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Sintesi delle
disposizioni su lavoro e previdenza contenute nel decreto legge n.
112 del 2008
Articolo 18. -
prevede l’obbligo, per le società che gestiscono servizi pubblici
locali a totale partecipazione pubblica, di adottare criteri e
modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento
degli incarichi, nel rispetto dei principi per il reclutamento del
personale nelle amministrazioni pubbliche indicati dall’articolo 35,
comma 3, del D.Lgs. 165/2001 (pubblicità, trasparenza, pari
opportunità, decentramento, indipendenza delle commissioni
giudicatrici);
Articolo 19. -
rimuove i vincoli all'integrale cumulabilità delle pensioni di
anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;
Articolo 20. - reca disposizioni varie in materia
contributiva. Tra le principali: i datori di lavoro che hanno
corrisposto, per legge o per contratto, il trattamento economico di
malattia, con conseguente esonero dell’INPS dall’erogazione della
predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa
contribuzione al medesimo Istituto; a decorrere dal 1° gennaio
2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti
locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare,
secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la
contribuzione per malattia per gli operai; si estende
l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità
ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi, con effetto
dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009:
Articolo 21. -
modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine di cui al
decreto legislativo 368/2001, come da ultimo modificata dalla L.
247/2007. In particolare, l’articolo precisa che l'apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, già
prevista dal decreto legislativo n. 368 a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, è
consentita anche se tali ragioni giustificative sono riferibili alla
ordinaria attività del datore di lavoro. Un’altra modifica viene
introdotta alla disciplina della successione di contratti a termine:
a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 247 del 2007, se
per effetto della successione di contratti a termine per lo
svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra il
datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente i 36 mesi,
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il
rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato, a
decorrere dal superamento del predetto periodo. La stessa legge n.
247 prevede la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a
termine, in deroga, fra gli stessi soggetti, per una sola volta, a
condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il
lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Spetta alle predette
organizzazioni sindacali, concordare la durata dell'ulteriore
contratto. La modifica contemplata dal decreto legge n. 112 prevede
che la disciplina sopra decritta non si applichi nel caso in cui
dispongano diversamente i contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ulteriori
modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro tempoeaneo
riguardano il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato: attualmente tale diritto è riconosciuto (per le
assunzioni effettuate entro i successivi 12 mesi) a tutti i
lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a
tempo determinato, con riferimento alle medesime mansioni a cui si
riferisce l'assunzione, per un periodo superiore a sei mesi: la
modifica contenuta all'articolo 21 del decreto legge n.122 prevede
che la predetta disciplina possa essere derogata dalle eventuali
diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Articolo 22. - modifica la disciplina delle prestazioni
occasionali di tipo accessorio, ampliando le tipologie (sono
aggiunte, rispetto a quelle già previste all'articolo 70 del D. Lgs.
n- 276 del 2003, le attività lavorative rese nei periodi di vacanza
da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto
scolastico di ogni ordine e grado; le attività lavorative rese
nell’ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante
di stampa quotidiana e periodica), ed eliminando i requisiti
soggettivi per poter svolgere tali pretazioni.
Articolo 23. -
la definizione dei profili
formativi dell'apprendistato professionalizzante (per la durata del
quale è confermato il limite massimo di sei anni, ed è soppresso il
limite minimo previgente, fissato a due anni), nel caso di
formazione integralmente aziendale, è rimessa ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti bilaterali; inoltre, il dottorato di ricerca è incluso tra i
titoli di studio per il conseguimento dei quali possono essere
assunti, con contratto di apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione, soggetti di età compresa
tra i diciotto anni e i ventinove anni; la regolamentazione di tale
forma di apprendistato, per i soli profili che attengono alla
formazione, è rimessa alle regioni, e, ove queste ultime non
provvedano, ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro
con le università e le altre istituzioni formative.
Articolo 39. – istituisce il libro unico del lavoro, in
sostituzione dei libri che il datore di lavoro doveva
obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente e
cioè, in particolare, il libro matricola e il libro paga. Nel libro
unico del lavoro, che deve essere tenuto da ogni datore di lavoro
privato con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, sono
iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati
e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il
nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il
livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le
relative posizioni assicurative. Nel libro unico deve essere
annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta dal datore
di lavoro, e deve essere riportato un calendario delle presenze del
lavoratore. Apposite sanzioni sono previste per la violazione degli
obblighi di istituzione, tenuta e d esibizione del libro in
questione. Lo stesso articolo provvede inoltre ad alcune
abrogazioni, tra le quali quella della legge n. 188 del 2007, in in
materia di modalità per le dimissioni volontarie della lavoratrice e
del lavoratore, varata nella scorsa legislatura per contrastare il
fenomeno delle dimissioni in bianco (lettere di dimissioni firmate
in bianco dal lavoratore o dalla lavoratrice all’atto
dell’assunzione).
Articolo 40. - reca disposizioni in materia di tenuta dei
libri ed altri documenti relativi al personale nonché di altri
adempimenti formali: tra l’altro, viene soppresso l’obbligo di
tenere sul luogo di lavoro, a, a disposizione degli incaricati alla
vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale
effettuare le scritturazioni relative al libro paga; consente di
tenere libri e documenti dei datori di lavoro presso lo studio dei
consulenti del lavoro
Articolo 41. – modifica il D.Lgs. 66/2003, recante la
disciplina generale in materia di orario di lavoro, in particolare
per quel che riguarda le definizioni di lavoratore notturno e di
lavoratore mobile. Si prevede inoltre che il riposo giornaliero non
debba necessariamente essere fruito in modo consecutivo nel caso di
attività caratterizzate da regimi di reperibilità e che il previsto
periodo di riposo consecutivo settimanale (almeno ventiquattro ore
consecutive ogni sette giorni) sia calcolato come media in un
periodo non superiore a 14 giorni. Si dispone che, in assenza di
specifiche previsioni nella contrattazione collettiva, le
disposizioni relativa al risposo giornaliero, alle pause,
all’organizzazione del lavoro notturno e alla durata di esso, come
regolate dal D.Lgs. 66/2003 possano essere derogate ad opera dei
contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali)
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Viene soppresso, per il datore
di lavoro, nei casi di effettuazione di lavoro straordinario e di
lavoro notturno, l’obbligo di informare i servizi ispettivi della
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Si
introducono modifiche a specifiche previsioni sanzionatorie per la
violazione della disciplina in materia di orario di lavoro. Viene
inoltre modificato l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, recante
disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori; in particolare, si provvede
ad escludere il caso delle reiterate violazioni della disciplina in
materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo
giornaliero e di riposo settimanale dalle fattispecie che
legittimano l’adozione dei provvedimenti di sospensione
dell’attività imprenditoriale.
Articolo 46. –
interviene in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevedendo, in
particolare, deroghe al requisito della particolare e comprovata
specializzazione di natura universitaria, introdotto dalla legge
finanziaria per il 2008, per i contratti conclusi con professionisti
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.
Articolo 47. - introduce misure volte a rafforzare i
controlli sul rispetto della disciplina in materia di
incompatibilità e di limiti al cumulo degli incarichi per i pubblici
dipendenti
Articolo 49. - modifica le norme concernenti il ricorso a
contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni,
prevedendo la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste per il lavoro
privato, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Vengono quindi resi meno stringenti i precedenti limiti temporali
relativi alla possibilità di utilizzazione del lavoro flessibile,
prevedendosi che le pubbliche amministrazioni non possano ricorrere
all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali
per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo
quinquennio.Rispetto al testo previgente, inoltre, si sopprime la
previsione del divieto di assunzione, per le amministrazioni che
violano la disciplina relativa all’utilizzo delle forme di lavoro
flessibile, per il triennio successivo alla violazione stessa.
Articolo 66 - mira a contenere ulteriormente il
turn over presso le pubbliche amministrazioni, attraverso la
rideterminazione della programmazione triennale del fabbisogno di
personale e il contenimento delle assunzioni per l’anno 2009, con
possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10%, e non al
20% come previsto dalla normativa previgente, di quella relativa
alle cessazioni avvenute nel 2008. Per quanto attiene alla
stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni
interessate, invece, si prevede la diminuzione della possibilità di
procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro
del personale a tempo determinato in possesso di specifici
requisiti, disponendo la possibilità di stabilizzare quest’ultimo
nel limite di un contingente di personale non dirigenziale
corrispondente ad una spesa pari al 10% (anziché 40%) di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Articolo 67. – reca disposizioni in materia di
contrattazione integrativa. In particolare, per il 2009, in attesa
di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento
economico accessorio dei dipendenti pubblici, vengono disapplicate
una serie di disposizioni che stanziano risorse aggiuntive a favore
dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni statali. Inoltre, a decorrere dal 2010, le
risorse previste dalle medesime disposizioni sono ridotte del 20% e
devono essere utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità che
tengano conto del contributo individuale degli uffici e
dell’effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli
obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni. Sempre
a decorrere dal 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni
dello Stato, delle agenzie e di altri enti pubblici non
territoriali, non può superare quello previsto per il 2004, ridotto
del 10%.
Articolo 69. - stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, la progressione economica automatica degli stipendi
prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di
personale in regime di diritto pubblico (i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato,
il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il
personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia)
si sviluppi in classi ed aumenti periodici triennali con effetto
sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al
1° gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore.
Articolo 70. - a decorrere dal 1 gennaio 2009, prevede
l’esclusione, nei confronti dei dipendenti pubblici ai quali sia
stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio,
fermo restando il diritto all’equo indennizzo, dell’attribuzione di
qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di
legge o pattizie.
Articolo 71. - introduce specifiche
misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei
dipendenti pubblici. Si prevede quindi (salvo tassative eccezioni)
la corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per
i primi dieci giorni di assenza per malattia, del solo trattamento
economico fondamentale con esclusione di ogni altro trattamento
accessorio. Si stabilisce inoltre l’obbligo, nelle ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell’anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura
sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica. Si
prevede altresì la non assimilazione delle assenze per malattia alla
presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei
fondi per la contrattazione integrativa. Le norme introdotte
dall’articolo in esame non sono inoltre derogabili dalla
contrattazione collettiva.
Articolo 72. - prevede la progressiva riduzione del
personale delle amministrazioni dello Stato (con esclusione della
scuola), degli enti pubblici non economici, delle università e degli
enti di ricerca, mediante l'introduzione di un nuovo istituto,
l'esonero dal servizio, da attuare su base volontaria per il
triennio 2009-2011, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento
dei limiti di età per il collocamento a riposo. Durante il periodo
di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento
economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto
al momento del collocamento nella nuova posizione, elevato al 70%
nel caso di svolgimento di attività di volontariato durante periodo
medesimo. Un’altra disposizione rimette alla valutazione
dell’amministrazione interessata la concessione della possibilità
per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio
oltre i limiti di collocamento a riposo, in precedenza demandata
alla volontà dei dipendenti stessi.
Articolo 73. - modifica la disciplina del lavoro a tempo
parziale presso le pubbliche amministrazioni: in particolare, la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, attualmente configurata come un diritto soggettivo per il
dipendente, è rimessa alla valutazione discrezionale
dell’amministrazione effettuata in relazione alle esigenze del buon
funzionamento della medesima amministrazione
Articolo 74. - dispone che le
amministrazioni pubbliche ridimensionino, entro il 31 ottobre 2008,
gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza,
razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni
organiche. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi contratto.
Articolo 75. - prevede che le
Autorità indipendenti, in attesa dell'emanazione della specifica
disciplina di riforma, entro 45 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto e, in coerenza con i rispettivi ordinamenti,
riconsiderino le proprie politiche in materia di personale in base a
princìpi di contenimento della spesa, predisponendo allo scopo
appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze
Articolo 76. - reca una
serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione
della spesa di personale degli enti locali e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Articolo 80. – riproduce una norma già contenuta nella legge
n. 448 del 1998 (art. 37, comma 4) e riguarda l’attuazione, dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell’Istituto nazionale
di previdenza sociale (INPS), di un piano straordinario di 200.000
accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci
economici di invalidità civile.
Articolo 83. - prevede la
predisposizione di piani di controllo da parte dell'INPS e
dell'Agenzia delle entrate, anche sulla base dello scambio reciproco
dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire
una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli
obblighi di natura fiscale e contributiva.
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