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Con un recente pronunciamento, la Cassazione ha
stabilito che il procedimento disciplinare a carico di un funzionario
ministeriale dev’essere concluso nel termine di 120 giorni dalla data
della contestazione dell’addebito. L’inosservanza di tale prescrizione
comporta l’illegittimità della sanzione (Cass. 25 maggio 2005, n.
10991). Un funzionario del ministero delle Finanze è stato arrestato
il 4 giugno ’94 per tentata concussione nei confronti di un
contribuente e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per tale
ragione, egli è stato prima sospeso in via cautelativa dal servizio e
poi, nel corso del procedimento penale, licenziato per giusta causa,
con motivazione riferita ai fatti oggetto del processo penale.
L’impiegato ha impugnato il licenziamento davanti al giudice del
lavoro, sostenendo che, trattandosi di un provvedimento disciplinare,
doveva ritenersi illegittimo per inosservanza delle norme
procedimentali previste dal contratto collettivo del ’95 in materia.
Il ministero si è difeso sostenendo, tra l’altro, che non si era
trattato di un provvedimento disciplinare, ma di un licenziamento per
giusta causa intimato in base all’articolo 2119 del codice civile.
Il tribunale di primo grado ha rigettato la
domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata dalla
Corte d’appello, che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e
ha condannato il ministero a reintegrare il dipendente e a
corrispondergli le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella
dell’effettiva reintegrazione. Secondo il giudice di secondo grado, il
licenziamento era essenzialmente disciplinare e di conseguenza doveva
ritenersi illegittimo, sia perché il ministero non aveva rispettato il
termine di 120 giorni dalla contestazione dell’addebito per concludere
il procedimento (come stabilito dall’articolo 24, comma 6, del
contratto di lavoro del ’95), sia perché il lavoratore era stato
sanzionato nonostante che l’articolo 25, commi 6 e 7, del ccnl
prevedesse la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza
del procedimento penale promosso per i medesimi fatti. Il ministero ha
allora proposto ricorso per cassazione.
Ricorso che la Suprema Corte ha rigettato,
richiamando la propria giurisprudenza, secondo cui ai fini della
qualificazione del licenziamento come “disciplinare” hanno rilevanza
non soltanto le violazioni del codice disciplinare predisposto dal
datore di lavoro, ma anche le violazioni di norme di legge, in primo
luogo quelle penali, nonché l’inosservanza degli altri doveri
fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità
di specifica previsione. Trattandosi di provvedimento disciplinare, ha
osservato la Corte, il ministero era tenuto a rispettare le norme
procedimentali e di garanzia previste dal contratto collettivo.
Pertanto, la Cassazione ha ritenuto di dover confermare quanto
sostenuto dai giudici d’appello, che avevano correttamente ritenuto
illegittimo il licenziamento per il mancato rispetto del termine di
120 giorni dalla contestazione per concludere il procedimento, a pena
d’estinzione dello stesso, con la conseguente violazione della forma
convenzionale, e per il mancato rispetto della sospensione del
procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale per i
medesimi fatti e fino alla sentenza definitiva, con la conseguenza che
il recesso è stato adottato in carenza del relativo potere. |