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per un’Europa delle donne
 
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Glossario di termini per un’Europa delle donne
Accordo sociale Dalla firma del Trattato di Amsterdam il protocollo sulle politiche sociali è diventato parte integrante del trattato istitutivo dell’Unione europea essendo stato firmato da tutti gli Stati membri. Il capitolo sulla politica sociale si occupa di promozione dell’occupazione, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, lotta contro l'esclusione, sviluppo delle risorse umane ecc. Ribadisce inoltre il riconoscimento del ruolo fondamentale delle parti sociali nel contesto del dialogo sociale e dell’iter legislativo. La conferenza intergovernativa attualmente in corso sta lavorando a una Carta dei diritti fondamentali che verrà approvata a Nizza nel dicembre 2000.

Acquis comunitario Questo termine corrisponde alla piattaforma comune di diritti e obblighi che vincolano l’insieme degli Stati membri nel contesto dell’Unione europea. È in costante evoluzione e comprende, oltre al diritto comunitario, gli atti adottati dall’Unione e gli obiettivi comuni fissati dai trattati. I paesi candidati devono accettare tale acquis per poter aderire all’Unione. Le deroghe sono eccezionali e limitate. L’Unione ha come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo ulteriore dell’acquis e non può in nessun caso recedere da tale impegno.
La Commissione e gli Stati in preadesione studiano le modalità più idonee per adeguare la legislazione di questi ultimi all’acquis comunitario.

Azioni positive (buone pratiche) Misure indirizzate a un gruppo particolare al fine di eliminare e prevenire la discriminazione o di compensare gli svantaggi derivanti dagli atteggiamenti, dai comportamenti e dalle strutture esistenti.

Comunicazione della Commissione europea Atto attraverso il quale la Commissione rende note la sua volontà e le sue intenzioni in relazione ad alcune materie, proponendo una serie di iniziative che dovranno essere sviluppate in accordo con i destinatari.

Decisione comunitaria Atto giuridico, normalmente della Commissione, obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari da esso designati (Stati membri o singoli individui).

Dialogo sociale Con questo termine si indica la procedura di concertazione portata avanti dalle parti sociali sul piano europeo (Unice, Ceep, Ces). Nel dialogo si inseriscono le discussioni tra le parti sociali europee, le loro azioni congiunte e i loro eventuali negoziati, nonché le discussioni tra le parti sociali e le istituzioni dell’Unione europea.
Il dialogo si è avviato nel 1985. Finora sono stati formulati 15 pareri comuni e tre accordi inerenti al congedo parentale, al lavoro a tempo parziale e al lavoro a tempo determinato.

Direttiva comunitaria Atto giuridico delle Comunità europee che vincola gli Stati membri cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere attraverso una procedura di recepimento nella legislazione nazionale.

Direttive sulla parità di trattamento Direttive che estendono la portata del principio di pari trattamento per gli uomini e le donne (che inizialmente, nel Trattato di Roma, riguardava esclusivamente la retribuzione). Il principio è stato esteso ad altri ambiti quali l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (direttiva 76/207/Cee del Consiglio, del 9.2.1976, GUCE L 39), ai regimi obbligatori di sicurezza sociale (direttiva 79/7/Cee del Consiglio, del 19.2.1978, GUCE L 6), ai regimi professionali di sicurezza sociale (direttiva 86/378/Cee del Consiglio, del 24.7.1986, GUCE L 225), a coloro che esercitano un’attività autonoma, comprese le attività nel settore agricolo (direttiva 86/613/Cee del Consiglio, dell’11.12.1986, GUCE L 359), alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/Cee del Consiglio, del 19.10.1992, GUCE L 348), a coloro che fruiscono di un congedo parentale (direttiva 96/34/Cee del Consiglio, del 19.6.1996, GUCE L 145).

Discriminazione Si parla di discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente in ragione del suo sesso.
Si parla di discriminazione indiretta quando una legge, un regolamento, una politica o una prassi, apparentemente neutri, hanno un impatto sproporzionatamente avverso su un unico sesso, a meno che la differenza di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi (direttiva 76/207/Cee del Consiglio, del 9.2.1976, GUCE L 39).

Empowerment femminile Questo termine sta ad indicare tutti i percorsi, individuali e collettivi, di valorizzazione delle risorse femminili nei contesti organizzativi, decisionali e sociali.

Mainstreaming (Integrazione della dimensione delle pari opportunità) L’integrazione sistematica delle situazioni, delle priorità e dei bisogni rispettivi delle donne e degli uomini in tutte le politiche, al fine di promuovere la parità tra le donne e gli uomini e mobilitare tutte le politiche e tutte le misure d’ordine generale sensibilizzandole alle necessità di raggiungere la parità tenendo attivamente e apertamente conto, nella fase di pianificazione, dei loro effetti sulle rispettive situazioni delle donne e degli uomini all’atto della loro attuazione, del loro monitoraggio e della valutazione (comunicazione Com(96)67 def. della Commissione del 21.2.1996).

Onere della prova La persona che intenta un’azione legale è tenuta, in linea di principio, a dimostrare di essere stata vittima di una discriminazione. Nel contesto della parità di trattamento tra gli uomini e le donne una direttiva, basata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, inverte l’onere della prova tra le parti. In caso una persona si ritenga lesa dalla mancata applicazione del principio di pari trattamento, e laddove vi sia una fondata presunzione di discriminazione, spetta alla parte convenuta provare la non sussistenza di tale violazione (sentenza del 17 ottobre 1989, causa C 109/88, Danfoss; direttiva 97/80/Ce del Consiglio, del 15.12.1997, GUCE L 14).

Parere comunitario Atto giuridico comunitario che tende a fissare e a rendere noto il punto di vista dell’istituzione che lo emette in ordine a una questione.

Partecipazione equilibrata di donne e uomini La raccomandazione 96/694/Ce del Consiglio, del 2.12.1996, GUCE L 319 auspica espressamente una più equilibrata rappresentanza di uomini e donne nelle posizioni decisionali in ogni ambito della vita.

Principio di non discriminazione Il principio di non discriminazione è volto a garantire la parità di trattamento tra le persone, quali che siano nazionalità, sesso, razza od origine etnica, religione e credenze, handicap, età od orientamento sessuale.
Tale principio è enunciato negli articoli 12 e 13 del trattato istitutivo dell’Unione europea.

Raccomandazione comunitaria Atto giuridico delle Comunità europee che ha come scopo di ottenere che il destinatario (Stati membri, istituzioni comunitarie e soggetti di diritto interno) tenga un determinato comportamento, giudicato più rispondente agli interessi comunitari.

Regolamento comunitario Atto normativo delle Comunità europee, con portata generale (destinato a Stati membri, persone fisiche e giuridiche determinate per categorie), obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Segregazione occupazionale La concentrazione di donne e uomini in diversi tipi e livelli di attività e occupazione che vede le donne confinate in una gamma più ristretta di occupazioni (segregazione orizzontale) rispetto agli uomini e ai livelli più bassi (segregazione verticale).

Valutazione d’impatto rispetto al sesso/genere La valutazione delle proposte politiche onde accertarne l’eventuale impatto differenziale sulle donne e sugli uomini al fine di adattare tali proposte, così da neutralizzare gli effetti discriminatori e promuovere l’uguaglianza dei sessi.

 

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