|
Ferme restando le differenze che continuano a
persistere tra sistemi sociali ed economici che procedono a “diverse
velocità”, si va delineando in Europa una comune base
legislativa in materia di lavoro. Notevoli, infatti, sono i passi
avanti compiuti nel definire approcci generali alle nuove tendenze del
mercato del lavoro, ma anche nell’individuare nuove strategie per
ridefinire i punti cardine del diritto del lavoro. Se n’è parlato
in una recente conferenza Ue che si è tenuta a Leiden (Olanda), che
ha preso in esame l’evoluzione delle legislazioni nazionali e
comunitaria dal 1992 a oggi. I due giorni di dibattito sono
serviti anche a individuare i possibili scenari futuri di un sistema
– quello del diritto del lavoro comunitario – chiamato a fare i
conti da un lato con l’individualizzazione di molte forme
contrattuali e, dall’altro, con l’ingresso di paesi i cui sistemi
giuridici risentono di limiti e contraddizioni tipici di chi ha
“scoperto” da poco il mercato.
Nel dibattito tra gli “addetti al lavoro”
emerge l’esigenza di una nuova regolamentazione del mercato, dopo
aver preso atto del fatto che la liberalizzazione di numerosi istituti
contrattuali non ha contribuito a raggiungere gli obiettivi europei di
buona e piena occupazione. Per comprendere quanto è avvenuto in
questi anni in Europa si possono identificare alcune “letture
chiave”.
Evoluzione delle tradizioni costituzionali
nazionali
In questa categoria rientrano sia la traduzione (o la riforma,
come nella maggior parte dei casi) in norme fondamentali di nuovi
concetti giuridici, sia i comportamenti reali che hanno determinato
un’evoluzione nella prassi di confronto tra soggetti
costituzionalmente riconosciuti (sindacati, imprese). In riferimento a
quest’ultimo aspetto (che solo in parte coincide con l’evoluzione
della valenza “erga omnes” della contrattazione collettiva) si è
andata ormai consolidando una formalizzazione della partecipazione dei
soggetti collettivi – nelle diverse forme di dialogo, confronto,
concertazione, codeterminazione – in materie non solo prettamente
lavoristiche, ma sociali in senso lato (dalla piattaforma per la
nascita del Consiglio nazionale del lavoro in Belgio, fino
all’Alleanza per il lavoro in Germania, passando per la
concertazione post 1993 in Italia). Una formalizzazione che è
divenuta nel tempo base di legittimità anche giuridica per gli atti
compiuti conseguentemente (fino alle pronunce della Corte di giustizia
europea sull’illegittimità dei provvedimenti per cui venivano lesi
interessi diffusi senza alcun passaggio con le organizzazioni
sociali). Più in generale il riconoscimento formale dei diritti
sociali e l’espansione di un’area di “nuovi diritti” (dalla
privacy alla tutela della libertà sessuale, ecc.) caratterizzano
l’evoluzione in senso più inclusivo delle carte fondamentali (o
delle leggi primarie) in tutti i paesi dell’Unione europea, facendo
anche della lotta alla disoccupazione un obbligo istituzionale in
molti paesi privi di una normativa di principio al riguardo (Grecia,
Lussemburgo, Portogallo).
Impatto della strategia europea per
l’occupazione
Oltre ad aver prodotto pratiche amministrative più avanzate (dal Nap
italiano, alla nascita di organismi consultivi permanenti in altri
paesi, come la Francia) tale strategia ha spinto numerosi paesi a
promuovere interventi legislativi specifici per incentivare sia
contratti più “di genere” sia contratti dotati di maggior
flessibilità, al fine di raggiungere gli obiettivi preposti. Ciò si
è tradotto principalmente in una deregolamentazione di alcuni
istituti e nell’introduzione di altri (dal lavoro interinale a forme
particolari di contratti di auto impiego, una sorta di co.co.co
nostrani). Al riguardo è interessante notare come la domanda di fondo
oggi sia come preservare un livello comune di diritti per queste nuove
figure che, seppure cresciute in termini quantitativi, non hanno
contribuito sensibilmente a far crescere l’occupazione. Nel
dibattito europeo, insomma, la questione non è come creare maggiore
flessibilità.
Evoluzione e autonomia del diritto del lavoro
L’interrogativo di cui sopra rimanda direttamente a un’incapacità
del diritto commerciale e privato di regolare il rapporto tra persone,
quando lo scambio ha comunque una natura materiale e fisica. A far
maturare, su questo tema, un orientamento più vicino
all’impostazione del diritto del lavoro “mediterraneo” ha
contribuito proprio l’esigenza di regolare le Agenzie per il lavoro
(intese nel senso ampio del termine, comprensivo anche dei soggetti
privati chiamati sul mercato a intervenire con appositi istituti
contrattuali, ad esempio il lavoro in affitto). Oggi nel dibattito è
centrale la ridefinizione di un’area dell’intervento giuridico (da
qui numerosi gli spunti che in Italia potrebbero prendersi e che la
Cgil ha di fatto raccolto nelle sue proposte di legge), la cui
particolarità sta proprio nel riconoscere alla dimensione della
“persona economicamente dipendente” una sua specificità sociale
che necessita di regole (o in molti paesi di un’estensione delle
regole) capaci di riequilibrare tale dipendenza a prescindere dal nomen
juris del contratto di lavoro applicato. Nodo centrale sembrerebbe
quindi non essere tanto l’equilibrio da individuare tra esigenze
personali, competitività dei sistemi e tutele (tutto viene riassunto
nel concetto, spesso abusato, di flexicurity), quanto la
necessità che il diritto del lavoro sia capace non solo di registrare
al meglio ma anche di promuovere un contesto positivo per la crescita
occupazionale. Rispetto alla sbornia liberista che aveva contagiato (e
che in Italia contagia) tanta parte dell’accademia, questa
evoluzione non è di poco conto.
Evoluzione del diritto comunitario rispetto a
forme di lavoro non standard Negli ultimi tempi tale diritto, solo
in parte recepito in maniera corretta (scrivono gli esperti della
Commissione, citando il caso del dlgs. 368/01 sul tempo determinato)
dagli Stati nazionali, enfatizza sempre più una definizione delle
forme non standard di lavoro (il contratto a termine e il part-time)
come eccezioni: le prime connesse a un’evoluzione delle modalità di
produzione che ha caratteristiche ben delineate, le seconde come
strumento di conciliazione dei tempi di vita, e quindi come evoluzione
di comportamenti sociali che devono trovare una ratio in una norma
specifica.
Evoluzione del rapporto tra legislazione e
contrattazione collettiva
Al riguardo la discussione dottrinaria resta aperta, anche alla luce
non tanto di un intervento comunitario (molta enfasi viene data alla
valenza positiva delle clausole di non regresso rispetto a sistemi
misti come quello italiano o tedesco) quanto dei recenti interventi
dei legislatori nazionali. Al riguardo si citano proprio i casi
dell’Italia e dell’Olanda, ove si assiste a una riduzione della
valenza normativa degli atti collettivi privati.
Una prima conclusione quindi è che l’impatto
delle normative comunitarie è ancora di omogeneizzazione più che di
“imposizione” di concetti giuridici rilevanti, anche al riguardo
sono stati compiuti passi avanti. Sicuramente, anche alla luce delle
complicazioni che i paesi dell’est porteranno con sé, è venuto il
momento di ripensare il principio stesso di una “legge europea
leggera” (soft law). Per farlo però – e l’ammonimento degli
accademici è assai condivisibile – i principali soggetti che
potrebbero concorrere a tale evoluzione devono essere in grado di fare
“accordi europei” più stringenti. Le contraddizioni, come ha
ricordato un imminente giurista presente ai lavori, vanno sciolte
anche in casa sindacale e datoriale.
|