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LA GIUSTIZIA
La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sede a Lussemburgo, è composta da 15 giudici, assistiti da 9 avvocati generali, nominati di concerto dagli Stati membri per un mandato, rinnovabile, di sei anni. Il ruolo della Corte è quello di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati e, più in generale, di garantire al diritto comunitario un’interpretazione uniforme e un’applicazione omogenea in tutta l’Unione. Il Trattato di Amsterdam ha ampliato la competenza della Corte, la quale oggi ha la potestà di verificare se gli atti comunitari rispettano i diritti fondamentali. Il Tribunale di primo grado, composto da 15 giudici, è competente per l’esame dei ricorsi contro l’Unione presentati da persone fisiche o giuridiche, nonché dei ricorsi contro la Commissione in virtù del Trattato Ceca e delle controversie tra l’Unione e i suoi funzionari e agenti. La Corte dei Conti ha il compito di verificare la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese dell’Unione, nonché la sua corretta gestione finanziaria. La sua azione generale si traduce nella presentazione di una relazione annuale di bilancio realizzata dopo la chiusura di ciascun esercizio. La Corte dei Conti è composta da 15 membri eletti di comune accordo per sei anni dagli Stati membri previa consultazione con il Parlamento europeo.
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LA FINANZA
La Banca centrale europea (Bce), istituita nel giugno 1998, ha il compito di attuare la politica monetaria definita dal Sistema europeo delle banche centrali (Sebc). Gli organi decisionali della Bce sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. La Banca europea degli investimenti (Bei) è un’istituzione
autonoma dell’Ue. Essa concede prestiti e garanzie destinati a
finanziare progetti di investimenti che contribuiscono a un
equilibrato sviluppo dell’Unione. In quanto banca opera
secondo i normali princìpi che in tutti gli istituti bancari
regolano l’erogazione del credito e collabora con altre
istituzioni finanziarie. La Bei non ha scopo di lucro. Mediante
la concessione di prestiti e garanzie ha il compito
istituzionale di finanziare (normalmente fino al 50 per cento
dei costi complessivi) progetti di investimenti finalizzati agli
obiettivi di uno stabile e durevole sviluppo economico e
sociale. I prestiti possono essere concessi a soggetti sia
pubblici sia privati per investimenti in settori quali
infrastrutture, energia, industria, servizi e agricoltura. |
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La politica estera e di sicurezza comune. I promotori della costruzione europea intendevano dotare la Comunità di una politica estera già all’atto della sua fondazione. I trattati originari, infatti, affidavano alla Comunità importanti competenze nei settori del commercio estero e degli aiuti allo sviluppo, ai quali si è aggiunta la componente esterna delle politiche interne. Tuttavia non facevano menzione della diplomazia o della difesa. Solo a partire dal 1970 gli Stati membri hanno avviato una cooperazione politica, sancita nei trattati con l’adozione dell’Atto Unico nel 1986. In un contesto internazionale caratterizzato dalla fine dei due blocchi il Trattato di Maastricht ha codificato un insieme di regole relative a una Politica estera e di sicurezza comune (Pesc) riguardanti, in prospettiva, anche la politica di difesa. Di fronte all’ipotesi di un ampliamento dell’Unione, che sottolinea ulteriormente la necessità di una politica estera e di sicurezza europea, i negoziatori del Trattato di Amsterdam hanno voluto ampliare gli orientamenti di Maastricht rafforzando, nel contempo, la coerenza con l’azione esterna dell’Unione. Il Trattato di Amsterdam stabilisce, infatti, alcuni princìpi informatori della politica estera e di sicurezza. In primo luogo la difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione e il rafforzamento della sicurezza. Parallelamente promuove e persegue il mantenimento della pace, il rafforzamento della cooperazione internazionale, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, il rispetto dei diritti fondamentali. La promozione di questi princìpi deve avvenire nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e degli accordi europei relativi alla pace e alla sicurezza. Il che comporta un impegno da parte degli Stati membri e obblighi di lealtà e di solidarietà reciproca. Per attuare questi princìpi il Trattato di Amsterdam potenzia le procedure decisionali e le strutture competenti. Una reale politica estera comune esige infatti procedure efficaci. Lo schema essenziale del processo decisionale in materia di politica estera e di sicurezza si fonda su due livelli: • il Consiglio europeo costituito dai capi di Stato e di governo e dal presidente di turno della Commissione, che definisce contestualmente le strategie e gli orientamenti comuni; • il Consiglio formato dai ministri degli Esteri degli Stati membri, che adotta le azioni e le posizioni comuni. A questi processi decisionali partecipano anche la Commissione, che deve assicurare la coerenza tra l’azione comunitaria e la Pesc, e il Parlamento europeo, chiamato a fornire pareri e ad approvare i necessari stanziamenti di bilancio. Sul piano delle strutture amministrative e politiche il Trattato di Amsterdam istituisce una figura specifica per la politica estera prevedendo la nomina di un alto rappresentante incaricato di dirigere l’azione dell’Unione in questo settore. L’alto rappresentante ha il rango di segretario generale del Consiglio. Il primo alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di difesa comune è stato Javier Solana il quale, nella carica di segretario generale del Consiglio, ha gestito la drammatica crisi del Kosovo. Le numerose crisi internazionali che si sono verificate negli ultimi anni hanno dimostrato che l’efficacia di ogni politica estera esige la capacità militare. Ciò vale in particolare per certe missioni umanitarie o per le missioni volte a ristabilire la pace. Per gli Stati membri si tratta di una questione ancora molto complessa, dovuta alla diversa posizione dei vari Stati dell’Unione. Quattro di essi sono neutrali in base alla loro costituzione o per tradizione, e non fanno parte di alcuna alleanza militare, mentre gli altri undici aderiscono all’Alleanza Atlantica. Al fine di predisporre nell’immediato una capacità militare operativa l’Ue può già ricorrere all’Ueo. Il Trattato di Amsterdam, infatti, ha stabilito che l’Ueo è parte integrante dello sviluppo futuro dell’Ue. UEO
L’Unione europea occidentale (Ueo) è un organismo che riunisce 28 paesi per i quali costituisce un reale quadro di dialogo e di cooperazione in materia di difesa e di sicurezza comune. Dei 28 paesi 10 sono Stati membri dell’Ue aderenti alla Nato. Gli altri cinque paesi hanno lo statuto di osservatori. Si tratta di Danimarca, Irlanda, Austria, Finlandia e Svezia. Fanno parte dell’Ueo, in qualità di membri o partner associati, anche i paesi europei della Nato che non aderiscono all’Ue, nonché i paesi dell’Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi europei con l’Ue. Nelle prospettive delineate e sancite dal Trattato di Amsterdam l’Ueo costituisce l’ossatura dell’organismo per la difesa e la sicurezza comune dell’Unione europea del futuro.
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