SPECIALE - Primo maggio 2004

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La legge 30 
e il lavoro

 

Il contratto 
di inserimento

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La legge 30 e il lavoro / Le nuove forme contrattuali «tipiche»

Il contratto di inserimento

Con gli articoli 54-59 del decreto legislativo 276/03 sono stati aboliti per il settore privato i contratti di formazione/lavoro («sopravvivono» fino a scadenza solo quelli approvati o iniziati prima della pubblicazione del decreto). I vecchi contratti di formazione sono stati infatti sostituiti dai contratti di inserimento (i contratti di formazione/lavoro potranno essere ancora stipulati per le pubbliche amministrazioni a cui il decreto non si applica) definiti, questi ultimi, come contratti di lavoro diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di persone.

A regolare le caratteristiche di questa tipologia contrattuale, e i diversi profili dei piani di inserimento (cioè della formazione da offrire al lavoratore) vi sono specifiche norme di legge, che sono state integrate e migliorate da un accordo interconfederale firmato dalle parti sociali l’ 11 febbraio 2004 (si sottolinea comunque che l’efficacia di questo accordo è transitoria, cioè vige fino a quando i contratti collettivi degli specifici settori produttivi non avranno regolato il nuovo contratto).

Chi riguarda

Potranno essere assunti con questo tipo di contratto soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni (cioè disoccupati che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività autonoma, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi); lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; donne di qualsiasi età residenti in un’ area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Per quanto riguarda l’applicazione della disciplina per le donne in aree a forte disoccupazione ad oggi il decreto ministeriale specifico che determinerà le aree geografiche con particolari situazioni di disoccupazione femminile non è stato ancora pubblicato. Potranno assumere con contratto di inserimento gli enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali, sportive; fondazioni; enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria.

Il progetto «formativo»
Per poter stipulare un contratto di inserimento occorrerà definire, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. Competerà ai contratti collettivi di lavoro, anche all’interno degli enti bilaterali, la definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua. Nel progetto individuale di inserimento dovranno comunque essere sempre indicati la qualifica che verrà conseguita; la durata e le modalità della formazione (di cui almeno 16 ore teoriche dedicate all’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore). In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro sarà tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.

Per poter assumere mediante contratti di inserimento, è necessario inoltre che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti; un sessanta per cento a cui occorre sottrarre i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti (per intenderci se un’azienda aveva assunto 5 ragazzi con contratto di inserimento e vuole assumerne altri, dovrà aver assunto a tempo indeterminato almeno uno dei cinque). Tale limite non trova applicazione qualora, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un unico contratto di inserimento.

Condizioni e fine delle agevolazioni
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e in esso devono essere specificamente indicati il progetto individuale di inserimento (in mancanza di forma scritta il contratto é nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato); la durata (il contratto di inserimento non può essere inferiore a nove mesi e superiore ai diciotto mesi, elevabili a trentasei in caso di assunzione di persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico); l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento; l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato; la categoria di inquadramento del lavoratore, che potrà essere di uno o due livelli inferiori rispetto alla qualifica finale; un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta giorni.

Ricordiamo che nel calcolare il limite massimo di durata non si deve tenere conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità. Inoltre il contratto di inserimento non é rinnovabile tra le stesse parti ed eventuali proroghe del contratto sono ammesse esclusivamente fino al raggiungimento del limite massimo di durata previsto (18 mesi). I lavoratori con contratto di inserimento non potranno essere esclusi dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale dipendente, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Salvo specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono inoltre esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (tipo l’art. 18 della legge 300/70). Infine nei casi in cui il contratto venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento dovrà essere computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo.

Rispetto ai «vecchi» contratti di formazione e lavoro, sono state abrogate le agevolazioni contributive (che variano da una decontribuzione del 25-50% dei contributi dovuti dal datore, fino alla possibilità di versare una misura fissa, come per gli apprendisti) per i giovani che hanno tra i 18  e i 29 anni, mentre sono state confermate per tutti gli altri soggetti. In ogni caso restano applicabili, se più favorevoli, le disposizioni previste dalla legge 223/91, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati (se cioè vengono assunti lavoratori in mobilità, ecc.).

(Rassegna sindacale, n.17, 29 aprile - 5 maggio 2004)

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