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Diritto del lavoro / Evoluzioni delle legislazioni nazionali e comunitaria

L'occupazione al tempo della flexicurity

di Alessandro Genovesi

Ferme restando le differenze che continuano a persistere tra sistemi sociali ed economici che procedono a “diverse velocità”, si va delineando in Europa una comune base legislativa in materia di lavoro. Notevoli, infatti, sono i passi avanti compiuti nel definire approcci generali alle nuove tendenze del mercato del lavoro, ma anche nell’individuare nuove strategie per ridefinire i punti cardine del diritto del lavoro. Se n’è parlato in una recente conferenza Ue che si è tenuta a Leiden (Olanda), che ha preso in esame l’evoluzione delle legislazioni nazionali e comunitaria dal 1992 a oggi. I due giorni di dibattito sono serviti anche a individuare i possibili scenari futuri di un sistema – quello del diritto del lavoro comunitario – chiamato a fare i conti da un lato con l’individualizzazione di molte forme contrattuali e, dall’altro, con l’ingresso di paesi i cui sistemi giuridici risentono di limiti e contraddizioni tipici di chi ha “scoperto” da poco il mercato.

Nel dibattito tra gli “addetti al lavoro” emerge l’esigenza di una nuova regolamentazione del mercato, dopo aver preso atto del fatto che la liberalizzazione di numerosi istituti contrattuali non ha contribuito a raggiungere gli obiettivi europei di buona e piena occupazione. Per comprendere quanto è avvenuto in questi anni in Europa si possono identificare alcune “letture chiave”.

Evoluzione delle tradizioni costituzionali nazionali
 In questa categoria rientrano sia la traduzione (o la riforma, come nella maggior parte dei casi) in norme fondamentali di nuovi concetti giuridici, sia i comportamenti reali che hanno determinato un’evoluzione nella prassi di confronto tra soggetti costituzionalmente riconosciuti (sindacati, imprese). In riferimento a quest’ultimo aspetto (che solo in parte coincide con l’evoluzione della valenza “erga omnes” della contrattazione collettiva) si è andata ormai consolidando una formalizzazione della partecipazione dei soggetti collettivi – nelle diverse forme di dialogo, confronto, concertazione, codeterminazione – in materie non solo prettamente lavoristiche, ma sociali in senso lato (dalla piattaforma per la nascita del Consiglio nazionale del lavoro in Belgio, fino all’Alleanza per il lavoro in Germania, passando per la concertazione post 1993 in Italia). Una formalizzazione che è divenuta nel tempo base di legittimità anche giuridica per gli atti compiuti conseguentemente (fino alle pronunce della Corte di giustizia europea sull’illegittimità dei provvedimenti per cui venivano lesi interessi diffusi senza alcun passaggio con le organizzazioni sociali). Più in generale il riconoscimento formale dei diritti sociali e l’espansione di un’area di “nuovi diritti” (dalla privacy alla tutela della libertà sessuale, ecc.) caratterizzano l’evoluzione in senso più inclusivo delle carte fondamentali (o delle leggi primarie) in tutti i paesi dell’Unione europea, facendo anche della lotta alla disoccupazione un obbligo istituzionale in molti paesi privi di una normativa di principio al riguardo (Grecia, Lussemburgo, Portogallo).

Impatto della strategia europea per l’occupazione 
Oltre ad aver prodotto pratiche amministrative più avanzate (dal Nap italiano, alla nascita di organismi consultivi permanenti in altri paesi, come la Francia) tale strategia ha spinto numerosi paesi a promuovere interventi legislativi specifici per incentivare sia contratti più “di genere” sia contratti dotati di maggior flessibilità, al fine di raggiungere gli obiettivi preposti. Ciò si è tradotto principalmente in una deregolamentazione di alcuni istituti e nell’introduzione di altri (dal lavoro interinale a forme particolari di contratti di auto impiego, una sorta di co.co.co nostrani). Al riguardo è interessante notare come la domanda di fondo oggi sia come preservare un livello comune di diritti per queste nuove figure che, seppure cresciute in termini quantitativi, non hanno contribuito sensibilmente a far crescere l’occupazione. Nel dibattito europeo, insomma, la questione non è come creare maggiore flessibilità.

Evoluzione e autonomia del diritto del lavoro 
L’interrogativo di cui sopra rimanda direttamente a un’incapacità del diritto commerciale e privato di regolare il rapporto tra persone, quando lo scambio ha comunque una natura materiale e fisica. A far maturare, su questo tema, un orientamento più vicino all’impostazione del diritto del lavoro “mediterraneo” ha contribuito proprio l’esigenza di regolare le Agenzie per il lavoro (intese nel senso ampio del termine, comprensivo anche dei soggetti privati chiamati sul mercato a intervenire con appositi istituti contrattuali, ad esempio il lavoro in affitto). Oggi nel dibattito è centrale la ridefinizione di un’area dell’intervento giuridico (da qui numerosi gli spunti che in Italia potrebbero prendersi e che la Cgil ha di fatto raccolto nelle sue proposte di legge), la cui particolarità sta proprio nel riconoscere alla dimensione della “persona economicamente dipendente” una sua specificità sociale che necessita di regole (o in molti paesi di un’estensione delle regole) capaci di riequilibrare tale dipendenza a prescindere dal nomen juris del contratto di lavoro applicato. Nodo centrale sembrerebbe quindi non essere tanto l’equilibrio da individuare tra esigenze personali, competitività dei sistemi e tutele (tutto viene riassunto nel concetto, spesso abusato, di flexicurity), quanto la necessità che il diritto del lavoro sia capace non solo di registrare al meglio ma anche di promuovere un contesto positivo per la crescita occupazionale. Rispetto alla sbornia liberista che aveva contagiato (e che in Italia contagia) tanta parte dell’accademia, questa evoluzione non è di poco conto.

Evoluzione del diritto comunitario rispetto a forme di lavoro non standard Negli ultimi tempi tale diritto, solo in parte recepito in maniera corretta (scrivono gli esperti della Commissione, citando il caso del dlgs. 368/01 sul tempo determinato) dagli Stati nazionali, enfatizza sempre più una definizione delle forme non standard di lavoro (il contratto a termine e il part-time) come eccezioni: le prime connesse a un’evoluzione delle modalità di produzione che ha caratteristiche ben delineate, le seconde come strumento di conciliazione dei tempi di vita, e quindi come evoluzione di comportamenti sociali che devono trovare una ratio in una norma specifica.

Evoluzione del rapporto tra legislazione e contrattazione collettiva 
Al riguardo la discussione dottrinaria resta aperta, anche alla luce non tanto di un intervento comunitario (molta enfasi viene data alla valenza positiva delle clausole di non regresso rispetto a sistemi misti come quello italiano o tedesco) quanto dei recenti interventi dei legislatori nazionali. Al riguardo si citano proprio i casi dell’Italia e dell’Olanda, ove si assiste a una riduzione della valenza normativa degli atti collettivi privati.

Una prima conclusione quindi è che l’impatto delle normative comunitarie è ancora di omogeneizzazione più che di “imposizione” di concetti giuridici rilevanti, anche al riguardo sono stati compiuti passi avanti. Sicuramente, anche alla luce delle complicazioni che i paesi dell’est porteranno con sé, è venuto il momento di ripensare il principio stesso di una “legge europea leggera” (soft law). Per farlo però – e l’ammonimento degli accademici è assai condivisibile – i principali soggetti che potrebbero concorrere a tale evoluzione devono essere in grado di fare “accordi europei” più stringenti. Le contraddizioni, come ha ricordato un imminente giurista presente ai lavori, vanno sciolte anche in casa sindacale e datoriale.

 

(Rassegna sindacale, n.39, ottobre 2004)

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