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Mobbing
Se il capo reparto è
molesto |
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| Mobbing
/ Il caso di Torino |
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| Se il capo reparto è
molesto |
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| Una
sentenza del tribunale di Torino merita di essere segnalata, perché
affronta un tema molto delicato, quello della possibilità d’ottenere un
risarcimento per il grave disagio causato da un ambiente di lavoro reso
nocivo dal comportamento ingiurioso e molesto del capo reparto. La vicenda
è senza dubbio interessante e può essere riassunta nel seguente modo.
Una lavoratrice ha chiesto al giudice del capoluogo piemontese la condanna
del proprio datore di lavoro al risarcimento del danno biologico per
essere stata colpita da depressione psichica in seguito a maltrattamenti
subiti durante la prestazione lavorativa. In particolare, la dipendente
sosteneva d’essere stata adibita al funzionamento di una macchina
grafica collocata in uno spazio angusto, occupato da cassoni e altro
materiale, in una situazione d’isolamento dai compagni di lavoro. In
questo contesto, la lavoratrice sosteneva anche d’essere stata
sottoposta a un trattamento ingiurioso da parte del capo reparto, che
reagiva alle sue segnalazioni di guasti della macchina e ai suoi rilievi
sulle condizioni di lavoro con bestemmie, insulti e frasi sarcastiche. E
faceva inoltre presente d’essere stata costretta, in un primo tempo, ad
assentarsi e successivamente a dimettersi, perché caduta in una grave
forma di crisi depressiva, con frequenti stati di pianto e agorafobia,
senza precedenti nella sua storia personale.
L’azienda si difendeva, contestando in primo luogo le affermazioni
dell’ex dipendente e sostenendo, comunque, di non poter essere chiamata
a rispondere di eventuali comportamenti scorretti del capo reparto. Il
giudice, dopo aver svolto un’accurata istruttoria e aver in particolare
sentito alcuni testimoni sulle condizioni di lavoro, sul comportamento del
capo reparto e sulle condizioni della lavoratrice, con sentenza depositata
il 16 novembre 1999 (est. Ciocchetti) ha accolto la domanda, determinando
in via equitativa il risarcimento dovuto alla lavoratrice. Nella
motivazione della decisione viene rilevato, tra l’altro, che la vicenda
aveva formato oggetto di segnalazione da parte della rappresentanza
sindacale aziendale e che la malattia della lavoratrice era attestata dai
certificati esibiti. Del pregiudizio subito dalla lavoratrice dev’essere
chiamato a rispondere il datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087
del codice civile, essendo questi tenuto a garantire l’integrità
fisio-psichica dei propri dipendenti e, quindi, a impedire e a scoraggiare
eventuali contegni aggressivi e vessatori da parte di preposti e
responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti.
Nel compiere tali valutazioni, il giudice ha ritenuto che la
controversia doveva essere classificata come un caso di mobbing. "Il
termine, proveniente dalla lingua inglese e dal verbo to mob (attaccare,
assalire) e mediato dall’etologia – ha osservato il giudice – si
riferisce al comportamento di alcune specie animali, solite circondare
minacciosamente un membro del gruppo per allontanarlo. Spesso nelle
aziende accade qualcosa di simile, allorché il dipendente è oggetto
ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, vengono
poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette a isolarlo dall’ambiente
di lavoro e, nei casi più gravi, a espellerlo; pratiche il cui effetto è
d’intaccare gravemente l’equilibrio psichico del prestatore,
menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando
catastrofe emotiva, depressione e talora persino suicidio". |
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