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E' considerato part-time quel particolare
contratto con orario inferiore a quello normale oggi fissato in 40 ore
settimanali (o meno se così previsto dai ccnl). Il part-time può
essere orizzontale (alcune ore tutti i giorni), verticale (alcune ore
solo in determinati giorni, periodi, mesi), misto (ovvero in parte
orizzontale e in parte verticale). Il decreto legislativo n. 276, con
l'articolo 46, ha profondamente modificato il contratto di lavoro
part-time per il settore privato (le nuove norme non si applicano
nelle amministrazioni pubbliche). Prima di tutto ha esteso la
possibilità di ricorrervi anche nel settore agricolo, per rapporti a
tempo determinato, per contratti a contenuto formativo quali
l’apprendistato o l’inserimento (purché la peculiare
articolazione dell'orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle
finalità formative).
I contratti collettivi nazionali e territoriali
stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative, nonché i contratti collettivi aziendali, potranno
stabilire le condizioni e le modalità della prestazione lavorativa
nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il contratto di lavoro part–time dovrà avere
forma scritta ai soli fini della prova, indicando puntualmente la
durata della prestazione e la collocazione oraria della stessa con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Nel caso in
cui non ci sia una durata fissata dai contratti collettivi datore di
lavoro e lavoratore, attraverso le cosiddette clausole elastiche o
flessibili, potranno accordarsi tra di loro.
Rispetto al passato spariscono due norme
importanti: in caso di superamento dei tetti massimi previsti per il
lavoro supplementare, ove i ccnl non prevedessero conseguenze
specifiche, è stato abrogato l’obbligo ad una maggiorazione dei
compensi del 50% (si parla ora di una congrua maggiorazione che può
anche non essere economica, come ad esempio i riposi compensativi);
non è più rimessa ai contratti collettivi inoltre la possibilità di
consolidare l’orario (cioè se si aveva un part-time di 16 ore, ma
si facevano spesso 4 ore supplementari, il contratto si «consolidava»
in un part-time a 20 ore).
Il lavoro supplementare (inteso come il lavoro
svolto oltre l'orario concordato nel contratto individuale ed entro il
limite del tempo pieno) potrà essere richiesto (con 2 giorni di
preavviso) per i motivi ed i casi previsti dai contratti collettivi,
che individueranno le conseguenze nei casi di superamento dei limiti
consentiti. In presenza della regolamentazione collettiva non è
più necessario, rispetto a quanto prevedevano le vecchie norme sul
part-time, il consenso al lavoro supplementare da parte del
lavoratore. In caso di rifiuto del lavoratore a rendere la prestazione
supplementare, tale evento può acquisire rilevanza disciplinare. In
mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è
inoltre ammesso su base volontaria, e previo accordo individuale,
senza limiti, fermo restando quello del tempo pieno. Per quanto
riguarda le cosiddette clausole flessibili o elastiche (cioè le
clausole contrattuali per cui un datore può richiedere di variare la
collocazione temporale della prestazione, spostando di «turno» o i
giorni della settimana all’inizio pattuiti) queste non sono più
materia esclusiva della contrattazione collettiva, ma materia
disponibile anche dei singoli contratti individuali. Clausole che
potranno essere aggiunte al contratto di lavoro individuale anche al
momento stesso dell’assunzione (la norme dice anche con
l’assistenza del delegato sindacale, ma noi immaginiamo quale potere
abbia il disoccupato di pretendere tale diritto ancor prima di entrare
in azienda). E’ stato abrogato poi il diritto al ripensamento cioè
il diritto, dopo 6 mesi, di ritornare alla collocazione temporale
inizialmente prevista. Saranno infine possibili clausole elastiche con
aumento di orario (si sposta la collocazione e si aumentano le ore
giornaliere) senza però forme di consolidamento (del tipo «ti assumo
con un part-time da 8 ore settimanali e poi attraverso clausole
concordate a livello individuale ti faccio fare 20 ore).
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