Accordo
sociale Dalla firma del Trattato di Amsterdam il protocollo
sulle politiche sociali è diventato parte integrante del
trattato istitutivo dell’Unione europea essendo stato firmato
da tutti gli Stati membri. Il capitolo sulla politica sociale si
occupa di promozione dell’occupazione, miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro, lotta contro l'esclusione,
sviluppo delle risorse umane ecc. Ribadisce inoltre il
riconoscimento del ruolo fondamentale delle parti sociali nel
contesto del dialogo sociale e dell’iter legislativo. La
conferenza intergovernativa attualmente in corso sta lavorando a
una Carta dei diritti fondamentali che verrà approvata a Nizza
nel dicembre 2000.
Acquis comunitario Questo termine corrisponde alla
piattaforma comune di diritti e obblighi che vincolano l’insieme
degli Stati membri nel contesto dell’Unione europea. È in
costante evoluzione e comprende, oltre al diritto comunitario,
gli atti adottati dall’Unione e gli obiettivi comuni fissati
dai trattati. I paesi candidati devono accettare tale acquis per
poter aderire all’Unione. Le deroghe sono eccezionali e
limitate. L’Unione ha come obiettivo la salvaguardia e lo
sviluppo ulteriore dell’acquis e non può in nessun caso
recedere da tale impegno.
La Commissione e gli Stati in preadesione studiano le modalità
più idonee per adeguare la legislazione di questi ultimi all’acquis
comunitario.
Azioni positive (buone pratiche) Misure indirizzate a
un gruppo particolare al fine di eliminare e prevenire la
discriminazione o di compensare gli svantaggi derivanti dagli
atteggiamenti, dai comportamenti e dalle strutture esistenti.
Comunicazione della Commissione europea Atto
attraverso il quale la Commissione rende note la sua volontà e
le sue intenzioni in relazione ad alcune materie, proponendo una
serie di iniziative che dovranno essere sviluppate in accordo
con i destinatari.
Decisione comunitaria Atto giuridico, normalmente
della Commissione, obbligatorio in tutti i suoi elementi per i
destinatari da esso designati (Stati membri o singoli
individui).
Dialogo sociale Con questo termine si indica la
procedura di concertazione portata avanti dalle parti sociali
sul piano europeo (Unice, Ceep, Ces). Nel dialogo si inseriscono
le discussioni tra le parti sociali europee, le loro azioni
congiunte e i loro eventuali negoziati, nonché le discussioni
tra le parti sociali e le istituzioni dell’Unione europea.
Il dialogo si è avviato nel 1985. Finora sono stati formulati
15 pareri comuni e tre accordi inerenti al congedo parentale, al
lavoro a tempo parziale e al lavoro a tempo determinato.
Direttiva comunitaria Atto giuridico delle Comunità
europee che vincola gli Stati membri cui è rivolta per quanto
riguarda il risultato da raggiungere attraverso una procedura di
recepimento nella legislazione nazionale.
Direttive sulla parità di trattamento Direttive che
estendono la portata del principio di pari trattamento per gli
uomini e le donne (che inizialmente, nel Trattato di Roma,
riguardava esclusivamente la retribuzione). Il principio è
stato esteso ad altri ambiti quali l’accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di
lavoro (direttiva 76/207/Cee del Consiglio, del 9.2.1976, GUCE L
39), ai regimi obbligatori di sicurezza sociale (direttiva 79/7/Cee
del Consiglio, del 19.2.1978, GUCE L 6), ai regimi professionali
di sicurezza sociale (direttiva 86/378/Cee del Consiglio, del
24.7.1986, GUCE L 225), a coloro che esercitano un’attività
autonoma, comprese le attività nel settore agricolo (direttiva
86/613/Cee del Consiglio, dell’11.12.1986, GUCE L 359), alle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
(direttiva 92/85/Cee del Consiglio, del 19.10.1992, GUCE L 348),
a coloro che fruiscono di un congedo parentale (direttiva 96/34/Cee
del Consiglio, del 19.6.1996, GUCE L 145).
Discriminazione Si parla di discriminazione diretta
quando una persona è trattata meno favorevolmente in ragione
del suo sesso.
Si parla di discriminazione indiretta quando una legge, un
regolamento, una politica o una prassi, apparentemente neutri,
hanno un impatto sproporzionatamente avverso su un unico sesso,
a meno che la differenza di trattamento possa essere
giustificata da fattori oggettivi (direttiva 76/207/Cee del
Consiglio, del 9.2.1976, GUCE L 39).
Empowerment femminile Questo termine sta ad indicare
tutti i percorsi, individuali e collettivi, di valorizzazione
delle risorse femminili nei contesti organizzativi, decisionali
e sociali.
Mainstreaming (Integrazione della dimensione delle
pari opportunità) L’integrazione sistematica delle
situazioni, delle priorità e dei bisogni rispettivi delle donne
e degli uomini in tutte le politiche, al fine di promuovere la
parità tra le donne e gli uomini e mobilitare tutte le
politiche e tutte le misure d’ordine generale
sensibilizzandole alle necessità di raggiungere la parità
tenendo attivamente e apertamente conto, nella fase di
pianificazione, dei loro effetti sulle rispettive situazioni
delle donne e degli uomini all’atto della loro attuazione, del
loro monitoraggio e della valutazione (comunicazione Com(96)67
def. della Commissione del 21.2.1996).
Onere della prova La persona che intenta un’azione
legale è tenuta, in linea di principio, a dimostrare di essere
stata vittima di una discriminazione. Nel contesto della parità
di trattamento tra gli uomini e le donne una direttiva, basata
sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, inverte l’onere
della prova tra le parti. In caso una persona si ritenga lesa
dalla mancata applicazione del principio di pari trattamento, e
laddove vi sia una fondata presunzione di discriminazione,
spetta alla parte convenuta provare la non sussistenza di tale
violazione (sentenza del 17 ottobre 1989, causa C 109/88,
Danfoss; direttiva 97/80/Ce del Consiglio, del 15.12.1997, GUCE
L 14).
Parere comunitario Atto giuridico comunitario che
tende a fissare e a rendere noto il punto di vista dell’istituzione
che lo emette in ordine a una questione.
Partecipazione equilibrata di donne e uomini La
raccomandazione 96/694/Ce del Consiglio, del 2.12.1996, GUCE L
319 auspica espressamente una più equilibrata rappresentanza di
uomini e donne nelle posizioni decisionali in ogni ambito della
vita.
Principio di non discriminazione Il principio di non
discriminazione è volto a garantire la parità di trattamento
tra le persone, quali che siano nazionalità, sesso, razza od
origine etnica, religione e credenze, handicap, età od
orientamento sessuale.
Tale principio è enunciato negli articoli 12 e 13 del trattato
istitutivo dell’Unione europea.
Raccomandazione comunitaria Atto giuridico delle
Comunità europee che ha come scopo di ottenere che il
destinatario (Stati membri, istituzioni comunitarie e soggetti
di diritto interno) tenga un determinato comportamento,
giudicato più rispondente agli interessi comunitari.
Regolamento comunitario Atto normativo delle Comunità
europee, con portata generale (destinato a Stati membri, persone
fisiche e giuridiche determinate per categorie), obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati
membri.
Segregazione occupazionale La concentrazione di donne
e uomini in diversi tipi e livelli di attività e occupazione
che vede le donne confinate in una gamma più ristretta di
occupazioni (segregazione orizzontale) rispetto agli uomini e ai
livelli più bassi (segregazione verticale).
Valutazione d’impatto rispetto al sesso/genere La
valutazione delle proposte politiche onde accertarne l’eventuale
impatto differenziale sulle donne e sugli uomini al fine di
adattare tali proposte, così da neutralizzare gli effetti
discriminatori e promuovere l’uguaglianza dei sessi.