SPECIALE - Primo maggio 2004

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Le nuove forme contrattuali «tipiche»

 

Il part time

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Le nuove forme contrattuali «tipiche»

Il part time

E' considerato part-time quel particolare contratto con orario inferiore a quello normale oggi fissato in 40 ore settimanali (o meno se così previsto dai ccnl). Il part-time può essere orizzontale (alcune ore tutti i giorni), verticale (alcune ore solo in determinati giorni, periodi, mesi), misto (ovvero in parte orizzontale e in parte verticale). Il decreto legislativo n. 276, con l'articolo 46, ha profondamente modificato il contratto di lavoro part-time per il settore privato (le nuove norme non si applicano nelle amministrazioni pubbliche). Prima di tutto ha esteso la possibilità di ricorrervi anche nel settore agricolo, per rapporti a tempo determinato, per contratti a contenuto formativo quali l’apprendistato o l’inserimento (purché la peculiare articolazione dell'orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative).

I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni  comparativamente più rappresentative, nonché i contratti collettivi aziendali, potranno stabilire le condizioni e le modalità della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il contratto di lavoro part–time dovrà avere forma scritta ai soli fini della prova, indicando puntualmente la durata della prestazione e la collocazione oraria della stessa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Nel caso in cui non ci sia una durata fissata dai contratti collettivi datore di lavoro e lavoratore, attraverso le cosiddette clausole elastiche o flessibili, potranno accordarsi tra di loro.

Rispetto al passato spariscono due norme importanti: in caso di superamento dei tetti massimi previsti per il lavoro supplementare, ove i ccnl non prevedessero conseguenze specifiche, è stato abrogato l’obbligo ad una maggiorazione dei compensi del 50% (si parla ora di una congrua maggiorazione che può anche non essere economica, come ad esempio i riposi compensativi); non è più rimessa ai contratti collettivi inoltre la possibilità di consolidare l’orario (cioè se si aveva un part-time di 16 ore, ma si facevano spesso 4 ore supplementari, il contratto si «consolidava» in un part-time a 20 ore).

Il lavoro supplementare (inteso come il lavoro svolto oltre l'orario concordato nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno) potrà essere richiesto (con 2 giorni di preavviso) per i motivi ed i casi previsti dai contratti collettivi, che individueranno le conseguenze nei casi di superamento dei limiti consentiti.  In presenza della regolamentazione collettiva non è più necessario, rispetto a quanto prevedevano le vecchie norme sul part-time, il consenso al lavoro supplementare da parte del lavoratore. In caso di rifiuto del lavoratore a rendere la prestazione supplementare, tale evento può acquisire rilevanza disciplinare. In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è inoltre ammesso su base volontaria, e previo accordo individuale, senza limiti, fermo restando quello del tempo pieno. Per quanto riguarda le cosiddette clausole flessibili o elastiche (cioè le clausole contrattuali per cui un datore può richiedere di variare la collocazione temporale della prestazione, spostando di «turno» o i giorni della settimana all’inizio pattuiti) queste non sono più materia esclusiva della contrattazione collettiva, ma materia disponibile anche dei singoli contratti individuali. Clausole che potranno essere aggiunte al contratto di lavoro individuale anche al momento stesso dell’assunzione (la norme dice anche con l’assistenza del delegato sindacale, ma noi immaginiamo quale potere abbia il disoccupato di pretendere tale diritto ancor prima di entrare in azienda). E’ stato abrogato poi il diritto al ripensamento cioè il diritto, dopo 6 mesi, di ritornare alla collocazione temporale inizialmente prevista. Saranno infine possibili clausole elastiche con aumento di orario (si sposta la collocazione e si aumentano le ore giornaliere) senza però forme di consolidamento (del tipo «ti assumo con un part-time da 8 ore settimanali e poi attraverso clausole concordate a livello individuale ti faccio fare 20 ore).

(Rassegna sindacale, n.17, 29 aprile - 5 maggio 2004)

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