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Tfr e previdenza complementare

Lo schema di decreto legislativo

Tfr o fondi pensione?

La scelta giusta

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Chi è contrario 
ai fondi pensione

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Tfr e previdenza complementare

Lo schema di decreto legislativo

 

1) Ambito di applicazione e destinatari:
* La definizione “forme di previdenza complementare” compete esclusivamente alle forme pensionistiche che hanno ottenuto l’approvazione della Covip. Le forme pensionistiche possono essere ad adesione “collettiva” o “individuale”.

* L’accesso alle forme di previdenza complementare è consentito a tutte le forme di impiego, sia subordinato sia autonomo, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (legge Biagi) e ai relativi decreti attuativi, nonché ai soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.

2) Governance dei fondi
* La governance dei fondi è stata individuata secondo criteri di omogeneità, ed è diversamente regolamentata in funzione della natura giuridica e della struttura delle forme pensionistiche

3) Banca depositaria
* Sono state confermate le disposizioni in materia con l’ulteriore vincolo che gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire alla Covip le eventuali irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi.

4) Finanziamento delle forme pensionistiche complementari
* Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzione a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e tramite il conferimento del TFR maturando anche attraverso modalità tacite.

* I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili nella misura massima di € 5.164, anche per coloro che non raggiungono tale importo applicando la percentuale del 12% al loro reddito complessivo.

* Per i lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito dedurre dal reddito complessivo, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione, contributi per un importo eccedente il limite di € 5.164.

* La contribuzione alle forme pensionistiche potrà essere prorogata non oltre i 7 anni dal raggiungimento dell’età pensionabile a condizione che l’aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno 3 anni di contribuzione. In tal caso è in facoltà dell’aderente decidere il momento di fruizione delle prestazioni.

5) Conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) maturando
* A partire dall’1 gennaio 2006 i lavoratori del settore privato potranno decidere di trasferire il TFR maturando (non quindi quello già maturato al 31.12.2005) alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto, ovvero di mantenerlo in azienda.

* Il conferimento avverrà secondo le seguenti modalità:

a) modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lett. a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale.

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l’azienda abbia aderito, il TFR maturando è trasferito ad una di esse, individuata in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo il TFR maturando è conferito a quella delle predette forme pensionistiche alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori.

3) in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS.

* l’adesione a un fondo realizzata tramite il conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro o del committente.

6) Istituzione e disciplina del fondo pensione residuale presso l’INPS
* Presso l’INPS è istituito un fondo pensione a contribuzione definita che accoglie il TFR maturando dei lavoratori. Il fondo ha natura residuale e riceverà il TFR nel solo caso in cui nessuna delle modalità di conferimento previste dal decreto abbiano potuto trovare applicazione.

7) Prestazioni
* Sono individuate due tipologie di prestazioni: quelle finali e quelle erogabili nel periodo di contribuzione (anticipazioni: cfr. punto seguente)

* Le prestazioni pensionistiche finali, in forma di rendita o di capitale, possono essere richieste a partire dal momento della maturazione del diritto alla richiesta delle prestazioni pensionistiche obbligatorie con un minimo di 5 anni di partecipazione alle forme. Sull’importo imponibile delle prestazioni è operata una ritenuta a titolo di imposta
con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

8) Diritto del lavoratore ad ottenere anticipazioni
* E’ garantito al lavoratore che abbia conferito il TFR il diritto ad ottenere un’anticipazione della posizione individuale maturata, secondo le seguenti modalità:

a) per spese sanitarie relative a sé, al coniuge o ai figli: in qualsiasi momento e fino al 75%

b) per l’acquisto della prima casa di abitazione: decorsi otto anni di iscrizione e fino al 50%

c) per altre esigenze di carattere personale: decorsi otto anni di iscrizione e fino al 30%

* Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per l’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

9) Regime tributario dei fondi pensione
* Viene mantenuto per tutte le forme pensionistiche l’attuale regime di tassazione nella misura dell’11% dei risultati netti maturati per ciascun periodo di imposta.

10) Misure compensative per le imprese
* Sono individuate misure atte a garantire l’assenza di oneri per le imprese:

a) è prevista una misura di compensazione sul differenziale tra il costo annuale del TFR e il costo dei finanziamenti sostitutivi dello stesso erogati da istituti di credito, mediante la deducibilità di un importo pari al 4% dell’ammontare totale del TFR conferito nel fondo pensione per le imprese con oltre 50 addetti, e del 6% per
quelle con meno di 50 addetti.

b) viene eliminato il contributo di garanzia sul TFR a carico delle imprese

c) è prevista l’istituzione di un Fondo pubblico di garanzia per facilitare l’accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari.

11) Potenziamento della COVIP
* Tutte le forme pensionistiche complementari individuali, anche di natura assicurativa, dovranno ottenere dalla COVIP un’apposita autorizzazione al fine di assicurare il rispetto dei principi della comparabilità dei costi, della trasparenza e della portabilità.

12) Entrata in vigore e regime transitorio
* Il decreto entrerà in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2006.

* Per tutti i lavoratori assunti entro tale data il periodo transitorio previsto dal decreto per esprimere la volontà di conferire o meno il TFR decorrerà quindi dall’1 gennaio e terminerà il 30 giugno 2006. Se in questo periodo il lavoratore non avrà espresso alcuna volontà a partire dall’1 luglio 2006 si applicherà il meccanismo del silenzioassenso.

13) Campagna di comunicazione e di informazione
* Ogni singolo lavoratore dovrà avere una informazione completa ed adeguata sui contenuti del decreto, in particolare per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR e gli effetti del silenzio-assenso. Per raggiungere questo scopo verranno attuate due distinte iniziative:

a) a partire dal mese di ottobre di quest’anno verrà effettuata una intensa campagna di informazione istituzionale su tutti i mezzi di comunicazione sulla previdenza complementare; la campagna verrà definita in accordo con le parti sociali, per mezzo di un gruppo di lavoro di imminente costituzione

b) a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (e per tutta la durata del regime transitorio) ogni datore di lavoro dovrà inviare ad ogni singolo lavoratore (anche a mezzo della busta paga) la necessaria informazione sui contenuti del decreto, secondo le modalità che saranno definite di comune accordo tra le parti sociali; la stessa attività di informazione sarà effettuata nei confronti di ogni neo assunto.

(www.rassegna.it, 1 luglio 2005)

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