SPECIALE - Primo maggio 2004

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La legge 30 
e il lavoro

 

Il lavoro ripartito (job sharing)

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La legge 30 e il lavoro / Le nuove forme contrattuali «tipiche»

Il lavoro ripartito (job sharing)

Con gli articoli 41-45 del decreto attuativo 276/03 è stato regolamentato nel nostro paese il lavoro ripartito (detto anche a coppia o, in inglese, job sharing). Con questo nome si intende quel particolare contratto di lavoro per cui due persone si assumono l’obbligo di adempiere ad un’unica prestazione di lavoro (per esempio un turno di guardia).

In pratica, a meno che i due lavoratori e il datore non si mettano d’accordo diversamente specificandolo nel contratto, ogni membro della coppia è responsabile direttamente dell’adempimento dell’intero lavoro (del tipo che se uno dei due è impossibilitato a raggiungere il luogo di lavoro, l’obbligo della prestazione si «trasferisce sull’altro lavoratore”). I due lavoratori potranno tra loro accordarsi ripartendosi i tempi e le prestazioni (nonché sostituendosi a vicenda) purché alla fine «il lavoro si faccia».

Eventuali sostituzioni da parte di una terza persona (magari perché entrambi i lavoratori sono impossibilitati a presentarsi) è vietata (a meno che non vi sia il permesso del datore di lavoro). Le dimissioni o il licenziamento di uno dei due comporteranno inoltre l’immediata risoluzione del contratto anche per l’altro (per intenderci, nel caso giusta causa per l’uno anche l’altro, indipendentemente dalla propria «innocenza», sarà licenziato; fattispecie questa giudicata da molti palesemente incostituzionale – si pensi al licenziamento di un lavoratore quando l’altro sta per esempio svolgendo il servizio militare o è in maternità). Il datore potrà valutare, caso per caso, se assumere allora, con un altro contratto, il lavoratore incolpevole o non dimissionario.

Il contratto di lavoro a coppia dovrà essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e dovrà prevedere la misura percentuale e la collocazione temporale della prestazione (orario giornaliero, collocazione settimanale, mensile o annuale) che dovrà essere svolta da ogni lavoratore, il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo per ciascuno di essi, le eventuali misure di sicurezze specifiche per il tipo di attività. Per poter certificare le assenze, i lavoratori saranno inoltre tenuti a informare preventivamente il proprio datore, con una cadenza almeno settimanale, specificando l’orario di lavoro così come ripartito all’interno della coppia.

Saranno i contratti collettivi nazionali a regolamentare le modalità e le caratteristiche di questo tipo di contratto avente natura subordinata (cioè i due lavoratori sono sottoposti alla disciplina del datore di lavoro). Ai lavoratori in coppia spetterà un trattamento economico e normativo che, per i periodi di lavoro svolto, non potrà essere inferiore agli altri lavoratori subordinati che svolgano le stesse mansioni e che abbiano le stesse qualifiche. Ovviamente il quantum (salario globale, ma anche ferie, trattamento di  malattia,  infortunio sul lavoro, malattie professionali, congedi parentali) sarà riproporzionato tra i due, in base a come si sono «divisi» la prestazione di lavoro effettivamente svolta. Questo ultimo aspetto risulta ad oggi però particolarmente controverso non essendo chiaro cosa si intenda per riproporzionatura delle ferie o dei trattamenti per infortunio sul lavoro. Ai fini delle prestazioni per l’assicurazione generale e obbligatoria per l’invalidità, la vecchia, l’indennità di malattia , ecc. e relativi contributi (legati alla durata giornaliera, settimanale, mensile, annuale della prestazione di lavoro), i lavoratori in coppia saranno infatti assimilati a quelli part-time, ma il calcolo delle prestazioni e dei contributi sarà effettuato non preventivamente (a differenza del part-time non si sa quante «ore minime» verranno svolte) ma mese per mese (con la possibilità di un conguaglio a fine anno a seguito dell’effettiva prestazione resa dai singoli). Ad ognuno dei due lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a 10 ore di assemblee sindacali l’anno.

In realtà il lavoro condiviso non è una vera e propria novità, poiché è dal 1998 che in Italia è possibile lavorare «in coppia». Questo particolare tipo di contratto è stato espressamente previsto anche dai Ccnl del turismo e del terziario, «nascendo» a seguito di una circolare  del ministero del Lavoro (la n. 43 del 7 aprile 1998) che individuava la caratteristiche fondamentali di questa forma atipica di prestazione.

Ma che differenza c’è tra il part-time e il lavoro condiviso (o a coppia)?

Quest’ultimo si distingue dal part-time perché l’obbligazione è in solido tra i due contraenti (cioè uno risponde anche dell’altro per l’esecuzione della prestazione di lavoro), tra i due vi è una ripartizione, in percentuale, dell’orario di lavoro completo (tanto è che nel contratto si deve indicare anche il giorno, il mese e l’anno, percentualizzato), il licenziamento di uno comporta il licenziamento anche dell’altro.

(Rassegna sindacale, n.17, 29 aprile - 5 maggio 2004)

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