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Con gli articoli 41-45 del decreto attuativo
276/03 è stato regolamentato nel nostro paese il lavoro ripartito
(detto anche a coppia o, in inglese, job sharing). Con questo nome si
intende quel particolare contratto di lavoro per cui due persone si
assumono l’obbligo di adempiere ad un’unica prestazione di lavoro
(per esempio un turno di guardia).
In pratica, a meno che i due lavoratori e il
datore non si mettano d’accordo diversamente specificandolo nel
contratto, ogni membro della coppia è responsabile direttamente
dell’adempimento dell’intero lavoro (del tipo che se uno dei due
è impossibilitato a raggiungere il luogo di lavoro, l’obbligo della
prestazione si «trasferisce sull’altro lavoratore”). I due
lavoratori potranno tra loro accordarsi ripartendosi i tempi e le
prestazioni (nonché sostituendosi a vicenda) purché alla fine «il
lavoro si faccia».
Eventuali sostituzioni da parte di una terza
persona (magari perché entrambi i lavoratori sono impossibilitati a
presentarsi) è vietata (a meno che non vi sia il permesso del datore
di lavoro). Le dimissioni o il licenziamento di uno dei due
comporteranno inoltre l’immediata risoluzione del contratto anche
per l’altro (per intenderci, nel caso giusta causa per l’uno anche
l’altro, indipendentemente dalla propria «innocenza», sarà
licenziato; fattispecie questa giudicata da molti palesemente
incostituzionale – si pensi al licenziamento di un lavoratore quando
l’altro sta per esempio svolgendo il servizio militare o è in
maternità). Il datore potrà valutare, caso per caso, se assumere
allora, con un altro contratto, il lavoratore incolpevole o non
dimissionario.
Il contratto di lavoro a coppia dovrà essere
stipulato in forma scritta ai fini della prova e dovrà prevedere la
misura percentuale e la collocazione temporale della prestazione
(orario giornaliero, collocazione settimanale, mensile o annuale) che
dovrà essere svolta da ogni lavoratore, il luogo di lavoro e il
trattamento economico e normativo per ciascuno di essi, le eventuali
misure di sicurezze specifiche per il tipo di attività. Per poter
certificare le assenze, i lavoratori saranno inoltre tenuti a
informare preventivamente il proprio datore, con una cadenza almeno
settimanale, specificando l’orario di lavoro così come ripartito
all’interno della coppia.
Saranno i contratti collettivi nazionali a
regolamentare le modalità e le caratteristiche di questo tipo di
contratto avente natura subordinata (cioè i due lavoratori sono
sottoposti alla disciplina del datore di lavoro). Ai lavoratori in
coppia spetterà un trattamento economico e normativo che, per i
periodi di lavoro svolto, non potrà essere inferiore agli altri
lavoratori subordinati che svolgano le stesse mansioni e che abbiano
le stesse qualifiche. Ovviamente il quantum (salario globale, ma anche
ferie, trattamento di malattia, infortunio sul lavoro,
malattie professionali, congedi parentali) sarà riproporzionato tra i
due, in base a come si sono «divisi» la prestazione di lavoro
effettivamente svolta. Questo ultimo aspetto risulta ad oggi però
particolarmente controverso non essendo chiaro cosa si intenda per
riproporzionatura delle ferie o dei trattamenti per infortunio sul
lavoro. Ai fini delle prestazioni per l’assicurazione generale e
obbligatoria per l’invalidità, la vecchia, l’indennità di
malattia , ecc. e relativi contributi (legati alla durata giornaliera,
settimanale, mensile, annuale della prestazione di lavoro), i
lavoratori in coppia saranno infatti assimilati a quelli part-time, ma
il calcolo delle prestazioni e dei contributi sarà effettuato non
preventivamente (a differenza del part-time non si sa quante «ore
minime» verranno svolte) ma mese per mese (con la possibilità di un
conguaglio a fine anno a seguito dell’effettiva prestazione resa dai
singoli). Ad ognuno dei due lavoratori è inoltre riconosciuto il
diritto a 10 ore di assemblee sindacali l’anno.
In realtà il lavoro condiviso non è una vera e
propria novità, poiché è dal 1998 che in Italia è possibile
lavorare «in coppia». Questo particolare tipo di contratto è stato
espressamente previsto anche dai Ccnl del turismo e del terziario, «nascendo»
a seguito di una circolare del ministero del Lavoro (la n. 43
del 7 aprile 1998) che individuava la caratteristiche fondamentali di
questa forma atipica di prestazione.
Ma che differenza c’è tra il part-time e il
lavoro condiviso (o a coppia)?
Quest’ultimo si distingue dal part-time perché
l’obbligazione è in solido tra i due contraenti (cioè uno risponde
anche dell’altro per l’esecuzione della prestazione di lavoro),
tra i due vi è una ripartizione, in percentuale, dell’orario di
lavoro completo (tanto è che nel contratto si deve indicare anche il
giorno, il mese e l’anno, percentualizzato), il licenziamento di uno
comporta il licenziamento anche dell’altro.
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