
particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche
attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione
continua. Nel progetto individuale di inserimento dovranno comunque
essere sempre indicati la qualifica che verrà conseguita; la durata e
le modalità della formazione (di cui almeno 16 ore teoriche dedicate
all’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di
disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed
accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione
dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore). In
caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto
individuale di inserimento il datore di lavoro sarà tenuto a versare
la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
Per poter assumere mediante contratti di
inserimento, è necessario inoltre che il datore di lavoro abbia
mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il
cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi
precedenti; un sessanta per cento a cui occorre sottrarre i lavoratori
che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che,
al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di
rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i
contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché
i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in misura pari a quattro contratti (per intenderci se
un’azienda aveva assunto 5 ragazzi con contratto di inserimento e
vuole assumerne altri, dovrà aver assunto a tempo indeterminato
almeno uno dei cinque). Tale limite non trova applicazione qualora,
nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia
venuto a scadere un unico contratto di inserimento.
Condizioni e fine delle agevolazioni
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e in esso devono
essere specificamente indicati il progetto individuale di inserimento
(in mancanza di forma scritta il contratto é nullo e il lavoratore si
intende assunto a tempo indeterminato); la durata (il contratto di
inserimento non può essere inferiore a nove mesi e superiore ai
diciotto mesi, elevabili a trentasei in caso di assunzione di persone
affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico);
l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto
collettivo applicato ed il livello di inquadramento attribuiti al
lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento; l’orario di
lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato; la
categoria di inquadramento del lavoratore, che potrà essere di uno o
due livelli inferiori rispetto alla qualifica finale; un trattamento
di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto
previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di
formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati
in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista
dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a
settanta giorni.
Ricordiamo che nel calcolare il limite massimo di
durata non si deve tenere conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei
periodi di astensione per maternità. Inoltre il contratto di
inserimento non é rinnovabile tra le stesse parti ed eventuali
proroghe del contratto sono ammesse esclusivamente fino al
raggiungimento del limite massimo di durata previsto (18 mesi). I
lavoratori con contratto di inserimento non potranno essere esclusi
dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti,
ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive
eventualmente corrisposte al personale dipendente, nonché di tutte le
maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche
dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto
collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Salvo
specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti
con contratto di inserimento sono inoltre esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l’applicazione di particolari normative e istituti (tipo l’art. 18
della legge 300/70). Infine nei casi in cui il contratto venga
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di
inserimento/reinserimento dovrà essere computato nell'anzianità di
servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto,
con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o
istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità
professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano
progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere
del tempo.
Rispetto ai «vecchi» contratti di formazione e lavoro, sono state
abrogate le agevolazioni contributive (che variano da una
decontribuzione del 25-50% dei contributi dovuti dal datore, fino alla
possibilità di versare una misura fissa, come per gli apprendisti)
per i giovani che hanno tra i 18 e i 29 anni, mentre sono state
confermate per tutti gli altri soggetti. In ogni caso restano
applicabili, se più favorevoli, le disposizioni previste dalla legge
223/91, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori
disoccupati (se cioè vengono assunti lavoratori in mobilità, ecc.).
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