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1) Ambito di applicazione e destinatari:
* La definizione “forme di previdenza complementare” compete
esclusivamente alle forme pensionistiche che hanno ottenuto
l’approvazione della Covip. Le forme pensionistiche possono essere ad
adesione “collettiva” o “individuale”.
* L’accesso alle forme di previdenza complementare è consentito a
tutte le forme di impiego, sia subordinato sia autonomo, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30 (legge Biagi) e ai relativi decreti
attuativi, nonché ai soggetti diversi dai titolari di reddito di
lavoro o di impresa.
2) Governance dei fondi
* La governance dei fondi è stata individuata secondo criteri di
omogeneità, ed è diversamente regolamentata in funzione della natura
giuridica e della struttura delle forme pensionistiche
3) Banca depositaria
* Sono state confermate le disposizioni in materia con l’ulteriore
vincolo che gli amministratori e i sindaci della banca depositaria
devono riferire alla Covip le eventuali irregolarità riscontrate nella
gestione dei fondi.
4) Finanziamento delle forme pensionistiche complementari
* Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato
mediante contribuzione a carico del lavoratore, del datore di lavoro o
del committente e tramite il conferimento del TFR maturando anche
attraverso modalità tacite.
* I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono
deducibili nella misura massima di € 5.164, anche per coloro che non
raggiungono tale importo applicando la percentuale del 12% al loro
reddito complessivo.
* Per i lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi 5 anni
di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è
consentito dedurre dal reddito complessivo, nei 20 anni successivi al
quinto di partecipazione, contributi per un importo eccedente il
limite di € 5.164.
* La contribuzione alle forme pensionistiche potrà essere prorogata
non oltre i 7 anni dal raggiungimento dell’età pensionabile a
condizione che l’aderente possa far valere, alla data del
pensionamento, almeno 3 anni di contribuzione. In tal caso è in
facoltà dell’aderente decidere il momento di fruizione delle
prestazioni.
5) Conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) maturando
* A partire dall’1 gennaio 2006 i lavoratori del settore privato
potranno decidere di trasferire il TFR maturando (non quindi quello
già maturato al 31.12.2005) alle forme pensionistiche complementari
previste dal decreto, ovvero di mantenerlo in azienda.
* Il conferimento avverrà secondo le seguenti modalità:
a) modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il
lavoratore può conferire l’intero importo del TFR maturando ad una
forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in
alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di
mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale
scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può
conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare
dallo stesso prescelta
b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo
indicato alla lett. a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal
mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei propri
dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi
o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un
diverso accordo aziendale tra le parti; tale accordo deve essere
notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e
personale.
2) in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali
l’azienda abbia aderito, il TFR maturando è trasferito ad una di esse,
individuata in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo il TFR
maturando è conferito a quella delle predette forme pensionistiche
alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior numero di
lavoratori.
3) in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma
pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti
collettivi della quale i lavoratori siano destinatari, il datore di
lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica
complementare istituita presso l’INPS.
* l’adesione a un fondo realizzata tramite il conferimento esplicito o
tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del
lavoratore e del datore di lavoro o del committente.
6) Istituzione e disciplina del fondo pensione residuale
presso l’INPS
* Presso l’INPS è istituito un fondo pensione a contribuzione definita
che accoglie il TFR maturando dei lavoratori. Il fondo ha natura
residuale e riceverà il TFR nel solo caso in cui nessuna delle
modalità di conferimento previste dal decreto abbiano potuto trovare
applicazione.
7) Prestazioni
* Sono individuate due tipologie di prestazioni: quelle finali e
quelle erogabili nel periodo di contribuzione (anticipazioni: cfr.
punto seguente)
* Le prestazioni pensionistiche finali, in forma di rendita o di
capitale, possono essere richieste a partire dal momento della
maturazione del diritto alla richiesta delle prestazioni
pensionistiche obbligatorie con un minimo di 5 anni di partecipazione
alle forme. Sull’importo imponibile delle prestazioni è operata una
ritenuta a titolo di imposta
con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con
un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
8) Diritto del lavoratore ad ottenere anticipazioni
* E’ garantito al lavoratore che abbia conferito il TFR il diritto ad
ottenere un’anticipazione della posizione individuale maturata,
secondo le seguenti modalità:
a) per spese sanitarie relative a sé, al coniuge o ai figli: in
qualsiasi momento e fino al 75%
b) per l’acquisto della prima casa di abitazione: decorsi otto anni di
iscrizione e fino al 50%
c) per altre esigenze di carattere personale: decorsi otto anni di
iscrizione e fino al 30%
* Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per
l’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
9) Regime tributario dei fondi pensione
* Viene mantenuto per tutte le forme pensionistiche l’attuale regime
di tassazione nella misura dell’11% dei risultati netti maturati per
ciascun periodo di imposta.
10) Misure compensative per le imprese
* Sono individuate misure atte a garantire l’assenza di oneri per le
imprese:
a) è prevista una misura di compensazione sul differenziale tra il
costo annuale del TFR e il costo dei finanziamenti sostitutivi dello
stesso erogati da istituti di credito, mediante la deducibilità di un
importo pari al 4% dell’ammontare totale del TFR conferito nel fondo
pensione per le imprese con oltre 50 addetti, e del 6% per
quelle con meno di 50 addetti.
b) viene eliminato il contributo di garanzia sul TFR a carico delle
imprese
c) è prevista l’istituzione di un Fondo pubblico di garanzia per
facilitare l’accesso al credito, in particolare per le piccole e medie
imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche
complementari.
11) Potenziamento della COVIP
* Tutte le forme pensionistiche complementari individuali, anche di
natura assicurativa, dovranno ottenere dalla COVIP un’apposita
autorizzazione al fine di assicurare il rispetto dei principi della
comparabilità dei costi, della trasparenza e della portabilità.
12) Entrata in vigore e regime transitorio
* Il decreto entrerà in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2006.
* Per tutti i lavoratori assunti entro tale data il periodo
transitorio previsto dal decreto per esprimere la volontà di conferire
o meno il TFR decorrerà quindi dall’1 gennaio e terminerà il 30 giugno
2006. Se in questo periodo il lavoratore non avrà espresso alcuna
volontà a partire dall’1 luglio 2006 si applicherà il meccanismo del
silenzioassenso.
13) Campagna di comunicazione e di informazione
* Ogni singolo lavoratore dovrà avere una informazione completa ed
adeguata sui contenuti del decreto, in particolare per quanto riguarda
le modalità di conferimento del TFR e gli effetti del
silenzio-assenso. Per raggiungere questo scopo verranno attuate due
distinte iniziative:
a) a partire dal mese di ottobre di quest’anno verrà effettuata una
intensa campagna di informazione istituzionale su tutti i mezzi di
comunicazione sulla previdenza complementare; la campagna verrà
definita in accordo con le parti sociali, per mezzo di un gruppo di
lavoro di imminente costituzione
b) a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (e per tutta la
durata del regime transitorio) ogni datore di lavoro dovrà inviare ad
ogni singolo lavoratore (anche a mezzo della busta paga) la necessaria
informazione sui contenuti del decreto, secondo le modalità che
saranno definite di comune accordo tra le parti sociali; la stessa
attività di informazione sarà effettuata nei confronti di ogni neo
assunto. |