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Come funziona l’Unione europea?
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Come funziona l’Unione europea?
Gli organismi istituzionali. L’Unione europea è caratterizzata da un sistema istituzionale originale che la distingue dalle organizzazioni politiche classiche. Gli Stati membri (attualmente 15) che hanno sottoscritto i trattati operano una delega di sovranità a favore di organi indipendenti che rappresentano al tempo stesso gli interessi nazionali e l’interesse comunitario, e che sono legati tra loro da rapporti di complementarietà da cui trae origine il processo decisionale

LA POLITICA

Il Consiglio dell’Unione europea è la principale istituzione decisionale dell’Unione. Riunisce i ministri dei 15 paesi secondo i settori iscritti all’ordine del giorno: Esteri, Agricoltura, Industria e così via. Il Consiglio, che rappresenta gli Stati membri, adotta gli atti giuridici comunitari (regolamenti, direttive, decisioni) e dispone di un potere legislativo e di bilancio che condivide con il Parlamento europeo.

Il Consiglio decide secondo il criterio della maggioranza (assoluta o qualificata), oppure all’unanimità. L’unanimità è riservata esclusivamente a materie di natura costituzionale, come la modifica dei trattati o l’adesione di un nuovo Stato, o a settori delicati come quello tributario. Ogni paese dell’Unione esercita la presidenza del Consiglio a turno per un periodo di sei mesi.

Il Consiglio europeo è nato dalla prassi, iniziata nel 1974, di riunire regolarmente i capi di Stato o di governo della Comunità europea. Questa prassi è stata istituzionalizzata dall’Atto unico europeo del 1984. L’organo si riunisce almeno due volte l’anno. Prevede come membro di diritto il presidente della Commissione e la partecipazione del presidente del Parlamento.

Il Trattato di Maastricht ha sancito il ruolo del Consiglio europeo come centro promotore delle principali iniziative politiche dell’Unione e organo "arbitro" dei problemi che non hanno potuto trovare soluzione nell’ambito del Consiglio dell’Unione europea.

Il Parlamento europeo è l’organo di espressione democratica e di controllo politico della Comunità. Oltre a svolgere tale funzione, partecipa al processo di adozione degli atti comunitari. È eletto a suffragio universale e si compone di 626 deputati. Nella prospettiva dell’ampliamento dell’Unione, che prevede l’adesione di altri 10 paesi dell’Europa centro-orientale (Peco), il Trattato di Amsterdam ha fissato a un massimo di 700 il numero dei deputati europei.

Il Parlamento esercita, congiuntamente con il Consiglio, la funzione legislativa (codecisione). Sempre con il Consiglio il Parlamento condivide il potere di bilancio, in quanto adotta il bilancio della Comunità.

Il Trattato di Amsterdam ha notevolmente rafforzato e potenziato il ruolo dell’organismo di espressione democratica, di indirizzo e controllo politico dell’Unione.

La Commissione europea è una delle istituzioni chiave del sistema comunitario, in quanto rappresenta sostanzialmente il potere esecutivo. Composta da 20 membri nominati per 5 anni di concerto dai singoli Stati, la Commissione è soggetta a un duplice voto di investitura del Parlamento. Il presidente è nominato di comune accordo dagli Stati, e tale nomina è soggetta all’approvazione da parte del Parlamento.

La Commissione gode di ampia indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni. Incarna l’interesse comunitario, è custode dei trattati, vigila sull’applicazione dei regolamenti e delle direttive adottate. È titolare dell’iniziativa legislativa ed è contemporaneamente organo amministrativo che esegue le decisioni prese dal Consiglio.

La Commissione dispone di un apparato amministrativo, la cui sede provvisoria è ripartita fra Bruxelles e Lussemburgo. È organizzata in Direzioni generali (Dg), a loro volta suddivise in unità operative che costituiscono altrettanti settori specializzati nell’attuazione delle politiche comuni e nella gestione amministrativa generale.

Il Comitato economico e sociale è un organismo consultivo, composto da 222 membri che rappresentano le diverse categorie del mondo economico e sociale. Viene obbligatoriamente consultato dal Consiglio e dalla Commissione prima che siano adottate decisioni in materia di occupazione, affari sociali, formazione professionale ecc.

Il Comitato può esprimere pareri di propria iniziativa ed è l’organismo che consente al mondo sociale, del lavoro e ai loro organismi di rappresentanza di partecipare attivamente allo sviluppo dell’Unione.

Il Comitato delle Regioni è un organismo istituito dal Trattato di Maastricht. È composto da 222 membri rappresentanti delle collettività regionali e locali, nominati per 4 anni dal Consiglio su proposta degli Stati. È un organo consultivo, interpellato dal Consiglio e dalla Commissione nei casi previsti dal trattato e può anch’esso esprimere pareri di propria iniziativa. 

LINKS
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UE Istituzioni
Per saperne di più su Parlamento, Corte dei Conti, Banca Europea per gli investimenti, Comitato economico e sociale, Comitato delle Regioni.
Commissione europea
La Commissione opera su tematiche che vanno dalle politiche commerciali, industriali e sociali all’agricoltura e all’ambiente, dall’energia e lo sviluppo regionale alle relazioni esterne.
Parlamento europeo
Informazioni sulle attività e la composizione del Parlamento  e documentazione varia  (Gazzette Ufficiali, studi e trattati, bandi di concorso e stage).
Consiglio dell'Ue
Informazioni generali  sulla Politica estera e di sicurezza comune (Pesc), sulla cooperazione nei settori della Giustizia e affari interni (Gai), sul Trattato di Amsterdam e sul Cost (European cooperation in the field of scientific and technical research).
Comitato economico 
e sociale

Il Comitato economico e sociale offre pareri sulle proposte di normativa comunitaria. Il sito, in lingua italiana, inglese e francese, è  in fase di sviluppo.
Comitato 
delle Regioni

Il sito trilingue (inglese, francese 
e tedesco) offre informazioni e documentazione sulle attività del Comitato delle Regioni.

 

     
     
     
      LA GIUSTIZIA

La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sede a Lussemburgo, è composta da 15 giudici, assistiti da 9 avvocati generali, nominati di concerto dagli Stati membri per un mandato, rinnovabile, di sei anni. Il ruolo della Corte è quello di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati e, più in generale, di garantire al diritto comunitario un’interpretazione uniforme e un’applicazione omogenea in tutta l’Unione.

Il Trattato di Amsterdam ha ampliato la competenza della Corte, la quale oggi ha la potestà di verificare se gli atti comunitari rispettano i diritti fondamentali.

Il Tribunale di primo grado, composto da 15 giudici, è competente per l’esame dei ricorsi contro l’Unione presentati da persone fisiche o giuridiche, nonché dei ricorsi contro la Commissione in virtù del Trattato Ceca e delle controversie tra l’Unione e i suoi funzionari e agenti.

La Corte dei Conti ha il compito di verificare la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese dell’Unione, nonché la sua corretta gestione finanziaria. La sua azione generale si traduce nella presentazione di una relazione annuale di bilancio realizzata dopo la chiusura di ciascun esercizio.

La Corte dei Conti è composta da 15 membri eletti di comune accordo per sei anni dagli Stati membri previa consultazione con il Parlamento europeo.

 

LINKS
Court 
of Justice

Il compito della Corte di Giustizia è quello di garantire l’osservanza  dei trattati istitutivi delle Comunità europee. A partire dalla home page si accede a numerose informazioni, come per esempio i testi delle sentenze.
Mediatore europeoo
Il sito offre alcune informazioni su cosa si intenda per “cattiva amministrazione” e su come presentare una denuncia. Non molto di più.

 

     
     
     
      LA FINANZA

La Banca centrale europea (Bce), istituita nel giugno 1998, ha il compito di attuare la politica monetaria definita dal Sistema europeo delle banche centrali (Sebc). Gli organi decisionali della Bce sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

La Banca europea degli investimenti (Bei) è un’istituzione autonoma dell’Ue. Essa concede prestiti e garanzie destinati a finanziare progetti di investimenti che contribuiscono a un equilibrato sviluppo dell’Unione. In quanto banca opera secondo i normali princìpi che in tutti gli istituti bancari regolano l’erogazione del credito e collabora con altre istituzioni finanziarie. La Bei non ha scopo di lucro. Mediante la concessione di prestiti e garanzie ha il compito istituzionale di finanziare (normalmente fino al 50 per cento dei costi complessivi) progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi di uno stabile e durevole sviluppo economico e sociale. I prestiti possono essere concessi a soggetti sia pubblici sia privati per investimenti in settori quali infrastrutture, energia, industria, servizi e agricoltura.
Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri.

LINKS
Banca europea per gli investimenti
La Banca europea per gli investimenti (Bei) è l’istituzione finanziaria dell’Unione. Il sito  offre informazioni in lingua inglese e francese.
Banca centrale europea
Il sito della Banca centrale europea offre informazioni, in lingua inglese, sull’attività dell’istituto e una serie di link alle Banche centrali dei paesi Ue.
     
     
     
     

LA DIFESA

La politica estera e di sicurezza comune. I promotori della costruzione europea intendevano dotare la Comunità di una politica estera già all’atto della sua fondazione. I trattati originari, infatti, affidavano alla Comunità importanti competenze nei settori del commercio estero e degli aiuti allo sviluppo, ai quali si è aggiunta la componente esterna delle politiche interne.

Tuttavia non facevano menzione della diplomazia o della difesa. Solo a partire dal 1970 gli Stati membri hanno avviato una cooperazione politica, sancita nei trattati con l’adozione dell’Atto Unico nel 1986.

In un contesto internazionale caratterizzato dalla fine dei due blocchi il Trattato di Maastricht ha codificato un insieme di regole relative a una Politica estera e di sicurezza comune (Pesc) riguardanti, in prospettiva, anche la politica di difesa. Di fronte all’ipotesi di un ampliamento dell’Unione, che sottolinea ulteriormente la necessità di una politica estera e di sicurezza europea, i negoziatori del Trattato di Amsterdam hanno voluto ampliare gli orientamenti di Maastricht rafforzando, nel contempo, la coerenza con l’azione esterna dell’Unione.

Il Trattato di Amsterdam stabilisce, infatti, alcuni princìpi informatori della politica estera e di sicurezza. In primo luogo la difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione e il rafforzamento della sicurezza. Parallelamente promuove e persegue il mantenimento della pace, il rafforzamento della cooperazione internazionale, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, il rispetto dei diritti fondamentali.

La promozione di questi princìpi deve avvenire nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e degli accordi europei relativi alla pace e alla sicurezza. Il che comporta un impegno da parte degli Stati membri e obblighi di lealtà e di solidarietà reciproca.

Per attuare questi princìpi il Trattato di Amsterdam potenzia le procedure decisionali e le strutture competenti. Una reale politica estera comune esige infatti procedure efficaci.

Lo schema essenziale del processo decisionale in materia di politica estera e di sicurezza si fonda su due livelli:

• il Consiglio europeo costituito dai capi di Stato e di governo e dal presidente di turno della Commissione, che definisce contestualmente le strategie e gli orientamenti comuni;

• il Consiglio formato dai ministri degli Esteri degli Stati membri, che adotta le azioni e le posizioni comuni.

A questi processi decisionali partecipano anche la Commissione, che deve assicurare la coerenza tra l’azione comunitaria e la Pesc, e il Parlamento europeo, chiamato a fornire pareri e ad approvare i necessari stanziamenti di bilancio.

Sul piano delle strutture amministrative e politiche il Trattato di Amsterdam istituisce una figura specifica per la politica estera prevedendo la nomina di un alto rappresentante incaricato di dirigere l’azione dell’Unione in questo settore. L’alto rappresentante ha il rango di segretario generale del Consiglio.

Il primo alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di difesa comune è stato Javier Solana il quale, nella carica di segretario generale del Consiglio, ha gestito la drammatica crisi del Kosovo.

Le numerose crisi internazionali che si sono verificate negli ultimi anni hanno dimostrato che l’efficacia di ogni politica estera esige la capacità militare. Ciò vale in particolare per certe missioni umanitarie o per le missioni volte a ristabilire la pace. Per gli Stati membri si tratta di una questione ancora molto complessa, dovuta alla diversa posizione dei vari Stati dell’Unione. Quattro di essi sono neutrali in base alla loro costituzione o per tradizione, e non fanno parte di alcuna alleanza militare, mentre gli altri undici aderiscono all’Alleanza Atlantica. Al fine di predisporre nell’immediato una capacità militare operativa l’Ue può già ricorrere all’Ueo. Il Trattato di Amsterdam, infatti, ha stabilito che l’Ueo è parte integrante dello sviluppo futuro dell’Ue.

UEO  
Difesa
e sicurezza comune

L’Unione europea occidentale (Ueo) è un organismo che riunisce 28 paesi per i quali costituisce un reale quadro di dialogo e di cooperazione in materia di difesa e di sicurezza comune.

Dei 28 paesi 10 sono Stati membri dell’Ue aderenti alla Nato. Gli altri cinque paesi hanno lo statuto di osservatori. Si tratta di Danimarca, Irlanda, Austria, Finlandia e Svezia.

Fanno parte dell’Ueo, in qualità di membri o partner associati, anche i paesi europei della Nato che non aderiscono all’Ue, nonché i paesi dell’Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi europei con l’Ue. Nelle prospettive delineate e sancite dal Trattato di Amsterdam l’Ueo costituisce l’ossatura dell’organismo per la difesa e la sicurezza comune dell’Unione europea del futuro.

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