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Provvedimento disciplinare, non giusta causa

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Licenziamento / Un caso in Cassazione

Provvedimento disciplinare, non giusta causa

di Guido Canestri

Con un recente pronunciamento, la Cassazione ha stabilito che il procedimento disciplinare a carico di un funzionario ministeriale dev’essere concluso nel termine di 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. L’inosservanza di tale prescrizione comporta l’illegittimità della sanzione (Cass. 25 maggio 2005, n. 10991). Un funzionario del ministero delle Finanze è stato arrestato il 4 giugno ’94 per tentata concussione nei confronti di un contribuente e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per tale ragione, egli è stato prima sospeso in via cautelativa dal servizio e poi, nel corso del procedimento penale, licenziato per giusta causa, con motivazione riferita ai fatti oggetto del processo penale. L’impiegato ha impugnato il licenziamento davanti al giudice del lavoro, sostenendo che, trattandosi di un provvedimento disciplinare, doveva ritenersi illegittimo per inosservanza delle norme procedimentali previste dal contratto collettivo del ’95 in materia. Il ministero si è difeso sostenendo, tra l’altro, che non si era trattato di un provvedimento disciplinare, ma di un licenziamento per giusta causa intimato in base all’articolo 2119 del codice civile.

Il tribunale di primo grado ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata dalla Corte d’appello, che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e ha condannato il ministero a reintegrare il dipendente e a corrispondergli le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione. Secondo il giudice di secondo grado, il licenziamento era essenzialmente disciplinare e di conseguenza doveva ritenersi illegittimo, sia perché il ministero non aveva rispettato il termine di 120 giorni dalla contestazione dell’addebito per concludere il procedimento (come stabilito dall’articolo 24, comma 6, del contratto di lavoro del ’95), sia perché il lavoratore era stato sanzionato nonostante che l’articolo 25, commi 6 e 7, del ccnl prevedesse la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale promosso per i medesimi fatti. Il ministero ha allora proposto ricorso per cassazione.

Ricorso che la Suprema Corte ha rigettato, richiamando la propria giurisprudenza, secondo cui ai fini della qualificazione del licenziamento come “disciplinare” hanno rilevanza non soltanto le violazioni del codice disciplinare predisposto dal datore di lavoro, ma anche le violazioni di norme di legge, in primo luogo quelle penali, nonché l’inosservanza degli altri doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Trattandosi di provvedimento disciplinare, ha osservato la Corte, il ministero era tenuto a rispettare le norme procedimentali e di garanzia previste dal contratto collettivo. Pertanto, la Cassazione ha ritenuto di dover confermare quanto sostenuto dai giudici d’appello, che avevano correttamente ritenuto illegittimo il licenziamento per il mancato rispetto del termine di 120 giorni dalla contestazione per concludere il procedimento, a pena d’estinzione dello stesso, con la conseguente violazione della forma convenzionale, e per il mancato rispetto della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti e fino alla sentenza definitiva, con la conseguenza che il recesso è stato adottato in carenza del relativo potere.

(www.rassegna.it, 2 novembre 2005)

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